Circolare numero 282 del 15-11-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina dei contributi indebitamente versati nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 818/1957. I contributi accertati come indebiti oltre il quinquennio dal versamento si considerano convalidati e utili ai fini previdenziali, mentre quelli accertati entro cinque anni sono rimborsabili al datore di lavoro, entro il termine di prescrizione ordinaria. Sono esclusi dalla disciplina i contributi versati ai fondi speciali sostitutivi dell’A.G.O.; il dolo non incide sul rimborso nei casi rientranti nell’art. 8. La circolare precisa inoltre che la richiesta di rimborso deve essere tempestiva e che i contributi indebiti non rientranti nell’art. 8 non possono mai essere convalidati.
Convalida e rimborso dei contributi indebitamente versati ex art. 8 D.P.R. 818/1957
Convalida e rimborso dei contributi indebitamente versati ex art. 8 D.P.R. 818/1957
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e applicativi sull’art. 8 del D.P.R. 818/1957 in materia di contributi versati indebitamente nell’assicurazione generale obbligatoria. L’obiettivo è definire con precisione quando il versamento indebIto sia convalidabile, quando sia rimborsabile e quali effetti produca sulle posizioni assicurative individuali.
Quadro normativo e finalità del chiarimento
L’istituto richiama le precedenti circolari n. 1111 del 3 ottobre 1957 e n. 128 del 5 febbraio 1965, oltre all’evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul tema. La disciplina dell’art. 8 prevede che i contributi indebitamente versati, se l’accertamento dell’indebito avviene oltre cinque anni dalla data del versamento, restino acquisiti alle gestioni e siano computati utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni. Per tali contributi opera una presunzione assoluta di legittimità.
Contributi accertati oltre il quinquennio
Quando l’Istituto accerta l’indebito dopo il decorso di cinque anni dal versamento, i contributi sono convalidati e non sono rimborsabili. Essi restano acquisiti alla gestione e continuano a produrre effetti previdenziali, sia sul diritto alle prestazioni sia sulla loro misura.
Contributi accertati entro il quinquennio
Se l’accertamento dell’indebito interviene entro cinque anni dal versamento, i contributi non possono essere convalidati e risultano rimborsabili al datore di lavoro. Il rimborso è però subordinato alla presentazione della relativa domanda entro il termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti.
Effetti sulle norme previgenti
La circolare precisa che l’art. 8 del D.P.R. 818/1957 ha innovato profondamente la materia rispetto alle precedenti disposizioni contenute negli artt. 25 del Regolamento 28 agosto 1924 n. 1422, 23 del Regolamento 7 dicembre 1924 n. 2270 e 63, terzultimo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827. Tali norme devono ritenersi tacitamente abrogate, compresa quella che riconosceva al datore di lavoro un termine di un anno per chiedere il rimborso dell’indebito.
Ambito oggettivo di applicazione
La disciplina speciale riguarda i contributi indebiti già individuati dalla circolare n. 128 C. e V. del 5 febbraio 1965 al punto 3, con l’eccezione dei minori di anni 14, richiamati dalla circolare n. 143 del 10 maggio 1994. Restano invece esclusi i contributi indicati al punto 2 della medesima circolare n. 128/1965.
Esclusione dei fondi speciali sostitutivi dell’A.G.O.
Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 8 i contributi, ancorché indebiti, versati alle gestioni I.V.S. dei fondi speciali di previdenza sostitutivi dell’A.G.O. La circolare osserva che, in mancanza di un espresso rinvio normativo, e anche ove esista un rinvio generico all’assicurazione generale obbligatoria, l’art. 8 non può operare perché inciderebbe sulle posizioni assicurative e sulle norme speciali che regolano l’utilizzazione di tali contributi ai fini pensionistici.
Irrilevanza del dolo
Viene chiarito che il fine doloso di ottenere o far ottenere benefici pensionistici, anche se accompagnante il versamento di contribuzione indebita, non impedisce il rimborso nei casi in cui il versamento rientri nell’ambito applicativo dell’art. 8, sempre nei limiti della prescrizione. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità conferma l’orientamento secondo cui il dolo non è elemento ostativo al rimborso quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale.
