Circolare numero 60 del 18-05-2022
Con la presente circolare si illustrano le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2021 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 8, comma 2, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all’articolo 11, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le citate norme, nel disciplinare, tra l’altro, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il 2021 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamano l’articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle misure adottate per l'emergenza COVID-19 sul calcolo e sull'accesso all'indennità di disoccupazione agricola relativa al 2021: equiparazione a lavoro dei periodi di cassa integrazione (deroga, CISOA, CIGO/CIGS), platea dei beneficiari (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, inclusi alcuni dipendenti di cooperative), requisiti contributivi, modalità di calcolo delle giornate e della retribuzione di riferimento, e ampliamento della franchigia per lavoratori extracomunitari non convenzionati.
Indicazioni per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021
Punti principali
Preambolo e finalità
In continuità con le misure COVID-19 2020, si forniscono indicazioni per la liquidazione dell'indennità 2021, richiamando le disposizioni che equiparano a lavoro i trattamenti di integrazione salariale ai fini del calcolo della prestazione.
Platea dei beneficiari - principi generali
Per l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 22 del DL n. 18/2020: operai agricoli a tempo determinato devono essere iscritti per almeno un giorno negli elenchi 2021; operai a tempo indeterminato devono aver prestato almeno un giorno di lavoro nel 2021; per lavoratori con più rapporti saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione riferiti al lavoro agricolo.
Operai agricoli a tempo determinato (par. 1.1)
I trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 sono utili ai fini della prestazione limitatamente ai periodi fruiti entro il 31/12/2021.
Operai agricoli a tempo indeterminato (par. 1.2)
La disciplina si applica anche agli operai indeterminati che hanno fruito della CISOA con causali COVID-19; i periodi sono valorizzati solo se fruiti entro il 31/12/2021.
Operai indeterminati delle cooperative ex legge n.240/1984 (par. 1.3)
Per il 2021 si applica la disciplina di calcolo della disoccupazione agricola anche a questi lavoratori che hanno fruito di CIGO o CIGO per sospensione di CIGS con causali COVID-19; si ricorda che dal 1/1/2022 tali lavoratori sono destinatari della NASpI.
Requisito contributivo (par. 2)
I periodi di cassa integrazione in deroga (per i determinati), i periodi di CISOA (per gli indeterminati) e i periodi di CIGO/CIGS (per cooperative) fruiti nel 2021 sono equiparati a lavoro anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'accesso all'indennità.
Calcolo delle giornate indennizzabili (par. 3)
L'indennità è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza, entro il limite annuo (365/366), detraendo giornate non indennizzabili; alle giornate lavorate si aggiungono i periodi di integrazione salariale indicati se fruiti nel 2021.
Retribuzione di riferimento e misura dell'indennità (par. 4)
La retribuzione di riferimento è l'importo giornaliero percepito per i trattamenti di integrazione salariale; indennità pari al 40% della retribuzione per operai a tempo determinato (con trattenuta solidarietà del 9% fino a 150 giorni) e al 30% della retribuzione effettiva per operai a tempo indeterminato (senza trattenuta). La retribuzione utilizzata è la media ponderata tra giorni lavorati e periodi di integrazione salariale.
Franchigia per soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati (par. 5)
Per i lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati il periodo di franchigia indennizzabile è ampliato a 180 giorni (anziché 90), alla luce delle restrizioni alla mobilità legate all'emergenza e applicabile alle domande definite nel 2022 per eventi 2021.
Ulteriori disposizioni operative
Saranno inviati successivi messaggi alle strutture territoriali con le indicazioni operative per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021.
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