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Decreto dirigenziale n. 348 del 14/09/2023

Il Decreto direttoriale n. 348 del 14 settembre 2023 disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 200.000.000,00, destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio nel settore del trasporto su strada di merci per conto di terzi, in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese per il relativo acquisto nel secondo trimestre dell’anno 2022.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la procedura per riconoscere e gestire il credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che hanno sostenuto spese per gasolio nel secondo trimestre 2022. Definisce beneficiari, misura dell’agevolazione, modalità di presentazione delle istanze tramite piattaforma ADM, controlli sul Registro nazionale aiuti di Stato, modalità di fruizione in compensazione tramite F24 e regole su revoche, trasmissioni dati e trattamento dei dati personali. La misura è inquadrata nel Quadro temporaneo di crisi e transizione della Commissione europea e subordinata ai relativi limiti e controlli.

Modalità di erogazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi

Credito d’imposta gasolio autotrasporto merci per conto terzi - disciplina attuativa

Il decreto definisce le modalità di erogazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 per mitigare l’impatto dell’aumento del prezzo del gasolio nel settore dell’autotrasporto merci per conto di terzi. La misura è attuata nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi e transizione della Commissione europea e nei limiti di spesa complessivi pari a 200 milioni di euro.

Base normativa e inquadramento europeo

Il provvedimento richiama l’art. 1, commi 503 e seguenti, della legge n. 197/2022, come modificata dall’art. 34 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85. Richiama inoltre:

  • la legge n. 241/1990, art. 15, per la cooperazione tra amministrazioni;
  • la legge n. 115/2015 per il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA);
  • la comunicazione della Commissione europea 2023/C 1711 del 9 marzo 2023, Quadro temporaneo di crisi e transizione;
  • la decisione della Commissione SA.108572 (2023/N) - Italia, C(2023) 5380 final del 3 agosto 2023.

La misura è qualificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia derivante dalla crisi connessa all’aggressione russa contro l’Ucraina.

Beneficiari e ambito oggettivo

Sono destinatari del beneficio le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto richiamate dall’art. 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Il credito riguarda esclusivamente il gasolio:

  • acquistato nel secondo trimestre 2022;
  • impiegato in veicoli di categoria euro V o superiore;
  • con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • utilizzato per l’esercizio delle attività di trasporto agevolate;
  • documentato tramite fatture d’acquisto al netto dell’IVA.

Misura del credito e regole di cumulabilità

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022, entro il limite complessivo di 200.000.000 euro.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non superi il costo effettivamente sostenuto.

Il decreto precisa inoltre che:

  • il valore nominale complessivo dei crediti d’imposta non può superare 2.000.000 euro per impresa;
  • ai fini della disciplina europea, le cifre vanno considerate al lordo di imposte e altri oneri;
  • l’aiuto non è concedibile a soggetti sottoposti a sanzioni UE, a imprese da essi controllate o possedute, o a imprese attive in settori oggetto di sanzioni, se ciò comprometterebbe gli obiettivi sanzionatori.

Presentazione delle istanze

Le domande di accesso al credito devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Termini di apertura:

  • dalle ore 15:00 del 18 settembre 2023;
  • fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023.

L’accesso avviene con SPID, CNS o CIE. Ciascuna impresa presenta una sola istanza; non è ammessa la delega a terzi per l’invio. In caso di esito negativo, l’istanza può essere ripresentata entro il termine finale.

Contenuto dell’istanza e allegati tecnici

La piattaforma acquisisce i dati secondo specifici modelli allegati al decreto. L’impresa deve inserire:

  • gli identificativi SDI delle fatture di acquisto del gasolio relative al secondo trimestre 2022;
  • i file fatture, con indicazione di identificativo SDI, tipo fattura (CARB/NO CARB), importo lordo IVA e importo a rimborso lordo IVA relativo alla quota impiegata per veicoli euro V e VI di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • i file targhe, con identificativo SDI, targa, indicazione del contratto di noleggio e codice paese automezzo.

