Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18806/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti del fideiussore di un debito vantato verso un consorzio. La garante ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, la carenza di prova del credito e, dall'altro, la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con gli artt. 1956 e 1957 c.c. In appello ha reiterato la nullità della garanzia, in subordine la nullità delle clausole che riproducevano il modello ABI, e ha invocato la liberazione per inutile decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Nel ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omessa valutazione di un fatto decisivo, censurando la decisione d'appello per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'evitare la decadenza del creditore, la sola diffida/richiesta stragiudiziale di pagamento entro il semestre, anziché la proposizione di un'azione giudiziale. Nella memoria ha inoltre sostenuto di essere consumatrice e ha insistito sulla nullità delle clausole 6 e 7 del contratto di fideiussione per vessatorietà e mancata trattativa individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse uniformata al consolidato orientamento secondo cui, in presenza di fideiussione qualificata come 'a prima richiesta' e di rinvio all'art. 1957 c.c., il termine semestrale è rispettato anche da una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di iniziare un giudizio. Ha inoltre osservato che le deduzioni sullo status di consumatore e sulla nullità delle clausole non incidevano sulla ratio della decisione, poiché la Corte territoriale aveva già dichiarato la nullità parziale della clausola conforme al modello ABI e, conseguentemente, la riviviscenza dell'art. 1957 c.c., risultando comunque sufficiente l'attivazione stragiudiziale del creditore entro il termine. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese e l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    nelle fideiussioni a prima richiesta, il richiamo pattizio alla decadenza va letto come riferito al solo termine semestrale; il creditore evita la decadenza anche con una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza bisogno di azione giudiziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della decisione

  • art. 1418 c.c.

    invocato in appello per sostenere la nullità della fideiussione o di sue clausole

  • art. 1322 c.c.

    invocato in appello per contestare la validità della struttura contrattuale

  • art. 1363 c.c.

    usato come criterio ermeneutico per leggere il rinvio all'art. 1957 c.c. nella clausola di garanzia a prima richiesta

  • art. 360-bis c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità perché il ricorso non offriva elementi per mutare un orientamento consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base del procedimento camerale seguito dopo la proposta di definizione accelerata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento accelerato e alla conseguente disciplina delle spese/sanzioni

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'assenza di incompatibilità del consigliere relatore

  • art. 96 c.p.c.

    applicati perché la Corte ha definito il giudizio in sostanziale conformità alla proposta di inammissibilità

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    dispone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012

    norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nelle fideiussioni qualificate come 'a prima richiesta', il rinvio pattizio all'art. 1957 c.c. va inteso, in mancanza di diversi elementi testuali, come riferito al solo termine semestrale, con conseguente sufficienza di una richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza.
  • La nullità della clausola fideiussoria conforme al modello ABI può determinare la riviviscenza della disciplina codicistica, ma ciò non comporta necessariamente la liberazione del fideiussore quando il creditore abbia comunque attivato tempestivamente una richiesta di pagamento entro il termine di legge.
  • Le deduzioni formulate in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche o non correlate alla motivazione non sono idonee a superare un orientamento consolidato e possono condurre all'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
  • La qualificazione del garante come consumatore, ove non incida concretamente sulla motivazione decisiva già adottata dal giudice di merito, non è di per sé sufficiente a mutare l'esito quando la tutela risulti già assicurata dalla declaratoria di nullità parziale della clausola abusiva.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.