Circolare numero 62 del 25-05-2022
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge n. 234/2021, alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, nonché chiarimenti in materia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche apportate dalla legge n. 234/2021 (Bilancio 2022) all'APE sociale: proroga della sperimentazione al 31/12/2022; soppressione dell'attesa di 3 mesi per la categoria dei disoccupati (lettera a)); aggiornamento dell'elenco delle attività c.d. gravose (allegato 3) e riduzione del requisito contributivo a 32 anni per particolari categorie; nuovi modelli di domanda e attestazione; termini e modalità di monitoraggio; incremento delle risorse finanziarie; chiarimenti su compatibilità con RdC/Rem/ISCRO e regole per la verifica dello stato di disoccupazione e per specifiche causali di cessazione.
Modifiche all'APE sociale introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art.1, commi 91-93) e relative istruzioni applicative
Punti principali
1. Proroga sperimentazione
Il periodo sperimentale dell'APE sociale è posticipato al 31 dicembre 2022 (art.1, c.91). I soggetti già in possesso di certificazione possono presentare domanda anche dopo tale termine.
2. Eliminazione requisito dei 3 mesi di disoccupazione
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la frase “da almeno tre mesi” è soppressa per i disoccupati di cui alla lettera a) dell'art.1, c.179 l.232/2016: si può fare domanda senza attendere il decorso del trimestre, se sussistono gli altri requisiti (18 mesi di lavoro nei 36 mesi precedenti). Implicazioni operative per operai agricoli e calcolo delle indennità di disoccupazione.
3. Nuovo elenco delle attività gravose
Dal 1° gennaio 2022 l'elenco delle professioni gravose è quello contenuto nell'allegato 3 della legge di Bilancio, che sostituisce l'allegato A del DM 5/2/2018; l'elenco è riportato nella circolare (Allegato 1). I chiarimenti sui 6/7 anni di attività restano validi.
4. Riduzione del requisito contributivo a 32 anni
Per operai edili (CCNL imprese edili e affini), ceramisti (ISTAT 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per formatura ceramica (ISTAT 7.1.3.3) il requisito contributivo è ridotto a 32 anni, purché svolgano almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10 nelle attività indicate; le riduzioni per maternità si applicano su base 32 anni.
5. Nuovi modelli e istruzioni operative
Disponibili sul sito INPS i nuovi modelli di domanda e le attestazioni datore: AP148 (datore per allegato 3) e AP149 (datore domestico). Restano ferme le istruzioni pregresse (circ. n.34/2018 e n.100/2017) salvo le modifiche indicate.
5.b Termini per il monitoraggio e decorrenza
Riapertura domande con scadenze: 31/03/2022, 15/07/2022 e comunque non oltre il 30/11/2022 (domande oltre tali termini considerate solo se risorse residue). Tempi comunicazione esito: 30/06/2022 per domande entro 31/03; 15/10/2022 per domande entro 15/07; 31/12/2022 per domande presentate oltre 15/07 e entro 30/11. L'APE sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, previa cessazione dell'attività, ma non anteriormente al 1° febbraio 2022.
6. Finanziamento
Incremento dell'autorizzazione di spesa previsto dall'art.1, c.93: +144,1 mln€ (2022), +278,8 mln€ (2023), +251,2 mln€ (2024), +187,8 mln€ (2025), +106,5 mln€ (2026), +17,7 mln€ (2027).
7. Compatibilità con RdC, Rem e ISCRO
RdC: compatibile con l'APE sociale; l'importo APE concorre al reddito ISEE e può incidere sul diritto/all'importo del RdC. Rem: incompatibile; se è percepito sovrapposto all'APE sociale il Rem è recuperato e l'APE prevale. ISCRO: incompatibile; ISCRO sovrapposto è considerato indebito e recuperato.
8. Verifica stato di disoccupazione
Si applicano le regole dell'art.4 DL n.4/2019 e la circolare ANPAL n.1/2019: sono disoccupati i soggetti con DID oppure coloro il cui reddito da lavoro dà un'imposta lorda ≤ alle detrazioni IRPEF; le istruttorie devono sempre coinvolgere i Centri per l'Impiego.
9. Chiarimenti su 'mancato superamento periodo di prova' e 'cessazione attività aziendale'
Il recesso durante o al termine del periodo di prova è considerato licenziamento individuale e rientra nella lettera a). Anche la causale UNILAV “cessazione dell'attività aziendale” configura fatto assimilabile a licenziamento per giustificato motivo oggettivo: le domande vanno quindi accolte se ricorrono gli altri requisiti.
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