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. L’invio genera un codice identificativo dell’istanza.

Criteri di assegnazione e verifiche sul RNA

Le risorse sono assegnate nei limiti della disponibilità finanziaria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica dell’importo concedibile sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e nel rispetto del massimale previsto dal Quadro temporaneo europeo.

Il MIT, acquisiti i dati dall’ADM, effettua le verifiche sul RNA, emana il decreto di concessione e registra gli aiuti concessi nel medesimo registro. Successivamente trasmette all’ADM l’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti, e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari con i relativi importi e ogni eventuale variazione o revoca, anche parziale.

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il credito diventa disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione, da parte del MIT, dell’elenco delle imprese ammesse. L’importo utilizzato non può eccedere quello concesso, pena lo scarto dell’operazione. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all’art. 34 della legge n. 388/2000.

I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

Aiuti di Stato, controlli e revoche

Il decreto ribadisce che i contributi sono concessi entro il termine previsto dalla comunicazione 2023/C 1711 e sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il MIT conserva poteri di controllo anche successivamente all’erogazione e può procedere in autotutela alla revoca del provvedimento di accoglimento e al recupero del contributo, anche nei casi di:

  • cumulo indebito;
  • gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive;
  • esiti negativi delle verifiche successive.

Le attività di controllo sono svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Trattamento dei dati personali e pubblicità

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003. Il MIT è titolare del trattamento; l’ADM è designata responsabile del trattamento con atto scritto, nel quale sono definite misure tecniche, organizzative e tempi di conservazione.

I dati acquisiti tramite SPID/CNS/CIE non sono conservati; le informazioni contenute nelle istanze sono trattate per il tempo necessario alle attività di erogazione e successivamente conservate fino alla conclusione dell’iniziativa. I dati inseriti nel RNA restano pubblicati per il periodo previsto dalla legge, mentre quelli trasmessi all’Agenzia delle entrate sono conservati secondo la normativa fiscale.

Il MIT pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari nel rispetto delle regole di trasparenza e della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Punti principali

Finalità e copertura finanziaria

Il decreto attua l’art. 1, commi 503 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal d.l. 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La misura è destinata a mitigare gli effetti dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio nel settore del trasporto su strada di merci per conto di terzi, entro un limite complessivo di spesa pari a 200.000.000 euro per il 2023.

Beneficiari e misura del contributo

Possono accedere al credito d’imposta le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di cui all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e che utilizzano veicoli euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il beneficio è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’IVA, comprovata da fatture d’acquisto.

Presentazione delle istanze e piattaforma ADM

Le domande si presentano esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, accessibile dalle ore 15:00 del 18 settembre 2023 fino alle ore 23:59 del 6 ottobre 2023. L’accesso avviene con SPID, CNS o CIE; l’istanza è unica per ciascuna impresa, non è prevista delega a terzi, e il sistema consente anche la ripresentazione di una nuova istanza in caso di esito negativo della precedente entro il termine finale.

Criteri di assegnazione e dati richiesti

Le risorse sono attribuite nei limiti disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del massimale europeo richiamato dal Quadro temporaneo di crisi e transizione. L’istanza deve contenere gli identificativi SDI delle fatture del secondo trimestre 2022 e i dati tecnici richiesti dalla piattaforma, inclusi file fatture e file targhe con le informazioni su importi, tipologia fattura, targa, contratto di noleggio e codice paese automezzo.

Fruizione del credito e controlli

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, con disponibilità decorsi dieci giorni dalla trasmissione dell’elenco delle imprese ammesse da parte del MIT. Il credito non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non si applicano i limiti ordinari di compensazione richiamati dal decreto. Il MIT mantiene poteri di verifica anche successivi all’erogazione, con possibilità di revoca e recupero in caso di cumulo indebiti o dichiarazioni non veritiere.

Come è indicizzato

Materieautotrasportofinanziamenti e contributiaiuti di statofiscalità dei trasportipnrr

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