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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08982/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un lavoratore dipendente di una società radiotelevisiva pubblica a essere inquadrato in mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite, con decorrenza dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2012 come impiegato di livello 1° e, dal 1° gennaio 2013, come quadro F/super, e alla conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La domanda di regolarizzazione previdenziale era stata dichiarata inammissibile in primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio per omessa notificazione del ricorso all'INPS, deducendo che non fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale; (2) violazione degli artt. 58-59 del CCNL RAI, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori, senza che dalle risultanze istruttorie emergessero elementi idonei a giustificare gli inquadramenti rivendicati; (3) violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, contestando il momento dal quale far decorrere la prescrizione delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione del contraddittorio con l'INPS non fosse stata devoluta in appello, poiché la statuizione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione previdenziale non era stata impugnata ed era quindi coperta da giudicato, con conseguente preclusione a ogni integrazione del contraddittorio. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura in parte inammissibile e comunque infondata: la doglianza sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio; quanto all'art. 2103 c.c., la Corte ha ritenuto corretta la sequenza logico-giuridica seguita dai giudici di merito nell'accertamento del superiore inquadramento, ossia interpretazione delle disposizioni collettive, accertamento delle mansioni di fatto e loro confronto con le declaratorie contrattuali, osservando che la ricorrente sollecitava solo una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha confermato la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato come modulati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, mancando un regime di stabilità adeguata, i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 si prescrivono dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se il giudice ha ripartito l'onere della prova in modo errato; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2103 c.c.

    L'accertamento del diritto al superiore inquadramento richiede il confronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali secondo un percorso logico in più fasi.

  • artt. 58-59 del CCNL RAI

    Le declaratorie collettive sono il parametro per individuare la qualifica rivendicata e verificare la corrispondenza delle mansioni di fatto.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, nei rapporti a tempo indeterminato privi di stabilità adeguata, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato con l'art. 2948, n. 4, c.c. per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La memoria del controricorrente è stata dichiarata inammissibile perché tardiva rispetto al termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • l. n. 92 del 2012

    È richiamata per affermare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo tale intervento, non è assistito da un regime di stabilità adeguata ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Concorre, insieme alla l. n. 92 del 2012, alla nuova configurazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una statuizione di primo grado che dichiara inammissibile una domanda comporta il suo passaggio in giudicato e preclude la successiva deduzione di questioni ad essa logicamente o processualmente connesse, come l'integrazione del contraddittorio.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Nelle controversie sul superiore inquadramento, il giudice deve: interpretare la disciplina collettiva applicabile; accertare in fatto le mansioni concretamente svolte; confrontare tali mansioni con le declaratorie contrattuali. Solo l'errore nell'interpretazione della disciplina collettiva è sindacabile in cassazione come violazione di legge, mentre l'accertamento delle mansioni e il loro raffronto costituiscono apprezzamenti di fatto.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione di merito a quella dei giudici di merito quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione coerente e conforme al quadro istruttorio.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità adeguata, i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 iniziano a prescriversi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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