Provvedimento del 24/03/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello di dichiarazione sostitutiva per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato e ne disciplina modalità, termini ed effetti. La dichiarazione è riservata ai titolari di utenza elettrica domestica residenziale, con possibilità di presentazione telematica o postale, e contiene anche le ipotesi di non detenzione, di canone dovuto su altra utenza familiare e di variazione dei presupposti.
Modello e modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva per il canone TV uso privato
Dichiarazione sostitutiva per il canone TV uso privato
Il provvedimento approva il modello di dichiarazione sostitutiva previsto per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo collegata all’utenza elettrica domestica residenziale. Definisce inoltre soggetti legittimati, contenuto della dichiarazione, modalità di trasmissione, termini di presentazione ed effetti temporali.
Oggetto e finalità del modello
Il modello è reso ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ed è utilizzabile esclusivamente dal titolare di un’utenza di energia elettrica per uso domestico residenziale. La dichiarazione consente di attestare, sotto la propria responsabilità e con le conseguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000, una delle seguenti circostanze:
- non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- non detenzione di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui sia stata presentata, entro il 31 dicembre 2015, una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento;
- mancato addebito del canone sulle utenze intestate al dichiarante perché il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale;
- venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva già resa nelle ipotesi precedenti.
Soggetti che possono presentarla
La dichiarazione può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica domestica residenziale. È previsto anche che possa essere resa dall’erede, quando l’utenza elettrica sia transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.
Natura annuale e modello disponibile
La dichiarazione relativa alle ipotesi di non detenzione di cui alle lettere a) e b) deve essere presentata annualmente. Il modello è messo a disposizione sui siti internet dell’Agenzia delle entrate, del Ministero dell’economia e delle finanze e della RAI, con pubblicazione anche di eventuali aggiornamenti e relativa comunicazione.
Modalità di presentazione
La dichiarazione può essere presentata in due modi:
- direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate, con credenziali Fisconline o Entratel;
- tramite intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati.
Per le trasmissioni effettuate dagli intermediari, il provvedimento impone specifici obblighi documentali:
- consegna al dichiarante della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
- conservazione dell’originale della dichiarazione sottoscritta e della copia del documento di identità;
- conservazione della delega alla trasmissione.
Tale documentazione va conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Presentazione per posta nei casi di impossibilità della trasmissione telematica
Quando non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito, insieme a copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo dell’Agenzia delle entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
In questo caso:
- la dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
- la ricevuta di spedizione va conservata per il termine decennale di prescrizione ed esibita a richiesta dell’Agenzia.
Termini di presentazione e decorrenza degli effetti
Le dichiarazioni possono essere presentate in ogni giorno dell’anno, ma producono effetti in base alla data di presentazione.
Disciplina transitoria per il 2016
Per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b):
- invio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e invio telematico fino al 10 maggio 2016: effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
- invio postale dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016 e invio telematico dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016: effetto per il canone dovuto per il secondo semestre 2016;
- presentazione dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017: effetto per l’intero canone dovuto per il 2017.
Regime ordinario
A regime, per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b):
- se presentate entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, hanno effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento;
- se presentate dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, hanno effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo alla presentazione.
Nuove utenze domestiche residenziali
Per i soggetti che attivano una nuova utenza per uso domestico residenziale e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione:
- la dichiarazione va presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura;
- in tal caso, l’effetto decorre dalla data di attivazione della fornitura;
- se presentata dal secondo mese successivo all’attivazione, si applicano i criteri generali sopra indicati.
Per l’anno 2016, in via transitoria, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione presentata per posta entro il 30 aprile 2016 o telematicamente fino al 10 maggio 2016 produce effetti dalla data di attivazione della fornitura.
Effetti delle altre dichiarazioni
La dichiarazione di cui alla lettera c) produce effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.
La dichiarazione di cui alla lettera d), relativa al venir meno dei presupposti di una dichiarazione precedente, produce effetto dal mese in cui è presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.
Valide le dichiarazioni già presentate dal 1° gennaio 2016
Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, dal 1° gennaio 2016 e prima della pubblicazione del provvedimento sono considerate valide se rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 e se contengono tutti gli elementi richiesti dal modello approvato per la specifica tipologia di dichiarazione.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 introducendo una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica.
Per superare tale presunzione, dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e presentata all’Agenzia delle entrate con modalità definite dal Direttore dell’Agenzia.
Sono richiamati, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Pubblicazione del provvedimento
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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