Contributi indebiti fuori dall’art. 8
Per i contributi indebiti che non rientrano nella disciplina dell’art. 8 non opera alcuna convalida. Il diritto al rimborso deve essere esercitato nel termine di prescrizione ordinaria; decorso tale termine, i contributi restano acquisiti alla gestione e non producono effetti previdenziali né possono essere considerati utili ai fini delle prestazioni.
Indicazioni operative nei rapporti con il datore di lavoro
La circolare disciplina anche l’ipotesi in cui sia lo stesso datore di lavoro a comunicare all’Istituto l’avvenuto versamento di contribuzione indebita e a chiederne il rimborso. In tal caso:
- i periodi riferiti a contributi versati da oltre cinque anni rispetto alla richiesta devono essere convalidati;
- i contributi più recenti, rientranti nel quinquennio, sono invece rimborsabili;
- se la domanda di rimborso non è contestuale alla comunicazione, essa deve comunque essere presentata entro la prescrizione ordinaria decorrente dal versamento;
- decorso tale termine, i contributi restano acquisiti alla gestione e non producono effetti.
Effetti conclusivi
La circolare ribadisce quindi una distinzione netta tra contributi indebiti accertati oltre il quinquennio, che si consolidano e restano utili, e contributi accertati entro cinque anni, che sono rimborsabili solo su tempestiva domanda del datore di lavoro. Rimane esclusa dall’ambito dell’art. 8 la contribuzione versata ai fondi speciali sostitutivi dell’A.G.O., mentre il dolo non preclude il rimborso nei casi regolati dalla norma.
Punti principali
Ambito di applicazione dell’art. 8 D.P.R. 818/1957
La circolare interviene per chiarire la disciplina della convalida e del rimborso dei contributi indebitamente versati, richiamando le circolari n. 1111/1957 e n. 128/1965. L’art. 8 stabilisce che i contributi il cui indebito versamento sia accertato dopo oltre cinque anni dalla data del versamento restano acquisiti alla gestione e sono considerati utili per il diritto e la misura delle prestazioni.
Contributi convalidabili e non rimborsabili
Sono convalidati i contributi indebitamente versati per i quali, al momento dell’accertamento da parte dell’Istituto, sia già decorso un quinquennio dalla data del versamento. In tal caso opera una presunzione assoluta di legittimità e i contributi non sono rimborsabili.
Contributi rimborsabili entro il quinquennio
I contributi indebiti accertati entro cinque anni dal versamento non sono suscettibili di convalida e sono rimborsabili al datore di lavoro. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento.
Abrogazione tacita delle norme precedenti
L’art. 8 del D.P.R. 818/1957 ha innovato la materia rispetto alle precedenti disposizioni dei regolamenti del 1924 e del R.D.L. 1827/1935, determinandone la tacita abrogazione, inclusa la norma che concedeva al datore di lavoro un termine di un anno per chiedere il rimborso dell’indebito.
Esclusioni dalla disciplina dell’art. 8
La disciplina non si applica ai contributi indebitamente versati alle gestioni I.V.S. dei fondi speciali di previdenza sostitutivi dell’A.G.O., perché manca un espresso rinvio normativo. L’esclusione vale anche per i fondi con rinvio generico all’assicurazione generale obbligatoria, poiché l’applicazione dell’art. 8 altererebbe le norme speciali sulle posizioni assicurative e pensionistiche.
Rilievo del dolo
La circolare chiarisce che il fine doloso di ottenere o favorire benefici pensionistici non impedisce il rimborso della contribuzione indebita quando questa rientri nell’ambito dell’art. 8, anche se connessa a un rapporto assicurativo inesistente, nei limiti della prescrizione.
Contributi indebiti fuori dall’art. 8
I contributi indebiti non ricompresi nell’art. 8 non sono mai convalidabili. Il rimborso deve essere richiesto entro la prescrizione ordinaria; in mancanza, i contributi restano acquisiti alla gestione senza produrre effetti previdenziali e senza essere utili ai fini delle prestazioni.
Casi operativi in caso di richiesta del datore di lavoro
Se il datore di lavoro segnala spontaneamente l’indebito e chiede il rimborso, devono essere convalidati i periodi anteriori al quinquennio rispetto alla richiesta e rimborsati solo i contributi più recenti, entro il quinquennio. Se la domanda non è contestuale alla comunicazione, essa deve comunque pervenire entro la prescrizione ordinaria decorrente dal versamento, altrimenti i contributi restano acquisiti alla gestione.
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