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Circolare

Circolare numero 283 del 15-11-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali introdotta dal decreto interministeriale 22 giugno 1995, in attuazione dell'art. 45 della legge n. 724/1994 e della decisione della Commissione CEE n. C(95)648. Vengono ridefiniti i differenziali di beneficio per le imprese operanti nel Centro-Nord, nelle regioni del Mezzogiorno indicate e in Abruzzo, con decorrenze progressive dal 1 luglio 1995 al 1 gennaio 2000. Sono inoltre precisati i soggetti beneficiari, le percentuali di riduzione del contributo SSN, le regole per le imprese edili, i richiami alle condizioni e sanzioni già previste dalla normativa, nonché le modalità operative per la regolarizzazione dei periodi pregressi e per la compilazione dei modelli DM10/S e DM10/SR.

Fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 luglio 1995 al 2000

Fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 luglio 1995 al 2000

La circolare illustra la nuova disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali introdotta dal decreto interministeriale 22 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995. Il provvedimento attua l’art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e recepisce gli indirizzi della decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(95)648 del 1 marzo 1995, ridefinendo l’assetto dei benefici contributivi dal 1 luglio 1995 fino al 2000.

Ambito territoriale e superamento del precedente assetto

La nuova disciplina limita il differenziale di fiscalizzazione, rispetto alle regioni del Centro-Nord, ai territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché, con trattamento diverso, all’Abruzzo. Viene quindi meno il riferimento ai territori previsti dall’art. 1 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con DPR n. 218/1978; per le aree non più ricomprese in tali ambiti, il beneficio spetta nella misura prevista per il Centro-Nord.

In particolare, dal 1 luglio 1995 rientrano nella misura Centro-Nord anche le imprese operanti:

  • nelle province di Latina e Frosinone;
  • nei comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale;
  • nei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto;
  • nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina;
  • nell’Isola d’Elba e nei territori dei comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola.

Per queste ultime posizioni la circolare segnala la presenza di perplessità interpretative sulla misura spettante e informa che la linea interpretativa adottata sarà sottoposta alla valutazione dei Ministeri interessati.

Misure per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno ex art. 1, comma 1

Per le imprese operanti in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, il decreto prevede una riduzione degli esoneri contributivi con riferimento al contributo per le prestazioni del SSN di cui all’art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le imprese interessate si distinguono in due gruppi:

  • Primo gruppo: imprese industriali e artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi; imprese armatoriali; imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974; imprese impiantistiche del settore metalmeccanico; imprese del trasporto aereo, alle quali il beneficio previsto per le imprese armatoriali è stato esteso dal D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994.

    • dal 1 luglio 1995: riduzione di 1,16 punti percentuali;
    • per ciascun anno dal 1996 al 2000: ulteriore riduzione di 1 punto percentuale.
  • Secondo gruppo: imprese alberghiere e aziende termali; pubblici esercizi, comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; agenzie di viaggio; complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta di cui alla legge n. 217/1983, loro consorzi e società consortili anche cooperative di cui alla legge n. 377/1976; imprese commerciali esportatrici abituali, loro consorzi e società consortili anche cooperative; imprese considerate commerciali ai fini previdenziali con più di 15 dipendenti; enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro comprese le IPAB; concessionari di impianti di trasporto con fune in zone montane aventi finalità turistiche.

    • dal 1 gennaio 1996: riduzione di 1 punto percentuale.

Misure per le imprese operanti in Abruzzo

Per la regione Abruzzo il decreto prevede un regime differenziato e più graduale.

Per le imprese del primo gruppo, la riduzione dell’esonero opera nelle seguenti misure:

  • 1 luglio 1995: 1,16 punti percentuali;
  • 1 gennaio 1996: 3,16 punti percentuali;
  • 1 luglio 1996: 5,16 punti percentuali;
  • 1 gennaio 1997: 6,16 punti percentuali.

Per le imprese del secondo gruppo, la riduzione è pari a 1 punto percentuale dal 1 gennaio 1996.

Fiscalizzazione per le imprese edili

L’art. 2 disciplina le imprese edili, individuate al comma 4 dell’art. 2 del D.L. n. 71/1993, convertito dalla legge n. 151/1993. Per le imprese edili contrassegnate dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 e operanti sul territorio nazionale, l’esonero dal contributo SSN cresce progressivamente:

  • 1 gennaio 1996: 0,90 punti percentuali;
  • 1 gennaio 1997: 1,20 punti percentuali;
  • 1 gennaio 1998: 1,60 punti percentuali;
  • 1 gennaio 1999: 2,00 punti percentuali;
  • 1 gennaio 2000: 2,50 punti percentuali.

La circolare precisa che, per effetto dei nuovi prospetti allegati, quelli richiamati nella circolare n. 31 del 27 gennaio 1994 sono sostituiti a partire dal 1 luglio 1995.

Condizioni di accesso e disciplina sanzionatoria

L’art. 3 rinvia alle disposizioni dell’art. 6, commi da 9 a 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modifiche e integrazioni. Il richiamo riguarda sia le condizioni che le aziende devono rispettare per acquisire il diritto alla fiscalizzazione, sia le sanzioni applicabili in caso di inosservanza.

Lavoratori italiani all’estero

La circolare specifica che i datori di lavoro che occupano lavoratori italiani impiegati in Paesi extra-comunitari devono calcolare la fiscalizzazione spettante applicando le nuove misure introdotte dal decreto.

Regolarizzazione dei periodi già trascorsi

I datori di lavoro destinatari della disciplina devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Le somme dovute devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dal 21 dicembre 1995.

