Parere del Garante n. 578 del 09/10/2025
Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico – di disciplina della procedura di sperimentazione e monitoraggio per l’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62 del 2024, relative alla valutazione di base di determinate patologie - 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento ministeriale e sul relativo disciplinare tecnico che disciplinano la sperimentazione, dal 1° gennaio 2025, dell’applicazione provvisoria della procedura di valutazione di base prevista dal d.lgs. n. 62/2024, con focus su disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Il parere valorizza le integrazioni introdotte dal Ministero della salute in recepimento delle osservazioni dell’Autorità, soprattutto quanto alla distinzione dei ruoli tra Ministero, INPS e ISS, alla qualificazione dei dati trattati come pseudonimizzati presso l’ISS e aggregati all’esito della valutazione, nonché alla disciplina di conservazione e sicurezza. Il Garante rileva che il testo aggiornato assicura maggiore chiarezza sui flussi di dati e sulle misure tecniche e organizzative previste.
Parere favorevole sullo schema di decreto regolamentare e sul disciplinare tecnico per la sperimentazione e il monitoraggio dell’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62/2024 sulla valutazione di base di determinate patologie
Sperimentazione e monitoraggio della valutazione di base per determinate patologie
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Ministero della salute, sullo schema di decreto regolamentare e sul disciplinare tecnico relativi alla procedura di sperimentazione e monitoraggio per l’applicazione provvisoria delle disposizioni del d.lgs. n. 62/2024 in materia di valutazione di base di determinate patologie. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy ed è favorevole.
Quadro normativo di riferimento
Lo schema di regolamento attua l’art. 33, commi 1 e 3, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante la disciplina della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, nonché l’art. 9, commi 1 e 7-bis, del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106.
Il provvedimento si colloca in un contesto normativo più ampio, nel quale il d.lgs. n. 62/2024, anche in considerazione delle classificazioni ICD e ICF, aggiorna i criteri di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile, nonché la disciplina relativa all’accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini scolastici.
Oggetto della sperimentazione
La sperimentazione, della durata di dodici mesi, è finalizzata all’applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni sulla valutazione di base, con differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e tenendo conto delle dimensioni territoriali.
Lo schema di regolamento disciplina, in particolare, la sperimentazione per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, con decorrenze differenziate in base alle province coinvolte.
Procedura e soggetti coinvolti
L’avvio del procedimento avviene su istanza della persona interessata, tramite trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo da parte dei medici legittimati: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici operanti presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS.
Il regolamento prevede che la sperimentazione si applichi ai procedimenti di valutazione di base per l’accertamento della condizione di disabilità e disciplina anche le esclusioni, tra cui quella degli ultrasettantenni non autosufficienti, in coerenza con l’art. 27, comma 11, del d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29.
L’INPS è incaricato di gestire in via esclusiva, nelle province indicate, il procedimento per:
- gli accertamenti ex l. n. 104/1992;
- l’invalidità civile ex l. n. 118/1971;
- la cecità civile ex l. n. 382/1970 e l. n. 138/2001;
- la sordità civile e la sordocecità ex l. n. 381/1970 e l. n. 107/2010;
- le valutazioni propedeutiche all’individuazione degli alunni con disabilità;
- le valutazioni utili alla definizione della non autosufficienza;
- le valutazioni per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e per la mobilità;
- ogni altro accertamento dell’invalidità previsto dalla normativa vigente.
Monitoraggio, flussi informativi e trattamento dei dati
L’art. 4 dello schema attribuisce al Ministero della salute, con l’avvalimento dell’Istituto superiore di sanità, il compito di monitorare e valutare la sperimentazione sulla base dei dati raccolti dall’INPS e indicati nell’allegato 1.
Ai fini del monitoraggio, l’INPS acquisisce dalle unità di valutazione di base i dati di competenza e li trasmette, in forma pseudonimizzata, all’ISS, che effettua l’analisi statistica e predispone una relazione finale contenente informazioni in forma aggregata per il Ministero.
