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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06487/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi continuativi avente a oggetto la guardiania notturna di un parcheggio. L'appaltatore ha chiesto di dichiarare la nullità/inefficacia del recesso comunicato dalla committente con lettera del 11 febbraio 2015, ricevuta il 25 febbraio 2015, con efficacia dal 28 febbraio 2015, sostenendo che il recesso fosse privo di motivazione e soprattutto che la condizione risolutiva prevista nel rinnovo del contratto non si fosse verificata. La committente, invece, ha sostenuto la legittimità del recesso e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, deducendo anche l'illegittimo subappalto del servizio. In appello la committente ha censurato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inefficace il recesso per incongruità del preavviso. Nel ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la corte d'appello fissato d'ufficio un termine di preavviso; ultrapetizione per avere ritenuto valido il recesso con effetti differiti; omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del motivo di appello; omesso esame del fatto decisivo relativo alla inesistenza della facoltà di recesso e alla mancata verificazione della condizione risolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali perché la verifica della congruità del preavviso e della validità del recesso rientrava nel petitum originario e nel thema decidendum della causa. Nel merito ha affermato che, nell'appalto di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato, il recesso è consentito ai sensi dell'art. 1569 c.c. richiamato dall'art. 1677 c.c.; il termine di preavviso congruo è requisito del modo di esercizio del diritto e non elemento costitutivo del recesso. Perciò un preavviso incongruo non rende nullo il recesso, ma ne differisce l'efficacia fino alla scadenza del termine che il giudice ritenga congruo. Conseguentemente resta dovuto il corrispettivo per il periodo compreso fino a tale scadenza. Le spese non sono state liquidate perché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ha disciplinato il rito introduttivo della domanda proposta in primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa

  • art. 1656 c.c.

    richiamato dalla resistente per sostenere l'illegittimità del subappalto senza autorizzazione

  • art. 1569 c.c.

    nei rapporti di durata indeterminata consente il recesso con preavviso pattuito, desumibile dagli usi o, in mancanza, congruo secondo la natura della somministrazione

  • art. 1677 c.c.

    nelle prestazioni continuative o periodiche di servizi rende applicabili, in quanto compatibili, le norme dell'appalto e quelle della somministrazione

  • art. 1671 c.c.

    opera per l'appalto di servizi a tempo determinato come recesso unilaterale ad nutum del committente

  • art. 1373, secondo comma, c.c.

    richiamato nel dibattito interpretativo per sostenere la necessità di un preavviso nel recesso unilaterale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non violato

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di nuove domande o eccezioni in appello

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al divieto di nova in appello

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per le censure di nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamata per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    base per l'enunciazione dei principi di diritto da parte della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nell'appalto di servizi continuativi o periodici occorre distinguere tra durata determinata e durata indeterminata: nel primo caso il committente può recedere ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c.; nel secondo caso il recesso è disciplinato, in quanto compatibile, dall'art. 1569 c.c. tramite il rinvio dell'art. 1677 c.c.
  • Nel contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere, ma il recesso deve essere preceduto da un preavviso previsto dal contratto, dagli usi o, in difetto, da un termine congruo valutato dal giudice secondo la natura del servizio.
  • Il termine congruo di preavviso attiene alle modalità di esercizio del recesso e non alla sua esistenza: il recesso comunicato con preavviso insufficiente resta valido, ma produce effetti solo allo spirare del termine che il giudice ritenga congruo.
  • Nel giudizio sul recesso da un appalto di servizi continuativo a tempo indeterminato, la verifica della congruità del preavviso rientra nel thema decidendum quando la parte attrice chiede di far valere l'inefficacia o nullità del recesso e la controparte ne contesta la portata.
  • La disciplina del recesso nei rapporti di durata mira a consentire lo scioglimento del vincolo senza perpetuarlo, assicurando al contempo un tempo ragionevole per riorganizzarsi sul mercato alla parte che subisce la cessazione del rapporto.

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