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Sentenza

Sentenza n. 2427/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 281/2025.

Giustizia amministrativa202505230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese n. 281/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, notificata al Ministero il 1° agosto 2025 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.000 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di avere adempiuto. La domanda è stata proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato procedibile e accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata la spettanza degli importi riconosciuti dal giudicato e constatando l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo l'intervento del commissario su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e l'esecuzione entro i successivi 60 giorni, senza compenso. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario ad acta rendeva la penalità manifestamente iniqua nel caso concreto, anche in considerazione dell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente e dell'esigenza di evitare una sanzione eccessivamente afflittiva o locupletazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale misura non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza tutela l'attuazione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla pronuncia.

  • art. 15 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
  • La mancata deduzione, da parte dell'amministrazione intimata, dell'avvenuto adempimento, unitamente alla documentazione comprovante la spettanza della prestazione riconosciuta dal giudicato, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; tale valutazione può fondarsi anche sulla nomina del commissario ad acta e sulla natura seriale del contenzioso che ha determinato il ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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