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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01430/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Forte Michele impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Asti per la contravvenzione prevista dall'art.116 D.Lgs. 30 aprile 285. Il ricorrente deduceva violazione di legge perché, a suo avviso, il termine di prescrizione era già decorso prima che operasse la sospensione introdotta dalla cosiddetta "legge Orlando" (legge 23 giugno 2017 n.103): il fatto era del 1/02/2019 e la motivazione della sentenza di primo grado era stata depositata il 6/02/2024, oltre cinque anni dalla commissione, così che la prescrizione si sarebbe perfezionata prima dell'operatività della sospensione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Pur confermando l'applicabilità ratione temporis della disciplina della legge Orlando ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, ha rilevato che la sospensione prevista dal comma 2 dell'art.159 c.p. (sospensione "dal termine previsto dall'art.544 c.p.p. per il deposito della motivazione" sino al dispositivo del grado successivo, comunque non oltre 1 anno e 6 mesi) avrebbe avuto effetto solo a partire dallo spirare del termine per il deposito della motivazione (sessanta giorni dalla pronuncia, ossia dal 16/02/2024) o con il deposito stesso (6/02/2024). Tuttavia, alla data in cui la sospensione poteva iniziare, il termine prescrizionale (quattro anni ai sensi dell'art.157, aumentato di un anno per gli atti interruttivi ai sensi dell'art.161 comma 2) era già decorso. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), art.116

    Norma che disciplina la contravvenzione per la quale è stato condannato il ricorrente; utilizzata per identificare il fatto-reato oggetto del procedimento.

  • Legge 23 giugno 2017 n.103 ("legge Orlando")

    Ha introdotto cause di sospensione del corso della prescrizione (fino a 1 anno e 6 mesi) applicabili ratione temporis ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità ma ha precisato che la sospensione opera a partire dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

  • Codice penale, art.159 comma 2

    Comma richiamato per il meccanismo sospensivo relativo al deposito della motivazione della sentenza di primo grado: la sospensione decorre dal termine previsto dall'art.544 c.p.p. per il deposito della motivazione fino al dispositivo del grado successivo, per un periodo non superiore a 1 anno e 6 mesi.

  • Codice di procedura penale, art.544

    Fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (utilizzato per determinare il momento di inizio della sospensione prevista dall'art.159 c.p.).

  • Codice penale, art.157 comma 1

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (nel caso concreto rilevato come quadriennale in relazione alla contravvenzione), riferimento per il calcolo del maturare della prescrizione.

  • Codice penale, art.161 comma 2

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale per effetto di atti interruttivi; nel caso concreto è stato considerato l'aumento di un anno per gli atti interruttivi avvenuti fino alla pronuncia della sentenza.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. Un. n.20989 del 12/12/2024 e altre

    La Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite che hanno stabilito l'applicabilità ratione temporis della disciplina della legge Orlando ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

Massime di principio

  • Quando una riforma introduce una sospensione del decorso della prescrizione occorre determinare con precisione il momento di inizio della sospensione (es.: termine per il deposito della motivazione o data di deposito) per valutare se la prescrizione sia già maturata prima di quella data.
  • L'applicabilità ratione temporis di una disciplina sospensiva (come la legge Orlando) non equivale a un automatismo che impedisca sempre la prescrizione: se il termine prescrizionale è già decorso prima dell'effetto sospensivo, il reato si estingue.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le cause di sospensione e di interruzione (art.159, art.161 c.p.), nonché i termini procedurali stabiliti dal codice di procedura penale (es. art.544 c.p.p. per la motivazione), e ogni scostamento temporale può risultare decisivo.
  • In ricorsi per nullità o prescrizione è determinante la verifica formale delle date rilevanti (data del fatto, pronuncia di primo grado, termine per deposito della motivazione, effettivo deposito, atti interruttivi) e la loro corretta interpretazione giuridica.
  • Se la motivazione è depositata dopo che il termine prescrizionale si è già compiuto, la sospensione prevista dalla normativa sopravvenuta non può sanare la prescrizione già maturata; ciò può comportare l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio per estinzione del reato.

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