Cassazione Civile, Sentenza n. 20992/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova che aveva accolto l'appello del Condominio avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo: si contestava il decreto ingiuntivo per € 1.816,86 relativo a spese condominiali approvate con delibera assembleare del 22/05/2012; i ricorrenti denunciavano irregolarità nell'assemblea, sostenevano che un assegno di € 5.000,00 del 29/07/2010 fosse stato versato come acconto su spese condominiali future (da imputare e compensare) e chiedevano la non ripetizione o esclusione dal rimborso delle spese della CTU calligrafica (contestandone la superfluità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che le spese di C.T.U. sono di norma poste a carico della parte soccombente salvo che il giudice, con discrezionalità, le escluda per eccessività o superfluità; ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano fornito elementi idonei a scalfire la valenza probatoria del rendiconto approvato dall'assemblea (che costituisce titolo sufficiente del credito condominiale) né abbiano validamente dedotto in giudizio l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c. (mancando domanda riconvenzionale di annullamento). Inoltre la Corte ha ricordato che l'imputazione di un pagamento grava sul debitore che deve provarla (art. 1193 e 2697 c.c.) e che, nel caso concreto, manca prova che l'assegno da € 5.000 fosse stato imputato a estinzione del credito vantato dal condominio; ha altresì precisato che interventi sul lastrico solare possono rientrare nelle deliberazioni assembleari (art. 1126 c.c.). Per tali ragioni il ricorso è rigettato; i ricorrenti sono tenuti agli eventuali oneri processuali indicati (contributo unificato, ecc.).
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Principio secondo cui la sentenza condanna la parte soccombente al rimborso delle spese anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio; l'anticipazione provvisoria non preclude la ripetizione a carico del soccombente.
art. 92 c.p.c.
Consente al giudice di escludere dalla ripetizione le spese giudiziali ritenute eccessive o superflue; valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 88 c.p.c.
Regole generali sulla liquidazione delle spese di lite, richiamata insieme ad altri istituti di diritto processuale.
art. 216 c.p.c.
Disciplina il procedimento per verificazione della scrittura privata e la possibilità di consulenze tecniche nel giudizio incidentale; le spese restano soggette al principio di soccombenza se strumentali al processo principale.
art. 1137 c.c.
Stabilisce i termini e le modalità per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari: la delibera approvata vale come titolo del credito e può essere sindacata in opposizione al decreto ingiuntivo solo se dedotta con apposita domanda di annullamento.
art. 1135 c.c.
Indica le competenze assembleari in materia di gestione e approvazione dei conti; la Corte ha richiamato tale norma nell'analisi della possibilità di sindacare le deliberazioni.
art. 1126 c.c.
Prevede l'obbligo dei proprietari sottostanti di concorrere alle spese del lastrico solare; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che interventi sul lastrico/terrazza possono rientrare nelle competenze assembleari e dare luogo a ripartizione delle spese.
art. 1193 c.c.
Disciplina l'imputazione dei pagamenti tra più debiti: l'onere di provare che un pagamento è stato destinato a estinguere una determinata obbligazione grava sul debitore quando esistono più rapporti.
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova: chi vuol far valere un fatto ha l'onere di provarlo; applicato alla prova dell'imputazione del pagamento.
art. 348-ter c.p.c. (comma 5)
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Limite all'impugnabilità per cassazione delle sentenze d'appello che confermano le ragioni di fatto già accertate in primo grado (cd. doppia conforme); rilevante per l'inammissibilità di censure di merito ripetitive.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, comma 1
D.P.R. 115/2002, art. 8, comma 1
Stabilisce che le spese per CTU sono anticipate dalla parte cui è stata assegnata la provvisionale e poi regolate in sede di sentenza; richiamato per la disciplina dell'anticipazione e del rimborso delle spese tecniche.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dell'istante in cassazione; richiamato per gli oneri a carico dei ricorrenti.
Cassazione, Sez. Unite n. 9839 del 2021
Cass. Sez. Un. n. 9839/2021
Giurisprudenza rilevante secondo cui la deliberazione assembleare può essere sindacata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo solo se l'annullamento è stato chiesto con apposita domanda; principio usato dalla Corte per escludere la sindacabilità libera dei conti non impugnati.
Massime di principio
- In materia di contributi condominiali, il verbale di approvazione del rendiconto assembleare costituisce titolo sufficiente del credito: chi vi si oppone deve impugnare la delibera nei termini e con le modalità previste dall'art. 1137 c.c., altrimenti il sindacato in opposizione è limitato.
- La contestazione di vizi di annullabilità della delibera assembleare deve essere proposta con apposita domanda (riconvenzionale o atto equivalente) per essere esaminata dal giudice; eccezioni generiche ai conti senza impugnazione formale sono inammissibili.
- L'onere di provare che un pagamento è stato imputato a estinzione di uno specifico debito grava sul debitore (art. 1193 e 2697 c.c.); senza prova chiara la somma rimane contabilizzata secondo il rendiconto approvato.
- Le spese per la CTU seguono il principio di soccombenza: la parte che le ha anticipate può ottenere il rimborso dalla parte soccombente, salvo il potere discrezionale del giudice di escluderle se superflue o eccessive (art. 92 c.p.c.).
- Interventi su elementi del lastrico solare o della copertura possono comportare obblighi di contribuzione anche se interessano porzioni di proprietà esclusiva: la competenza e la ripartizione possono rientrare nella deliberazione assembleare (art. 1126 c.c.).
- In appello e in cassazione è difficile ribaltare valutazioni di fatto consolidate in primo grado (cd. doppia conforme); i motivi di merito che si limitano a criticare la valutazione probatoria sono spesso inammissibili o infondati.
- Per evitare di perdere un credito condominiale, il condomino che ritiene errati i conti deve agire tempestivamente impugnando la delibera o, se intende compensare, proporre difese e prove idonee in sede di opposizione; la mera allegazione non basta senza prova documentale chiara dell'imputazione.
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