Circolare numero 281 del 14-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina dell’indennità sostitutiva del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, nonché per i lavoratori delle imprese marittime e del servizio di rimorchio. Precisa i soggetti beneficiari, le proroghe normative e gli adempimenti documentali richiesti per gli elenchi dei lavoratori. Inoltre, stabilisce quando le variazioni del numero dei lavoratori interessati alla CIGS devono essere considerate significative e quindi segnalate alle sedi competenti.
Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori portuali e marittimi; criteri per variazioni del numero dei lavoratori in CIGS
Indennità per lavoratori portuali, marittimi e criteri di variazione in CIGS
La circolare interviene su tre profili distinti ma connessi alla gestione di prestazioni sostitutive dell’integrazione salariale: l’indennità per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, l’indennità per le imprese marittime e per il servizio di rimorchio nei porti, e le modalità di segnalazione delle variazioni del numero dei lavoratori interessati a trattamenti di CIGS. Il documento richiama le fonti normative applicabili e fornisce indicazioni operative per le sedi.
Indennità per le compagnie e i gruppi portuali
La disciplina dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali è ricondotta a due provvedimenti vigenti al momento della circolare:
- il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433, art. 1, comma 9, che proroga l’indennità per l’anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, comprensive della regolazione delle eccedenze del 1993, con possibilità di utilizzare le giornate residue entro giugno 1995;
- il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 343, art. 2, lettera b), che proroga il medesimo beneficio per l’anno in corso, sempre per 1.800 unità, con residui utilizzabili fino a giugno 1996.
La circolare precisa che il beneficio istituito dall’art. 8 della legge n. 26/1987 continua a operare e che, per effetto del riordino della legislazione portuale, le Compagnie e i Gruppi portuali avrebbero dovuto trasformarsi entro il 18 marzo 1995 in società o cooperative previste dall’art. 21 della legge n. 84/1994, come richiamato dall’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 433, novellato dalla stessa legge. In caso di mancata trasformazione, le autorizzazioni o concessioni all’operare in ambito portuale sono decadute.
Le nuove società e cooperative devono anche incorporare le società e cooperative già costituite dai membri delle compagnie e dei gruppi portuali e assumere i lavoratori già addetti alla data di entrata in vigore della legge n. 84/1994. Per tali lavoratori, gli interventi di integrazione salariale secondo il regime ordinario di cui alla legge n. 164/1995 troveranno applicazione solo al termine della proroga dell’indennità ex art. 8 della legge n. 26/1987.
Beneficiari e documentazione degli elenchi
Il beneficio è riservato esclusivamente ai lavoratori che erano soci o dipendenti delle compagnie o dei gruppi portuali. Di conseguenza, gli elenchi dei beneficiari presentati dai nuovi soggetti operanti nell’ambito portuale devono essere corredati:
- dal visto dell’Autorità marittima, come già previsto dalla circolare n. 99 del 27 aprile 1990;
- dall’attestazione della stessa Autorità che i lavoratori elencati risultano registrati quali appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali preesistenti alla trasformazione prevista dalla legge n. 84/1994.
La circolare sottolinea quindi la necessità di un controllo formale e sostanziale sulla provenienza dei lavoratori inseriti negli elenchi.
Indennità per imprese marittime ed esercenti servizio di rimorchio
Per i lavoratori delle imprese marittime, il decreto-legge n. 348/1995, art. 1, comma 8, conferma la possibilità di presentare entro il 31 dicembre 1996 le domande per ottenere l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale già prevista per i dipendenti delle imprese di spedizione e successivamente estesa ai marittimi dall’art. 6, comma 15, del decreto-legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993.
Il beneficio è esteso anche ai lavoratori addetti al servizio di rimorchio nei porti di cui all’art. 101 del codice della navigazione, nei limiti massimi di 800 unità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 84/1994.
Per la gestione operativa, si richiamano le modalità già descritte nella circolare n. 200 dell’11 agosto 1993 per il settore delle imprese di spedizione, modalità che sono state successivamente estese al settore marittimo dalla circolare n. 155 del 19 maggio 1994 e che valgono anche per l’indennità del servizio di rimorchio.
Variazione del numero dei lavoratori in CIGS
La circolare affronta infine il tema delle variazioni del numero dei lavoratori per i quali è chiesta l’applicazione del decreto concessivo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Alcune sedi avevano segnalato casi di aumento del numero dei lavoratori rispetto a quello indicato nella richiesta di emissione del decreto.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che il numero riportato nella domanda di ammissione alla CIGS non ha valore tassativo, in quanto i piani aziendali hanno carattere previsionale. Di conseguenza, i controlli devono concentrarsi sui casi in cui lo scostamento risulti rilevante.
