Sentenza n. 11358/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento del 22 luglio 2025, con il quale la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, ha dichiarato NON IDONEO il Sig. -OMISSIS-; della graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa con prot. M_D AB05933 DE12025 0000738 in data 29.07.2025; nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore ricorrente all'inserimento nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, nonché alla ripetizione della visita di accertamento medico in data da definirsi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria adottato dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma e graduatoria finale della procedura concorsuale per l'ammissione a una scuola militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio sanitario del 22 luglio 2025 con cui era stato dichiarato non idoneo e la graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria finale nonché alla ripetizione della visita medica. Nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia, riferendo il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso. Il TAR ha rilevato che tale dichiarazione non integrava pienamente una rinuncia processuale ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché risultava sottoscritta dal solo avvocato senza che fosse comprovato il mandato speciale e non risultava rispettato il requisito della notificazione alle altre parti nel termine previsto. Tuttavia, il contenuto della dichiarazione è stato valutato come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, anche alla luce dell'informativa dell'Amministrazione: i posti disponibili per il liceo scientifico erano 72 e, dopo i ripianamenti, l'ultimo candidato convocato si collocava alla posizione 117 con punteggio 8,6813; il ricorrente, qualificato come idoneo non vincitore, non poteva quindi essere convocato presso la scuola militare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità e della graduatoria. Il Collegio non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, poiché la dichiarazione non rispettava integralmente i requisiti dell'art. 84 c.p.a.; ne ha però preso atto quale elemento dimostrativo del venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84 c.p.a.
«La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale»; «La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue»
La rinuncia processuale richiede il rispetto delle forme previste dalla norma, inclusi, secondo il caso, la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale e la notificazione alle altre parti nel termine stabilito; in mancanza, non determina l'estinzione del processo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non produce l'estinzione del processo se non rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., inclusa la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale e la notificazione alle altre parti nei termini di legge.
- Anche quando la rinuncia processuale è formalmente irregolare, il giudice può valorizzarne il contenuto quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, purché il venir meno dell'interesse risulti effettivo e sia corroborato dagli atti di causa.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte contro gli atti impugnati e comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →