Risoluzione n. 104 del 15/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come trattare le istanze di interpello antielusivo/antiabuso presentate prima e dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2015 e dal D.Lgs. 156/2015. Distingue tre periodi temporali, indica quale normativa applicare in ciascun caso e precisa contenuti, effetti e limiti delle nuove istanze ex art. 10-bis L. 212/2000.
Gestione degli interpelli antielusivi/antiabuso dopo le modifiche normative del 2015
Gestione degli interpelli antielusivi dopo le modifiche del 2015
La risoluzione affronta i problemi applicativi derivanti dal susseguirsi, nel corso del 2015, di due interventi normativi che hanno inciso sulla disciplina dell’interpello antielusivo/antiabuso. L’Amministrazione fornisce indicazioni operative per la gestione delle istanze già presentate e per quelle da presentare nel periodo transitorio, chiarendo quale norma si applichi nei diversi momenti e quali siano gli effetti della risposta.
Quadro normativo di riferimento
Nel 2015 sono intervenuti due decreti legislativi rilevanti:
- il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, con effetto dal 1° ottobre 2015, che ha introdotto una definizione generale di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso, rinviando alle regole dell’interpello ordinario di cui all’articolo 11 della L. n. 212 del 2000;
- il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con effetto dal 1° gennaio 2016, che ha riformato in modo organico la disciplina degli interpelli tributari, uniformandola e abrogando espressamente le precedenti disposizioni sull’interpello antielusivo.
La risoluzione evidenzia che tali interventi hanno generato incertezze per il disallineamento temporale tra:
- l’abrogazione dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973;
- l’entrata in vigore dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000;
- l’abrogazione dell’articolo 21 della L. n. 413 del 1991 solo dal 1° gennaio 2016.
Istanza presentate entro il 1° settembre 2015
Per le istanze di interpello antielusivo presentate entro il 1° settembre 2015, fondate legittimamente sull’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e non ancora definite, l’Amministrazione deve esprimere il proprio parere limitatamente alla richiesta applicazione di tale disposizione.
La risoluzione precisa che:
- tali istanze sono state strutturate in base alla disciplina vigente al momento della presentazione;
- potrebbero non contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione completa ai sensi del nuovo articolo 10-bis;
- continuano a essere trattate secondo le regole procedurali del decreto ministeriale 13 giugno 1997, vigenti al momento della presentazione.
Quanto ai termini, il termine di 120 giorni per la risposta non è considerato perentorio. Resta però ferma la facoltà del contribuente di diffidare l’Amministrazione; se dopo la diffida decorrono ulteriori 60 giorni senza risposta, si forma il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente.
Istanza presentate tra il 2 e il 30 settembre 2015
Per le istanze presentate nel periodo compreso tra il 2 settembre e il 30 settembre 2015, la risoluzione rileva un vuoto normativo, determinato dal fatto che l’articolo 37-bis era già stato abrogato mentre l’articolo 10-bis non era ancora entrato in vigore.
In tale situazione:
- non è possibile procedere a un’analisi delle fattispecie in assenza di un parametro normativo di riferimento;
- l’Amministrazione, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione, comunica al contribuente la situazione e lo invita a presentare una nuova istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000;
- la nuova istanza deve rispettare le formalità previste dal comma 5 dell’articolo 10-bis;
- non è necessario allegare nuovamente i documenti già trasmessi con la precedente istanza.
Se il contribuente presenta la nuova istanza entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito e riferita alla medesima fattispecie, gli Uffici non contestano la mancanza di preventività.
Istanza presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015
Per le istanze presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, trova applicazione l’articolo 10-bis, comma 5, della L. n. 212 del 2000, che consente al contribuente di chiedere se le operazioni che intende realizzare o che ha già realizzato costituiscano abuso del diritto.
La risoluzione chiarisce che, da tale data:
- non è più possibile utilizzare l’articolo 21, comma 9, della L. n. 413 del 1991 per attivare un interpello antiabuso;
- si applicano la procedura e gli effetti richiamati dall’articolo 11 della L. n. 212 del 2000;
- la disciplina del previgente articolo 21 e del decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195, resta implicitamente superata per gli interpelli antielusivi.
In fase di prima applicazione, se il contribuente presenta ancora un’istanza formalmente riferita all’articolo 21, comma 9, l’Amministrazione la considera comunque come presentata ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, quando il richiamo al vecchio articolo sia frutto di un mero errore materiale.
Contenuto dell’istanza antiabuso ex art. 10-bis
La risoluzione precisa gli elementi che devono caratterizzare l’istanza di interpello antiabuso:
- deve contenere una descrizione compiuta della fattispecie oggetto del parere;
- deve essere supportata dalla documentazione ritenuta essenziale;
- deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per l’adempimento degli altri obblighi tributari collegati alla fattispecie.
Poiché il comma 1 dell’articolo 10-bis introduce una definizione generale di abuso del diritto, valida per tutti i tributi, il contribuente non è tenuto a richiedere un parere su tutti i tributi potenzialmente collegati all’operazione. Tuttavia, nell’istanza deve indicare:
- il settore impositivo interessato;
- le norme che ritiene applicabili;
- anche le disposizioni che considera eventualmente suscettibili di abuso.
Inammissibilità e limiti della risposta
Se dal contenuto dell’istanza, direttamente o tramite i richiami normativi del contribuente, non è possibile individuare il settore o i settori impositivi interessati, l’istanza è inammissibile perché non sufficientemente circostanziata nella definizione della fattispecie concreta.
La risoluzione sottolinea inoltre che la risposta dell’Amministrazione produce effetti soltanto:
- per il settore impositivo indicato dal contribuente;
- per le norme espressamente invocate;
- nei limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate.
Indicazioni organizzative finali
La risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
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