Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 65 del 13/09/2023

Decreto di Qualifica della Società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci, Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti65

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per una serie di sottosistemi ferroviari e per la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. L’atto dà atto del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA e disciplina durata della qualifica, obblighi dell’organismo, vigilanza, rinnovo, sospensione e revoca. La validità decorre dal 9 novembre 2023 fino all’8 novembre 2027, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento.

Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari

Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013

Il decreto qualifica IIS CERT SRL, con sede in Genova, come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) nel settore ferroviario. L’atto si colloca nell’ambito della disciplina europea e nazionale su sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento, richiamando il Regolamento (UE) n. 402/2013, il Regolamento (CE) n. 765/2008, il Regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797 e i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019.

Base normativa e istruttoria

Il provvedimento dà conto del sistema di qualificazione degli organismi operanti in ambito ferroviario, fondato sul Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 e sulla convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, richiamata quale quadro operativo per l’accreditamento. È altresì richiamata la comunicazione del MIT alla Commissione europea e all’ERA del 18/10/2019, con la quale si è indicato ACCREDIA quale ente incaricato della valutazione ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 402/2013.

Presupposti del rinnovo della qualifica

La qualifica è adottata a seguito dell’istanza di rinnovo presentata da IIS CERT SRL con nota n. QAS 2023BS004 del 2/8/2023, successivamente integrata a seguito di richiesta del Ministero. Il decreto valorizza inoltre la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate di ACCREDIA del 20/7/2023, trasmessa con nota del 31/7/2023, che attesta il rinnovo dell’accreditamento della società secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e il rilascio del certificato n. 00120ISP Rev. 002.

Ambito della qualifica

La qualifica riguarda i sottosistemi ferroviari e la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario, in particolare:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento a terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • materiale rotabile;
  • applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci;
  • manutenzione.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve svolgere le attività di valutazione secondo le modalità del Regolamento (UE) n. 402/2013. Deve inoltre:

  • mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate;
  • sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni, comprese quelle relative a laboratori e consulenti esterni;
  • conservare gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, per almeno dieci anni;
  • tenere la documentazione a disposizione di MIT e ANSFISA;
  • comunicare al Ministero eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sull’ambito e sulle condizioni di notifica, richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Il rinnovo della qualifica deve essere richiesto secondo le modalità del DD n. 37 del 28/6/2019 e, comunque, almeno due mesi prima della scadenza.

Il decreto prevede inoltre che, in caso di difformità dalle disposizioni vigenti, possano essere adottati:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione da quindici giorni a sei mesi per i casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni o per mancato adempimento alle prescrizioni della sospensione.

È prevista la sospensione immediata qualora venga meno uno dei requisiti per la qualifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere subito l’attività di certificazione e informare MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Durata della qualifica e pubblicazione

La qualifica decorre dal 9/11/2023, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con Decreto Direttoriale n. 50 del 29/07/2021, e resta valida fino all’8/11/2027, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00120ISP Rev. 002. Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell’organismo AsBo

La società IIS CERT SRL, con sede a Genova, è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 (Assessment Body - AsBo). La qualifica riguarda i sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci, manutenzione, nonché la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Base normativa e istruttoria

Il decreto richiama la disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento, in particolare i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 402/2013, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019 e il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019. È inoltre richiamata la convenzione MIT-ACCREDIA e la relativa gestione dell’accreditamento degli organismi che operano in ambito ferroviario.

Presupposto del rinnovo

Il rinnovo della qualifica è fondato sull’istanza presentata da IIS CERT SRL con nota del 2 agosto 2023, sull’integrazione documentale successivamente richiesta e trasmessa, e sulla delibera ACCREDIA che attesta il rinnovo dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, con emissione del certificato n. 00120ISP Rev. 002.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le modalità del Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali dichiarate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e restare disponibili per MIT e ANSFISA. Sono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione al Ministero in caso di rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, mutamenti dell’ambito di notifica e richieste delle autorità di vigilanza.

Vigilanza, durata, rinnovo e sanzioni

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA. La validità della notifica segue quella del certificato di accreditamento. Il rinnovo va richiesto secondo il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019, almeno due mesi prima della scadenza. Il decreto disciplina inoltre diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o sospensione/revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, con obbligo di immediata comunicazione a MIT e ANSFISA e informazione ad ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e organismi di valutazionesicurezza stradale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.