Cassazione Penale, Sentenza n. 22368/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto esclusivamente agli effetti civili, deduceva violazione degli artt. 192, commi 1 e 3, c.p.p. e illogicità manifesta della motivazione per travisamento probatorio. Il ricorrente contestava l'assoluzione in appello dagli addebiti di plurime estorsioni aggravate (commesse dal 1998 al 2009) sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato la credibilità delle sue dichiarazioni e dei riscontri (tra cui le deposizioni di Santo Lenzo, Annunziato Siracusa, Santo Gullo e Carmelo Barbagiovanni), e avesse trascurato la sentenza del GIP di Messina (2018) che, pur dichiarando la prescrizione del reato di concorso esterno a favore dello stesso Marchetta, non escludeva che egli e la sua impresa fossero sottoposti a pressioni estorsive. In particolare si contestava che l'esiguità delle somme (inferiori al presunto 3% abituale) e l'imprecisione sugli importi e sulle modalità di pagamento fossero state usate dalla Corte di appello per escludere l'estorsione, nonostante elementi di riscontro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché opponente e proposto per ragioni non consentite. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e analitica, distinguendo due fasi temporali (prima e dopo l'arresto di Di Salvo) e spiegando perché il quadro probatorio non dimostrasse, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'impresa dei Marchetta fosse stata assoggettata ad estorsione: in parte per la comprovata contiguità/contropartita (concorso esterno) fino al 2003 e, in seguito, per il carattere peculiare e di minore entità dei contributi percepiti come contropartita di vantaggi e protezione. La Corte ha inoltre ribadito il limitato sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove dichiarative operata dal giudice di merito. Conseguentemente l'assoluzione in favore di D'Amico e Bisognano (perché il fatto non sussiste) è stata confermata, e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203
Norma richiamata per l'aggravamento del reato di estorsione in relazione a condotte con finalità mafiose; nella vicenda i reati contestati erano qualificati come aggravati ai sensi di tale disposizione
art. 192 c.p.p., commi 1 e 3
Richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; il ricorso denunciava presunta errata valutazione delle prove dichiarative, mentre la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse logicamente articolata e conforme ai criteri di apprezzamento della prova
art. 627 c.p.p.
Norma procedurale menzionata in relazione al rinvio disposto dalla Corte dopo annullamento (procedura di rinvio per nuovo esame in appello)
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento alla cassa delle ammende nel caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a un versamento considerato equo
Massime di principio
- Un ricorso 'oppositivo' proposto per ragioni non consentite può essere dichiarato inammissibile: non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione della prova operata dal giudice di merito.
- Quando la Corte d'appello riforma integralmente una decisione di primo grado ha l'obbligo di motivazione rafforzata: deve esplicitare le linee del nuovo ragionamento probatorio e confutare i principali argomenti della prima sentenza; se lo fa in modo analitico la sua valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- Il sindacato di legittimità verifica la coerenza logica dell'argomentazione del giudice di merito, ma non può rimescolare i fatti né sostituirsi alla valutazione sulla credibilità delle fonti probatorie, salvo riscontrare manifesta illogicità, contraddittorietà o violazioni di legge.
- La discrepanza tra le somme effettivamente versate e una 'percentuale tipica' (es. 3%) non esclude automaticamente l'estorsione: il giudice può valorizzare elementi contestuali e di contiguità per distinguere tra estorsione, collusione o forme di 'contributo' in cambio di vantaggi.
- Depositioni contraddittorie o reticenti della persona offesa, o elementi che indicano contiguità o vantaggi ricavati dall'imprenditore verso il gruppo criminale, possono indebolire la qualifica di vittima e rafforzare l'ipotesi di collusione o concorso esterno.
- Chi propone un ricorso civile incidentale in sede penale deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il ricorso risulta inammissibile o manifestamente infondato.
- La presenza di sentenze intervenute in altri giudizi (es. declaratoria di prescrizione per concorso esterno) può influire sulla valutazione complessiva della posizione dell'imprenditore, ma non decide automaticamente in favore di una o dell'altra ricostruzione dei fatti: occorre un esame complessivo e comparato delle fonti probatorie.
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