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Provvedimento

Deliberazione n. 260 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la pubblicazione o circolazione del contenuto sulla piattaforma Telegram e, in via accessoria, a imporre la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per finalità probatorie e per un tempo determinato. La decisione è adottata in tempi rapidi, secondo il meccanismo speciale previsto per il c.d. revenge porn.

Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista per i casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessato, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alla piattaforma Telegram.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, conv. con l. 3 dicembre 2021, n. 205, relativo alle segnalazioni per c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e attività preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto al Garante di intervenire presso la piattaforma Telegram indicata. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha agito in via d’urgenza.

Provvedimento d’urgenza adottato il 22 aprile 2024

Con determinazione n. 169 del 22 aprile 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori.

La conservazione deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante del 24 aprile 2024

Nella riunione del 24 aprile 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 22 aprile 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non reca una sanzione amministrativa né ulteriori misure correttive diverse dall’ordine di impedire la diffusione del materiale e dalla prescrizione di conservazione probatoria per il periodo indicato.

Esito pratico del provvedimento

L’effetto sostanziale del provvedimento è quello di attivare rapidamente un blocco della possibile diffusione del contenuto segnalato sulla piattaforma digitale, accompagnato da una limitata conservazione del materiale eventualmente rinvenuto in chiaro, in funzione esclusivamente probatoria e con adeguate cautele di anonimizzazione o comunque di limitazione dell’identificabilità degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina speciale introdotta per i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 169 del 22 aprile 2024. Con essa ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione sulla conservazione del materiale

Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente il 22 aprile 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica dell’ordine urgente.

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