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Ordinanza

Ordinanza n. 1088/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato il rilascio degli atti autorizzativi della rivalutazione delle indennità aggiuntive per il personale impegnato nell'emergenza Covid-19

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che l'Azienda non avesse integralmente eseguito la sentenza n. 423/2025, passata in giudicato, con la quale era stata accolta una domanda di accesso e ordinato il rilascio degli atti che avevano autorizzato la rivalutazione delle indennità aggiuntive per il personale impegnato nel contrasto all'emergenza Covid-19. L'Azienda ha sostenuto di avere già consegnato tutta la documentazione posseduta, richiamando un accordo regionale e un prospetto analitico relativi ai diversi livelli di rischio, nonché una nota del Direttore delle risorse umane. Ha precisato che il rischio alto sarebbe stato riconosciuto soltanto alle strutture direttamente impegnate nella cura e assistenza dei pazienti Covid, mentre al personale degli ambulatori dell'unità operativa di genetica medica, cui apparteneva la ricorrente, sarebbe stato riconosciuto un rischio medio. La ricorrente ha contestato l'esaustività della documentazione, evidenziando che la nota aziendale faceva riferimento a una successiva scelta della Direzione strategica di riconoscere il rischio alto alla Microbiologia e ad alcuni uffici o unità operative, senza indicare gli atti autorizzativi né chiarire quali strutture, eventualmente anche amministrative, fossero state beneficiarie del trattamento.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nel giudizio di ottemperanza, la sentenza n. 423/2025 non poteva essere rimessa in discussione nella sua struttura portante. L'obbligo già imposto all'Azienda era formulato in termini generali e riguardava gli atti che avevano autorizzato la rivalutazione delle indennità per il personale impegnato nell'emergenza Covid-19, senza distinguere tra rischio medio e rischio alto né tra specifiche articolazioni aziendali. Il giudice ha inoltre osservato che la precedente nota del 4 aprile 2024 era già stata ritenuta non esaustiva nella sentenza da eseguire e che la nuova nota del 28 aprile 2026 sembrava riferirsi ad attività decisionali successive, consistenti nel riconoscimento del rischio alto all'unità di Microbiologia e ad alcuni uffici o unità operative. Poiché il riferimento agli uffici era generico e poteva comprendere anche personale addetto a mansioni amministrative, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio: l'Azienda dovrà depositare entro trenta giorni una nuova nota del Direttore UGRU, o di altro dirigente idoneo a rappresentarla, indicando quali uffici abbiano ricevuto il trattamento e sulla base di quali atti aziendali; dovrà inoltre indicare gli atti successivi al 4 aprile 2024 che avrebbero autorizzato il riconoscimento del rischio alto alla Microbiologia oppure dichiarare espressamente, se del caso, che tali atti non esistono. Ogni ulteriore decisione sull'esecuzione della sentenza è stata riservata. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio è stato introdotto per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato; il giudice ha verificato la portata dell'obbligo conformativo senza modificarne il contenuto.

  • art. 116 c.p.a.

    domanda ex art. 116 c.p.a.

    La sentenza da eseguire aveva accolto una domanda di accesso ai documenti amministrativi e ordinato il rilascio degli atti autorizzativi della rivalutazione delle indennità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve rispettare la struttura e il contenuto precettivo della sentenza passata in giudicato, senza rimetterne in discussione la statuizione sostanziale o introdurre limitazioni non contenute nel comando giudiziale.
  • Quando il dispositivo di una sentenza di accesso ordina in termini generali il rilascio degli atti che hanno autorizzato una determinata misura amministrativa, l'amministrazione non può adempiere limitandosi a produrre documenti relativi soltanto ad alcune categorie o articolazioni, se la sentenza non ha previsto tali distinzioni.
  • La dichiarazione dell'amministrazione di avere trasmesso tutta la documentazione in proprio possesso non è sufficiente a dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato quando la documentazione successiva richiama decisioni o adattamenti organizzativi ulteriori, senza identificare gli atti aziendali posti a fondamento.
  • In sede di ottemperanza, qualora gli atti necessari all'esecuzione non siano chiaramente individuati, il giudice può imporre all'amministrazione un incombente istruttorio consistente nella specifica indicazione degli uffici beneficiari, degli atti autorizzativi e, se del caso, dell'inesistenza di ulteriori atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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