La variazione è considerata significativa, e quindi deve essere segnalata, quando rappresenta almeno il 10% del numero dei lavoratori interessati secondo la domanda inviata al Ministero. Questo criterio vale solo per i provvedimenti di prima concessione e di proroga adottati ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 223/1991.
Per i provvedimenti adottati ad altro titolo, invece, ogni variazione deve essere segnalata, indipendentemente dalla sua entità. Le sedi devono indirizzare le segnalazioni alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Ufficio V, indicando tutti gli elementi utili per l’inoltro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e nel frattempo possono dare corso agli adempimenti esecutivi dei decreti ministeriali nei limiti del numero dei lavoratori indicato nella richiesta originaria.
Punti principali
Indennità per compagnie e gruppi portuali
La circolare richiama le proroghe dell’indennità prevista dall’art. 8 della legge n. 26/1987, disciplinate dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 433 e dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 343. Il beneficio è prorogato per l’anno 1994 entro il limite di ulteriori 1.800 unità, con utilizzo di eventuali residue giornate entro giugno 1995, e per l’anno in corso sempre entro 1.800 unità, con residui utilizzabili sino a giugno 1996.
Trasformazione delle strutture portuali e continuità dei rapporti
In applicazione dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 433, come modificato dall’art. 21 della legge n. 84/1994, le Compagnie e i Gruppi portuali avrebbero dovuto trasformarsi entro il 18 marzo 1995 in società o cooperative del tipo previsto dalla riforma portuale. In caso di mancata trasformazione, le autorizzazioni o concessioni all’operare in ambito portuale sono decadute. Le nuove società e cooperative devono inoltre incorporare quelle già costituite dai membri delle compagnie e assumere i lavoratori già addetti alla data di entrata in vigore della legge n. 84/1994, garantendo la continuità del rapporto di lavoro.
Beneficiari e controlli sugli elenchi dei lavoratori portuali
L’indennità è destinata esclusivamente ai lavoratori che erano soci o dipendenti delle compagnie o gruppi portuali. Gli elenchi dei beneficiari, presentati dai nuovi soggetti operanti in ambito portuale, devono essere completati dal visto dell’Autorità marittima, come già previsto dalla circolare n. 99 del 27 aprile 1990, e da una specifica attestazione che i lavoratori elencati risultano registrati come appartenenti alle compagnie e gruppi portuali preesistenti alla trasformazione prevista dalla legge n. 84.
Indennità per imprese marittime e servizio di rimorchio
Il decreto-legge n. 348/1995, art. 1, comma 8, conferma la possibilità di presentare entro il 31 dicembre 1996 le domande per l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale già prevista per i dipendenti di imprese di spedizione ed estesa ai marittimi dall’art. 6, comma 15, del decreto-legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993. Il beneficio è esteso anche ai lavoratori addetti al servizio di rimorchio nei porti, nei limiti massimi di 800 unità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 84/1994.
Modalità operative per il settore marittimo
Per le imprese marittime e per i soggetti esercenti il servizio di rimorchio nei porti si applicano le modalità operative già previste dalla circolare n. 200 dell’11 agosto 1993 per le imprese di spedizione, estese successivamente al settore marittimo dalla circolare n. 155 del 19 maggio 1994. La circolare ribadisce quindi che tali istruzioni restano valide anche per l’indennità relativa al servizio di rimorchio.
Variazione del numero dei lavoratori in CIGS
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il numero dei lavoratori indicato nella domanda di ammissione alla CIGS non ha valore tassativo, poiché i piani aziendali hanno natura previsionale. Le variazioni devono essere considerate significative, e quindi segnalate, quando raggiungono almeno il 10% del numero dei lavoratori interessati secondo la domanda presentata al Ministero. Il criterio vale solo per i provvedimenti di prima concessione e di proroga adottati ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 223/1991; per i provvedimenti adottati ad altro titolo, ogni variazione deve invece essere segnalata, qualunque sia la sua entità.
Adempimenti delle sedi competenti
Le sedi devono trasmettere le segnalazioni alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Ufficio V, corredandole di tutti gli elementi utili per consentire l’inoltro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel frattempo, gli adempimenti esecutivi dei decreti ministeriali devono essere svolti nei limiti del numero dei lavoratori indicato nella richiesta di emanazione del decreto concessivo della CIGS.
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