L’art. 5 individua il Ministero della salute e l’INPS quali titolari del trattamento, ciascuno per le rispettive attribuzioni, e l’ISS quale responsabile del trattamento. È inoltre precisato che i dati trattati devono essere soltanto quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità della sperimentazione, con elaborazioni dirette a restituire una rappresentazione aggregata.
Conservazione, sicurezza e disciplinare tecnico
L’art. 6 stabilisce che i dati trattati dall’ISS, in qualità di responsabile del trattamento, siano conservati per l’intera durata della sperimentazione e, al termine, cancellati oppure resi oggetto di anonimizzazione irreversibile.
Il disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del regolamento, dettaglia i flussi dati tra INPS, ISS e Ministero della salute e le misure tecniche e organizzative di sicurezza. Lo schema rinvia al disciplinare per la definizione delle modalità di trasmissione dei dati all’ISS.
Osservazioni del Garante e giudizio finale
Il Garante rileva che il testo trasmesso recepisce le indicazioni precedentemente fornite all’Amministrazione, in particolare:
- maggiore chiarezza sulla natura dei dati trattati dal Ministero e dall’ISS;
- qualificazione del trattamento dell’ISS su dati pseudonimizzati;
- previsione dell’invio al Ministero dei risultati in forma aggregata;
- rinvio al disciplinare tecnico per le modalità di trasmissione dei dati;
- disciplina espressa della conservazione e della successiva cancellazione o anonimizzazione irreversibile;
- integrazione del disciplinare con la descrizione analitica dei flussi e delle misure di sicurezza.
Alla luce di tali integrazioni, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento e sul relativo disciplinare tecnico.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, su uno schema di decreto regolamentare e sul disciplinare tecnico allegato. Il regolamento attua l’art. 33, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 62/2024 e l’art. 9, commi 1 e 7-bis, del d.l. n. 71/2024, in relazione alla sperimentazione della procedura di valutazione di base.
Contesto della sperimentazione
Lo schema si inserisce nel nuovo quadro della disciplina della disabilità delineato dal d.lgs. n. 62/2024, che richiama le classificazioni ICD e ICF e aggiorna i criteri di accertamento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità e disabilità in età evolutiva. La sperimentazione, prevista per dodici mesi, è a campione e differenziata per aree territoriali, con articolazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e per dimensione territoriale.
Struttura della procedura e ruoli dei soggetti coinvolti
La procedura si attiva su istanza della persona interessata mediante trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo da parte dei professionisti abilitati. L’INPS gestisce in via esclusiva, nelle province interessate, il procedimento per una pluralità di accertamenti in materia di disabilità e connessi benefici, mentre il Ministero della salute, avvalendosi dell’ISS, svolge il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione.
Trattamento dei dati, flussi e misure di garanzia
L’articolato distingue i dati trattati nelle diverse fasi: l’INPS raccoglie i dati dalle unità di valutazione di base e li trasmette in forma pseudonimizzata all’ISS; quest’ultimo effettua l’analisi statistica e restituisce una relazione in forma aggregata al Ministero. Il Ministero e l’INPS sono qualificati come titolari del trattamento per le rispettive attribuzioni, mentre l’ISS opera come responsabile del trattamento. Il disciplinare tecnico definisce i flussi dati e le misure tecniche e organizzative di sicurezza.
Valutazione del Garante e integrazioni accolte
Il Garante rileva che il testo è stato modificato tenendo conto delle precedenti indicazioni dell’Ufficio: è stata chiarita la natura dei dati trattati da Ministero e ISS, specificato l’uso di dati pseudonimizzati presso l’ISS, previsto il rinvio al disciplinare tecnico per le modalità di trasmissione dei dati e disciplinata la conservazione dei dati per la durata della sperimentazione, con successiva cancellazione o anonimizzazione irreversibile.
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