Risoluzione n. 103 del 9/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce numerosi codici tributo da utilizzare nel modello F24 Enti pubblici per compensare somme rimborsate ai percipienti, eccedenze di versamenti di ritenute e imposte sostitutive, crediti per famiglie numerose, canoni di locazione, altri crediti d’imposta e crediti da dichiarazione del sostituto. Indica inoltre le modalità di compilazione delle sezioni e dei campi del modello F24 EP e precisa che i codici sono operativi dal 7 gennaio 2016.
Istituzione di codici tributo F24 EP per compensazioni di rimborsi, eccedenze e crediti dei sostituti d’imposta
Istituzione dei codici tributo per il modello F24 EP
La risoluzione disciplina l’introduzione di nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 Enti pubblici, in attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L’obiettivo è consentire ai sostituti d’imposta di effettuare in compensazione, con le modalità dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, le somme rimborsate ai percipienti, le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive e ulteriori crediti fiscali riconosciuti ai sostituti stessi.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama il decreto legislativo n. 175 del 2014, che dal 1° gennaio 2015 ha previsto:
- la compensazione, tramite modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati;
- lo scomputo, dai versamenti successivi, delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive.
Sono richiamati anche:
- l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997;
- l’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000;
- il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, articoli 1, commi 2-6.
Codici tributo per rimborsi ai percipienti
Per la compensazione, tramite F24 EP, delle somme rimborsate ai percipienti ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2014, sono istituiti i codici:
- 150E: somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale;
- 151E: imposte erariali rimborsate per assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta, con versamenti effettuati in regione;
- 152E: imposte erariali rimborsate per assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta, con versamenti effettuati fuori regione;
- 153E: addizionale regionale all’IRPEF rimborsata dal sostituto d’imposta;
- 154E: addizionale comunale all’IRPEF rimborsata dal sostituto d’imposta.
Compilazione del modello F24 EP per i rimborsi
Le modalità di esposizione sono le seguenti:
- i codici 150E, 151E e 152E vanno indicati nella sezione "Erario" (valore F), nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice 153E va indicato nella sezione "Regioni" (valore R), con indicazione del codice regione ricavabile dalla Tabella T0 sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice 154E va indicato nella sezione "Enti locali" (valore S), con indicazione del codice catastale del comune di riferimento, ricavabile dalla tabella dei codici catastali dei comuni, nella colonna "importi a credito compensati".
Per tutti questi codici:
- il campo "riferimento B" deve riportare l’anno d’imposta delle somme rimborsate, nel formato AAAA;
- il campo "riferimento A" non va compilato.
Codici tributo per eccedenze di versamento e somme restituite in conguaglio
Per compensare, tramite F24 EP, le eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono istituiti i codici:
- 155E: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati;
- 156E: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- 157E: eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi;
- 158E: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla Regione Valle d’Aosta ed effettuati in regione;
- 159E: eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate nella Regione Valle d’Aosta ed effettuati fuori dalla regione;
- 160E: eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta;
- 161E: eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta.
Compilazione del modello F24 EP per le eccedenze
Le regole di compilazione sono:
- i codici 155E, 156E, 157E, 158E e 159E vanno nella sezione "Erario" (valore F), nella colonna "importi a credito compensati";
- il codice 160E va nella sezione "Regioni" (valore R), con indicazione del codice regione;
- il codice 161E va nella sezione "Enti locali" (valore S), con indicazione del codice catastale del comune.
Per tutti questi codici:
- il campo "riferimento B" indica l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato AAAA;
- il campo "riferimento A" non deve essere valorizzato.
Codici tributo per altri crediti dei sostituti d’imposta
Per la compensazione, tramite F24 EP, di ulteriori crediti dei sostituti d’imposta, la risoluzione istituisce i codici:
- 162E: credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del TUIR;
- 163E: credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 16, comma 1-sexies, del TUIR;
- 164E: credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997;
- 165E: recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell’art. 1, commi 12 e seguenti, della L. n. 190/2014.
Compilazione del modello F24 EP per questi crediti
I codici 162E, 163E, 164E e 165E devono essere indicati:
- nella sezione "Erario" (valore F);
- nella colonna "importi a credito compensati".
Per questi codici:
- il campo "riferimento B" va compilato con l’anno d’imposta relativo al credito, nel formato AAAA;
- il campo "riferimento A" non va valorizzato.
Codici tributo per crediti da dichiarazione del sostituto d’imposta
Per la compensazione, tramite F24 EP, dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, sono istituiti i codici:
- 166E: credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta - mod. 770 semplificato;
- 167E: credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta - mod. 770 semplificato;
- 168E: credito scaturito da ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta - mod. 770 ordinario.
Compilazione del modello F24 EP per i crediti da dichiarazione
I codici 166E, 167E e 168E vanno esposti:
- nella sezione "Erario" (valore F);
- nella colonna "importi a credito compensati".
Anche in questo caso:
- il campo "riferimento B" deve indicare l’anno d’imposta del credito, in formato AAAA;
- il campo "riferimento A" non va compilato.
Decorrenza
La risoluzione precisa che tutti i codici tributo istituiti sono operativi dal 7 gennaio 2016.
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