Cassazione Civile, Ordinanza n. 18806/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti del fideiussore di un debito vantato verso un consorzio. La garante ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, la carenza di prova del credito e, dall'altro, la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con gli artt. 1956 e 1957 c.c. In appello ha reiterato la nullità della garanzia, in subordine la nullità delle clausole che riproducevano il modello ABI, e ha invocato la liberazione per inutile decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Nel ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omessa valutazione di un fatto decisivo, censurando la decisione d'appello per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'evitare la decadenza del creditore, la sola diffida/richiesta stragiudiziale di pagamento entro il semestre, anziché la proposizione di un'azione giudiziale. Nella memoria ha inoltre sostenuto di essere consumatrice e ha insistito sulla nullità delle clausole 6 e 7 del contratto di fideiussione per vessatorietà e mancata trattativa individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse uniformata al consolidato orientamento secondo cui, in presenza di fideiussione qualificata come 'a prima richiesta' e di rinvio all'art. 1957 c.c., il termine semestrale è rispettato anche da una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di iniziare un giudizio. Ha inoltre osservato che le deduzioni sullo status di consumatore e sulla nullità delle clausole non incidevano sulla ratio della decisione, poiché la Corte territoriale aveva già dichiarato la nullità parziale della clausola conforme al modello ABI e, conseguentemente, la riviviscenza dell'art. 1957 c.c., risultando comunque sufficiente l'attivazione stragiudiziale del creditore entro il termine. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese e l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
nelle fideiussioni a prima richiesta, il richiamo pattizio alla decadenza va letto come riferito al solo termine semestrale; il creditore evita la decadenza anche con una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza bisogno di azione giudiziale
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della decisione
art. 1418 c.c.
invocato in appello per sostenere la nullità della fideiussione o di sue clausole
art. 1322 c.c.
invocato in appello per contestare la validità della struttura contrattuale
art. 1363 c.c.
usato come criterio ermeneutico per leggere il rinvio all'art. 1957 c.c. nella clausola di garanzia a prima richiesta
art. 360-bis c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità perché il ricorso non offriva elementi per mutare un orientamento consolidato
art. 380-bis.1 c.p.c.
base del procedimento camerale seguito dopo la proposta di definizione accelerata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento accelerato e alla conseguente disciplina delle spese/sanzioni
art. 51 c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
art. 52 c.p.c.
richiamato con riferimento all'assenza di incompatibilità del consigliere relatore
art. 96 c.p.c.
applicati perché la Corte ha definito il giudizio in sostanziale conformità alla proposta di inammissibilità
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
dispone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nelle fideiussioni qualificate come 'a prima richiesta', il rinvio pattizio all'art. 1957 c.c. va inteso, in mancanza di diversi elementi testuali, come riferito al solo termine semestrale, con conseguente sufficienza di una richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza.
- La nullità della clausola fideiussoria conforme al modello ABI può determinare la riviviscenza della disciplina codicistica, ma ciò non comporta necessariamente la liberazione del fideiussore quando il creditore abbia comunque attivato tempestivamente una richiesta di pagamento entro il termine di legge.
- Le deduzioni formulate in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche o non correlate alla motivazione non sono idonee a superare un orientamento consolidato e possono condurre all'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
- La qualificazione del garante come consumatore, ove non incida concretamente sulla motivazione decisiva già adottata dal giudice di merito, non è di per sé sufficiente a mutare l'esito quando la tutela risulti già assicurata dalla declaratoria di nullità parziale della clausola abusiva.
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