Sentenza del 14/10/2021 n. 4568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Impugnazione cartella di pagamento - Oltre i sessanta giorni dalla notifica - Tardività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività (oltre i 60 giorni dalla notifica). In mancanza di tempestiva impugnazione e di una contestazione concreta delle modalità/tempi di notifica, eventuali vizi relativi alla cartella di pagamento sono divenuti inopponibili e non possono essere esaminati nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso avverso la cartella di pagamento è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 e il ricorrente non ha contestato in modo concreto le modalità e i tempi della notifica stessa. Per questo motivo la domanda è stata ritenuta tardiva e inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 21
termine di sessanta giorni dalla notifica per impugnare
L'art. 21 stabilisce il termine per proporre impugnazione avverso gli atti impositivi e/o di riscossione; la presentazione oltre i 60 giorni è a pena di inammissibilità. Se il ricorrente non contesta concretamente le modalità e i tempi della notifica, il giudice reputa il termine decorso e non esamina i vizi della cartella.
Massime di principio
- L'impugnazione della cartella di pagamento deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica: il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorrente non contesta in modo preciso e documentato le modalità e i tempi di notifica, il giudice riterrà decorso il termine e non entrerà nel merito dei vizi della cartella.
- Per preservare la possibilità di far valere vizi dell'atto è essenziale documentare e, se necessario, contestare tempestivamente la notifica (es. avvisi di ricezione, prove di mancata notifica, dichiarazioni, istanze di chiarimento).
- In presenza di gravi e dimostrabili vizi di notifica (ad es. nullità della notifica), occorre sollevare immediatamente tali eccezioni indicando fatti e prove per dimostrare che il termine per impugnare non è decorso o non è mai iniziato.
- In caso di dubbio sulla tempestività, è opportuno richiedere al resistente la prova della regolare notifica (registro di notifica, ricevute) e allegare al ricorso ogni elemento probatorio utile a contestarne la correttezza.
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