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Legge

L.R. Veneto 18/2007

Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 18/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione del Veneto a partecipare come socio fondatore a due fondazioni per la gestione di musei a Venezia e Padova sulla storia della medicina e della sanità, con contributo iniziale e annuale. Disciplina anche l’adesione di ULSS e altre aziende sanitarie, i poteri della Giunta e la copertura finanziaria. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione.

Partecipazione della Regione del Veneto a due fondazioni per musei di storia della medicina

Partecipazione regionale a due fondazioni museali

La legge disciplina la partecipazione della Regione del Veneto a due fondazioni di nuova configurazione, finalizzate alla gestione di musei dedicati alla storia della medicina e della sanità a Venezia e Padova. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale veneto.

Finalità e soggetti coinvolti

La Regione partecipa come socio fondatore a:

  • “Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità”, con sede in Venezia;
  • “Fondazione Museo della Storia della Medicina e della Salute”, con sede in Padova.

Sono autorizzati a partecipare come soci fondatori anche:

  • l’ULSS n. 12 veneziana, per la fondazione di Venezia;
  • l’Azienda ospedaliera di Padova e l’ULSS n. 16 Padova, per la fondazione di Padova.

Le fondazioni hanno il compito di gestire, promuovere e valorizzare i rispettivi musei. La legge consente inoltre alle ULSS del Veneto di aderire alle fondazioni, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, al fine di promuovere una rete di musei di storia della medicina nella regione.

Condizioni per la partecipazione della Regione

La partecipazione regionale è subordinata a tre condizioni essenziali:

  • le fondazioni devono perseguire le finalità di gestione, promozione e valorizzazione dei musei indicate dalla legge;
  • l’attività deve svolgersi senza scopo di lucro;
  • le fondazioni devono assicurare il coordinamento scientifico tra le proprie attività.

Attuazione e rappresentanza regionale

La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per rendere effettiva la partecipazione della Regione alle fondazioni. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, esercita i diritti spettanti alla Regione in qualità di socio fondatore.

La Giunta provvede anche a individuare i rappresentanti della Regione negli organi delle fondazioni, secondo la disciplina degli statuti delle stesse.

Contributi e conferimenti finanziari

La Regione versa, per ciascuna fondazione:

  • fino a un massimo di euro 16.666,00 all’atto della sottoscrizione, a titolo di conferimento iniziale;
  • un contributo annuale di euro 50.000,00 per la gestione e il funzionamento dei musei.

Copertura finanziaria

Le spese correnti sono quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 e vengono coperte mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento dell’unità previsionale dedicata agli obiettivi di piano per la sanità.

Le spese di investimento sono quantificate in euro 33.332,00 per l’esercizio 2007 e sono coperte mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento dell’unità previsionale relativa al patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le previsioni finanziarie indicate si riferiscono specificamente agli esercizi 2007 e 2008 per le spese correnti e all’esercizio 2007 per le spese di investimento.

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