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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - Avvisi di temporanea chiusura attività - Imposta - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È affermato che gli avvisi di temporanea chiusura non sono soggetti all’imposta: non mirano a promuovere la domanda di beni o servizi né a migliorare l’immagine dell’impresa e, quindi, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. 507/1993. Il testo fornito non identifica il giudice, il grado, l’atto impugnato, l’esito processuale formale né le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento all’imposta comunale sulla pubblicità degli avvisi di temporanea chiusura dell’attività imprenditoriale esposti sulle vetrine dei negozi. La questione è se tali avvisi costituiscano pubblicità ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 507/1993.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Gli avvisi di temporanea chiusura dell'attività imprenditoriale affissi sulle vetrine dei negozi, non avendo come scopo quello di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine dell'impresa, non rientrano nel campo applicativo dell'art. 5 del d.lgs 507/1993 e non sono, pertanto, soggetti ad imposta sulla pubblicità.

    L’imposta sulla pubblicità non si applica agli avvisi di temporanea chiusura quando la loro funzione è meramente informativa e non è promozionale: occorre che il messaggio persegua la promozione di beni o servizi o il miglioramento dell’immagine dell’impresa.

Massime di principio

  • Per stabilire se un messaggio esposto in un esercizio sia soggetto all’imposta sulla pubblicità, va valutata la sua funzione concreta, non soltanto il fatto che sia visibile al pubblico.
  • Un avviso temporaneo e informativo, come quello che comunica la chiusura dell’attività, non è imponibile se non promuove beni o servizi e non mira a valorizzare l’immagine dell’impresa.
  • La conclusione non si estende automaticamente a messaggi che, pur presentati come informativi, abbiano anche contenuto o finalità promozionali: in tal caso occorre verificarne concretamente lo scopo.

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