Sentenza n. 11382/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.220 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V e VI ), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.220 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonchè - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 219 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla nuova Commissione esaminatrice (doc. 27), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Marco Carta” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rettifiche della graduatoria finale di una selezione pubblica per 175 dirigenti e atti connessi, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato alla posizione 220 anziché tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria originaria della selezione, approvata l’11 gennaio 2024, e le successive rettifiche del 7 ottobre e del 14 novembre 2024, contestando il criterio adottato dalla nuova Commissione esaminatrice per la rivalutazione dei titoli. In particolare, deduceva l’illegittimità dell’applicazione orizzontale, a tutte le categorie di titoli, di un unico moltiplicatore pari a 8,50, criterio ritenuto lesivo della corretta ponderazione tra valutazione dei titoli e prova orale. Il ricorrente, già collocato al posto n. 131 nella precedente graduatoria e quindi dichiarato vincitore, era stato collocato al posto n. 219 nella graduatoria dell’11 gennaio 2024 e al posto n. 220 nelle successive rettifiche, con conseguente cessazione del rapporto dirigenziale. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem e per carenza di interesse, rilevando che la medesima censura era già stata proposta contro la graduatoria originaria e respinta dal TAR con sentenza n. 20444 del 18 novembre 2024, sentenza appellata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In via preliminare, ha precisato che la lesione dell’interesse del ricorrente derivava direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, le quali costituivano meri atti consequenziali e non un rinnovato esercizio del potere discrezionale, adottati per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali. Pertanto, in presenza di una lesione originaria semplicemente reiterata, non sussisteva un autonomo onere di impugnare le rettifiche. Il Collegio ha poi rilevato che nessuna utilità concreta sarebbe potuta derivare dall’accoglimento del ricorso: se l’appello contro la sentenza n. 20444/2024 fosse stato accolto, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, in quanto atti consequenziali a contenuto dovuto; se l’appello fosse stato respinto, il rigetto della censura avrebbe consolidato anche le rettifiche, non ulteriormente contestabili per invalidità derivata. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso.
Massime di principio
- La rettifica successiva di una graduatoria, quando si limita a correggere errori materiali o a dare esecuzione a pronunce giudiziali senza rinnovare l’esercizio del potere discrezionale, non costituisce un autonomo atto lesivo rispetto alla graduatoria originaria.
- Quando la lesione deriva dalla graduatoria originaria e le successive rettifiche hanno natura meramente consequenziale, il concorrente non è tenuto a impugnare autonomamente tali rettifiche per conservare l’interesse all’annullamento della graduatoria originaria.
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro atti consequenziali già contestati per gli stessi vizi della graduatoria originaria, quando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale travolgerebbe automaticamente tali atti e l’eventuale rigetto consoliderebbe la loro legittimità derivata.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: non sussiste quando, quale che sia l’esito del giudizio già pendente sulla graduatoria originaria, la decisione sul nuovo ricorso non può procurare al ricorrente un’utilità ulteriore o diversa.
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