L.R. Piemonte 17/2023
Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Sardegna l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali e delegate: individua principi, autorità competenti, separazione tra accertamento e irrogazione, diffida amministrativa, riscossione e alcune regole procedurali. Si applica anche ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore; abroga le precedenti leggi regionali del 1989 e del 2011.
Nuova disciplina regionale delle sanzioni amministrative
Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale
La legge riorganizza il sistema sanzionatorio amministrativo della Regione Sardegna nelle materie di competenza propria e in quelle delegate dallo Stato, applicate direttamente o tramite enti del sistema regionale. Il testo sostituisce e coordina la disciplina previgente, fissando principi generali, regole procedurali e criteri per l’esercizio delle funzioni sanzionatorie.
Ambito di applicazione e fonti
La disciplina riguarda le sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione o connesse a funzioni delegate dallo Stato. Restano salve le eventuali disposizioni speciali contenute nella normativa regionale di settore. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge n. 689/1981, oltre alle altre norme richiamate dalla legge regionale.
Principi generali e titolarità dei proventi
La legge regionale può attribuire l’applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio di imparzialità. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni pecuniarie nelle funzioni amministrative loro conferite dalle leggi regionali. I proventi delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per l’applicazione.
Retroattività della lex mitior e natura punitiva
È sancito il principio per cui nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più illecito amministrativo. Se le leggi del tempo e quelle posteriori differiscono, per le sanzioni amministrative pecuniarie di carattere punitivo si applica la disciplina più favorevole al trasgressore, salvo limitazioni o deroghe legate a diritti e interessi costituzionalmente prevalenti. La legge definisce come punitivi, tra l’altro, i casi di sanzione pecuniaria con minimo edittale oltre il limite dell’art. 26 c.p., sanzione proporzionale oltre tale limite, confisca e misure non cautelari limitative di diritti superiori a trenta giorni.
Accesso agli atti del procedimento sanzionatorio
Il diritto di accesso agli atti di accertamento, contestazione, applicazione e irrogazione delle sanzioni regionali è disciplinato dalla legge regionale, dalla legge n. 689/1981 e, in quanto compatibili, dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 33/2013. In caso di particolare complessità dell’accertamento, l’accesso agli atti può essere rinviato alla fase istruttoria successiva, attivata con l’invio del rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981.
Autorità competente e individuazione dell’ente sanzionatore
Per garantire certezza e trasparenza, la Giunta regionale, con regolamento predisposto ai sensi dello Statuto, integra e modifica l’allegato A che individua le autorità competenti. L’aggiornamento deve rispettare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, nonché i criteri di accessorietà della funzione sanzionatoria, unicità dell’amministrazione competente, attribuzione a un unico soggetto della responsabilità del servizio o attività e prevalenza della materia tutelata. Nelle more del regolamento, resta competente l’autorità già individuata nelle precedenti leggi regionali per la stessa materia, o quella relativa alla materia prevalente in caso di illecito plurioffensivo.
Separazione tra accertamento e irrogazione; conflitti di interesse
L’ente destinatario dell’attribuzione deve separare funzionalmente l’attività di accertamento da quella di irrogazione, affidandole a organi diversi. In caso di conflitto di interessi tra trasgressore e accertatore si applica l’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Se il conflitto riguarda chi irroga la sanzione, la pratica deve essere trattata da un altro organo dello stesso ente privo di conflitto; se ciò non è possibile, la potestà sanzionatoria passa alla Regione, previa trasmissione del rapporto motivato ex art. 17 della legge n. 689/1981. L’inosservanza di quest’ultimo obbligo comporta una sanzione pecuniaria a carico del rappresentante legale dell’ente inadempiente, pari a quella prevista per l’illecito oggetto del conflitto.
Gestione coordinata e strumenti informatici
La Giunta regionale promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti coinvolti. Per l’interoperabilità dei sistemi e il monitoraggio dei tempi procedimentali, le autorità competenti devono utilizzare una soluzione informatica di cooperazione applicativa individuata dalla Giunta, previo parere della Conferenza permanente regioni-autonomie locali.
