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Sentenza

Sentenza del 04/01/2022 n. 5 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento Irpef per l'anno 2006 con ricavi presuntivamente distribuiti a favore del socio D.C.M. (45% in Deco Car s.r.l.). Il ricorso d'appello è stato dichiarato inammissibile dalla CTR perché la notifica dell'appello era stata effettuata tramite operatore di posta privata (corriere/licenziatario) e non tramite il servizio postale universale di Poste Italiane; il ricorrente ha dedotto violazione del contraddittorio e vizi di interpretazione delle norme sulle notifiche postali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che, per il periodo e per gli atti giudiziari in esame, la notifica tramite operatore postale privato munito di licenza 'semplice' non fornisce la certezza legale della data di ricezione e dunque non prova la tempestività dell'impugnazione. Ha altresì precisato che tale notifica è da considerare nulla (e non inesistente) e che la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione della parte resistente, ma la sanatoria non vale a dimostrare la tempestività (data certa) del ricorso. La sentenza di merito è quindi integrata nelle motivazioni ma il rigetto resta confermato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20

    Norma di riferimento per il processo tributario; citata in relazione alla materia processuale tributaria e alle regole dell'impugnazione.

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4 (e art. 5)

    Regolamenta i servizi postali e la licenza degli operatori privati; la Corte distingue tra licenza 'individuale semplice' e titoli abilitativi rafforzati, rilevando che il titolare di licenza semplice non aveva poteri certificativi sufficienti per attestare la data di ricezione degli atti giudiziari.

  • D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 4

    Novellizzazione del quadro dei servizi postali; applicabile ratione temporis e rilevante per stabilire che per esigenze di ordine pubblico la notificazione di atti giudiziari è riservata al gestore del servizio postale universale o a titolari di abilitazioni specifiche.

  • Legge 20 novembre 1992, n. 890

    Richiamata come normativa che disciplina le notificazioni giudiziarie via posta; utile a definire l'ambito delle notifiche che richiedono il servizio postale universale.

  • Art. 327 c.p.c.

    Richiama l'onere probatorio della tempestività dell'impugnazione; la Corte sottolinea che la mancanza di certezza nella data di consegna offerta dall'operatore privato rende inidonea la prova della tempestività.

  • Art. 140 c.p.c.

    Norma sulle formalità delle notificazioni; la CTR aveva fatto riferimento all'interpretazione secondo cui la raccomandata con avviso di ricevimento deve essere effettuata tramite il servizio postale delle Poste Italiane quando la legge lo richiede.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. un. 10/01/2020 nn. 299 e 300; Cass. sez. 5, 12/11/2020 n. 25521; Cass. 17/02/2011 n. 3932

    La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità che hanno definito il regime delle notifiche via posta privata: le 'sentenze gemelle' hanno stabilito che la notifica da operatore privato senza titolo abilitativo adeguato è nulla ma sanabile se il resistente si costituisce; la giurisprudenza ha inoltre chiarito che la questione di ammissibilità relativa alle notifiche può essere rilevata d'ufficio senza violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La validità della notifica via operatore postale privato dipende dal periodo normativo e dal tipo di atto: per atti giudiziari, nel regime considerato, è richiesta la certezza legale della data di ricezione che solo il gestore del servizio postale universale o titolari di specifiche licenze possono fornire.
  • Una notifica effettuata da operatore privato privo di titolo abilitativo idoneo è nulla ma può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (es. costituzione della parte resistente); tuttavia la sanatoria non prova la tempestività dell'impugnazione quando manca una data certificata di consegna.
  • La mancanza di prova certa della tempestività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del gravame anche se la notifica è poi considerata sanata per costituzione della controparte.
  • Le questioni di rito relative all'ammissibilità (come la validità della notifica) possono essere rilevate d'ufficio e decise dal giudice anche senza previo contraddittorio quando sono ovvie per una parte con normale diligenza.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, chi impugna dovrebbe utilizzare modalità di notifica che forniscano prova 'forte' della data di consegna (servizio postale universale, licenze speciali, o deposito diretto in cancelleria) e conservare documentazione che attesti la tempestività.

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