Per i versamenti relativi ai periodi dal 1 luglio 1995, la regolarizzazione avviene mediante denuncia mod. DM10/S, sommando l’importo delle differenze di fiscalizzazione, maggiorato degli interessi, all’importo dei contributi sanitari dovuti per il mese di riferimento.

Nella denuncia riepilogativa mod. DM10/SR le aziende devono:

  • indicare le differenze di fiscalizzazione in un rigo in bianco del quadro B-C, precedute dalla dicitura "Diff.fisc.DM 95" e dal codice di nuova istituzione "55";
  • non compilare le caselle relative a retribuzione e numero dipendenti;
  • indicare gli interessi legali nel rigo 40 del quadro B-C, come somme aggiuntive.

Eventuali sistemazioni effettuate oltre il termine assegnato devono essere gestite con la procedura di regolarizzazione contributiva e restano soggette alla disciplina sanzionatoria prevista in materia.

Prospetti riepilogativi allegati

La circolare richiama infine i prospetti allegati, che riportano le misure di fiscalizzazione spettanti a decorrere dal 1 luglio 1995 e per gli anni successivi fino al 2000. Tali prospetti sostituiscono integralmente i precedenti schemi riepilogativi già diffusi con la circolare n. 31 del 27 gennaio 1994.

Nota sulle imprese armatoriali

È riportata una nota finale secondo cui le imprese armatoriali operano la fiscalizzazione del contributo per il S.S.N. con l’IPSEMA, ex Casse marittime.

Punti principali

Nuovo quadro normativo e ambito territoriale

Il decreto interministeriale 22 giugno 1995, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 1995, ridefinisce i differenziali di fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 1 luglio 1995-2000. La disciplina recepisce la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(95)648 del 1 marzo 1995 e limita il differenziale rispetto al Centro-Nord ai territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché, in misura diversa, all’Abruzzo. Per le altre aree non più richiamate dal precedente T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, si applica la misura prevista per il Centro-Nord.

Decorrenza del beneficio per aree non più agevolate

Dal 1 luglio 1995 la misura prevista per il Centro-Nord spetta anche alle imprese operanti nelle province di Latina e Frosinone, nei comuni della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, nei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona di bonifica di Latina, nonché all’Isola d’Elba e ai territori dei comuni di Isola del Giglio e Capraia Isola. La circolare segnala tuttavia per tali imprese alcune perplessità sulla misura spettante e annuncia una successiva valutazione dei Ministeri interessati.

Riduzioni per le imprese del Mezzogiorno ex art. 1, comma 1

Per le imprese operanti in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, gli esoneri contributivi sul contributo SSN sono ridotti secondo due gruppi di imprese: le imprese industriali e artigiane dei settori manifatturieri ed estrattivi, le imprese armatoriali, gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo, le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e le imprese del trasporto aereo subiscono una riduzione di 1,16 punti dal 1 luglio 1995, con un ulteriore punto percentuale per ciascun anno dal 1996 al 2000; le imprese alberghiere, termali, pubblici esercizi, cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, esportatrici abituali, imprese commerciali con più di 15 dipendenti, enti/fondazioni/associazioni senza fini di lucro e concessionari di impianti a fune in zone montane subiscono una riduzione di 1 punto percentuale dal 1 gennaio 1996.

Riduzioni per le imprese in Abruzzo

Per le imprese operanti in Abruzzo la riduzione è più graduale. Per le imprese del primo gruppo la riduzione decorre dal 1 luglio 1995 in misura di 1,16 punti percentuali, dal 1 gennaio 1996 sale a 3,16 punti, dal 1 luglio 1996 a 5,16 punti e dal 1 gennaio 1997 a 6,16 punti. Per le imprese del secondo gruppo la riduzione è di 1 punto percentuale dal 1 gennaio 1996.

Imprese edili e applicazione nazionale

L’art. 2 stabilisce per le imprese edili, individuate dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 e operanti sul territorio nazionale, un’esenzione dal contributo SSN con decorrenza progressiva: 0,90 dal 1 gennaio 1996, 1,20 dal 1 gennaio 1997, 1,60 dal 1 gennaio 1998, 2,00 dal 1 gennaio 1999 e 2,50 dal 1 gennaio 2000. I prospetti allegati sostituiscono, dal 1 luglio 1995, quelli già contenuti nella circolare n. 31 del 27 gennaio 1994.

Condizioni per il diritto al beneficio e sanzioni

L’art. 3 richiama integralmente le disposizioni dell’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, e successive modifiche, per quanto riguarda le condizioni che le aziende devono rispettare per acquisire il diritto alla fiscalizzazione e le sanzioni in caso di inosservanza.

Lavoratori italiani all’estero

I datori di lavoro che impiegano lavoratori italiani che prestano attività in Paesi extra-comunitari devono applicare la fiscalizzazione tenendo conto delle nuove misure previste dall’art. 1, comma 1, del decreto.

Regolarizzazione dei periodi decorsi e modalità DM10

I datori di lavoro interessati devono uniformarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, maggiorando le differenze da versare degli interessi al tasso legale a decorrere dal 21 dicembre 1995. Per il versamento delle differenze relative ai periodi dal 1 luglio 1995, le aziende devono usare la denuncia mod. DM10/S sommando le differenze, maggiorate degli interessi, ai contributi sanitari del mese; nel mod. DM10/SR devono indicare le differenze in un rigo in bianco del quadro B-C con la dicitura "Diff.fisc.DM 95" e il codice "55", senza compilare le caselle retribuzione e numero dipendenti, e gli interessi legali nel rigo 40 del quadro B-C come somme aggiuntive. Le sistemazioni successive al termine assegnato seguono la procedura di regolarizzazione contributiva e la relativa disciplina sanzionatoria.

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