Accertamento: accesso ai luoghi e diffida amministrativa
Gli agenti accertatori possono ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, redigendo verbale di ispezione; restano fermi i poteri degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. È introdotta la diffida amministrativa, in luogo dell’immediato accertamento, per violazioni sanabili e solo per illeciti puniti con sanzione pecuniaria massima non superiore a 5.000 euro. La diffida consiste nell’invito, contenuto nel verbale di ispezione, a regolarizzare entro un termine non superiore a 30 giorni. L’ottemperanza, accertata con verbale, estingue il procedimento. Se i soggetti diffidati non adempiono, si procede con il verbale di contestazione. Il termine per notificare la contestazione decorre dalla scadenza del termine assegnato per sanare la violazione. La diffida non è prorogabile né rinnovabile, non si applica ad attività svolte senza titolo abilitativo e non può essere reiterata per comportamenti della stessa indole già diffidati nei cinque anni precedenti.
Sequestro e confisca amministrativa
In caso di sequestro o confisca amministrativa si applica la legge regionale n. 45/1985, salvo procedure speciali previste da leggi regionali o statali.
Pagamento in misura ridotta e agevolazioni per residenti all’estero
Se il trasgressore residente o domiciliato all’estero viola disposizioni rientranti nella funzione sanzionatoria regionale, può effettuare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689/1981. La facoltà si estende anche quando le funzioni sanzionatorie siano state conferite a autonomie locali o funzionali. Se l’importo dell’oblazione supera 5.000 euro, su istanza dell’interessato che dimostri disagio economico, l’ufficio competente può concedere la rateizzazione della misura ridotta, secondo il numero di rate previsto dall’art. 26 della legge n. 689/1981.
Sanzioni accessorie, contestazione e termini procedimentali
Quando la sanzione principale è definita con pagamento in misura ridotta, si estinguono anche le sanzioni accessorie, salvo diversa previsione di legge. Per la contestazione non immediata, il termine di notificazione decorre dalla conclusione delle operazioni di accertamento; tali operazioni devono di regola concludersi entro 180 giorni dai fatti, salvo particolare complessità. La conclusione coincide con la sottoscrizione del verbale di contestazione da parte degli agenti accertatori.
Riqualificazione della condotta contestata
Se, nella fase istruttoria successiva al rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981, emergono elementi per riqualificare la condotta in base a diversa disposizione, l’ufficio competente deve notificare una nuova contestazione con rideterminazione dell’importo oblabile. La riqualificazione può essere formalizzata anche in sede di audizione mediante verbale specifico. La contestazione o notifica del provvedimento di riqualificazione interrompe i termini per il pagamento in misura ridotta e per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Riscossione ed esecuzione forzata
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della somma stabilita con ordinanza-ingiunzione, la riscossione avviene mediante esecuzione forzata ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.
Conferimento delle funzioni sanzionatorie alle autonomie locali
La Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni e all’introito dei proventi, secondo l’allegato A richiamato dalla legge.
Applicazione concordata della sanzione in audizione
Per deflazionare il contenzioso, in sede di audizione e su istanza di parte, l’autorità competente può concordare l’importo della sanzione entro i limiti minimo e massimo edittali. L’accordo e le relative ragioni devono risultare dal verbale di audizione; l’ingiunzione di pagamento è poi redatta in forma semplificata mediante richiamo di tale verbale.
Difesa in giudizio e patrocinio
Per agevolare la difesa giudiziale degli atti di ingiunzione e il recupero delle spese in caso di soccombenza dei trasgressori, i funzionari pubblici stabilmente incaricati del patrocinio legale, se in possesso dei requisiti di legge, sono iscritti alla sezione speciale dell’albo degli avvocati su istanza della competente direzione.
Modifica della disciplina regionale in materia di tutela dei consumatori
La legge aggiorna la normativa regionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, sostituendo i richiami al previgente d.lgs. n. 109/1992 con il d.lgs. n. 231/2017 e chiarendo che la disciplina regionale si applica alle sanzioni previste da tale decreto e ad ogni altra normativa con la medesima finalità di tutela dell’informazione ai consumatori.
Rivalutazione periodica delle sanzioni pecuniarie
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista nelle leggi regionali può essere aggiornata ogni due anni in base alla variazione media nazionale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nei due anni precedenti. La Giunta regionale fissa i nuovi valori entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio; essi si applicano dal 1° aprile successivo. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro, per eccesso o per difetto secondo la frazione decimale.
Norma transitoria e abrogazioni
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge. Dalla stessa data sono abrogate la legge regionale 28 novembre 1989, n. 72, e la legge regionale 1° luglio 2011, n. 9.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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