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Circolare

Circolare numero 182 del 10-12-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative relative all’applicazione dell’articolo 59-bis del D.lgs n. 151/2001, in materia di tutela della maternità/paternità delle lavoratrici/lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'introduzione dell'art.59‑bis (D.Lgs 151/2001) – inserito dal D.L. 73/2021 – che estende le tutele di maternità/paternità ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo collegando la tipologia di tutela al rapporto di lavoro in essere all'inizio del periodo indennizzabile e introducendo un nuovo criterio di calcolo della retribuzione media globale giornaliera per i lavoratori a tempo determinato del settore.

Applicazione tutele maternità/paternità per i lavoratori dello spettacolo (art. 59‑bis D.lgs 151/2001 introdotto dal D.L. 73/2021)

Punti principali

Ambito e riferimento normativo

L'intervento normativo è contenuto nell'art.66, comma 6 del D.L. 73/2021 che ha introdotto l'art.59‑bis nel T.U. maternità/paternità (D.lgs 151/2001), applicabile ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Criterio generale di applicazione delle tutele

La tutela spettante dipende dalla natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) vigente all'inizio del periodo indennizzabile; in caso di più rapporti, le tutele si differenziano per ciascun rapporto e prevale l'ultimo rapporto in caso di requisiti sovrapposti.

Maternità/paternità da rapporto subordinato

Ai lavoratori subordinati dello spettacolo si applicano le tutele ordinarie del D.lgs 151/2001: divieto di lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera, flessibilità, protezioni per parto prematuro, interruzioni, congedo parentale e permessi secondo le regole del T.U.

Maternità/paternità da rapporto autonomo

I lavoratori autonomi iscritti al Fondo hanno diritto a indennità per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi al parto, pari all'80% della retribuzione; l'indennità è dovuta anche se si continua l'attività, ma non si applicano interdizioni ASL/INL né la flessibilità tipica dei subordinati; congedo parentale limitato a 3 mesi indennizzati al 30% entro il primo anno se si astengono dall'attività.

Nuovo criterio per la retribuzione media (lavoratori a tempo determinato)

Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (art.2, comma1, lett. a) e b) D.lgs 182/1997) la retribuzione media globale giornaliera si calcola dividendo i redditi percepiti per attività nel settore spettacolo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati o retribuiti nello stesso periodo; sono esclusi redditi da altre attività.

Effetti sul calcolo e modalità di pagamento

Il nuovo criterio si applica alle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale per i rapporti a tempo determinato; persistono le modalità di pagamento: INPS eroga direttamente per i determinati, i datori di lavoro anticipano per gli indeterminati con conguaglio.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano dal 26 maggio 2021; le domande comprese totalmente o parzialmente nel periodo di vigenza devono essere liquidate secondo le nuove regole, altrimenti secondo la normativa previgente.

Istruzioni fiscali

L'indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente è soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.23 DPR 600/1973 con conguaglio fiscale annuale; se sostitutiva di reddito autonomo si applica l'art.25 DPR 600/1973; INPS rilascia certificazione fiscale (CUS/CUA).

Casi particolari e esempi pratici

La circolare fornisce esempi di situazioni miste (autonomo/subordinato) per chiarire quale tutela si applica in base al rapporto all'inizio del periodo indennizzabile e regole per cessazione/sospensione del rapporto e per la rilevanza dell'indennità di disoccupazione ALAS.

Obblighi contributivi e categorie speciali

L'aliquota per l'assicurazione economica di maternità resta allo 0,46%; i lavoratori autonomi 'esercenti attività musicali' sono tenuti al versamento di tale contributo sui periodi di effettiva attività, requisito necessario per ottenere le indennità.

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