L.R. Veneto 19/2007
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma la disciplina veneta del trattamento dei consiglieri regionali: modifica requisiti, misura e decorrenza di vitalizio, reversibilità e assegno di fine mandato; abroga la legge regionale n. 28/2006 e altre norme previgenti; introduce la devoluzione volontaria degli emolumenti e regola il regime transitorio per i titolari già in essere. Diverse disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2010 o dalla nona legislatura.
Previdenza e indennità dei consiglieri regionali veneti
Previdenza e trattamento indennitario dei consiglieri regionali del Veneto
La legge regionale del Veneto n. 19 del 2007 interviene sulla disciplina del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, ridisegnando assegno vitalizio, reversibilità e fine mandato, oltre a coordinare alcune regole per assessori e consiglieri non eletti tra i componenti del Consiglio. Il provvedimento contiene anche norme transitorie, abrogazioni e decorrenze differite, alcune delle quali rilevano solo dalla nona legislatura o dal 1° gennaio 2010.
Modifiche alla disciplina dell’assistenza, della previdenza e del trattamento differito
Vengono confermate talune novelle già introdotte dalla legge regionale n. 28/2006 sul titolo della legge del 1973 e su specifiche disposizioni di coordinamento. La legge conserva l’impianto per cui l’assegno vitalizio, l’assegno di reversibilità e l’assegno di fine mandato sono ricondotti al trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali.
In particolare, viene soppressa dall’articolo 6-bis della legge del 1973 l’inciso relativo all’“assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa”. Tuttavia, fino all’avvio della nona legislatura, la contribuzione per tale assicurazione resta ripartita nel modo seguente:
- 30% a carico del Consiglio regionale;
- 70% a carico del consigliere regionale.
La legge conferma inoltre che le spese per la corresponsione delle indennità differite restano a carico del bilancio regionale e che i contributi obbligatori e volontari confluiscono nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale.
Assegno vitalizio: requisiti, decorrenza e anticipazione
La disciplina del diritto all’assegno vitalizio viene articolata in base alla legislatura di prima elezione del consigliere.
Hanno diritto all’assegno:
- i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 5 anni di contribuzione;
- i consiglieri eletti per la prima volta dalla sesta all’ottava legislatura, cessati dal mandato, se hanno compiuto 60 anni, esercitato il mandato per almeno 12 mesi, elevati a 30 mesi per gli eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, e versato contributi per almeno 5 anni;
- i consiglieri eletti per la prima volta dalla nona legislatura, cessati dal mandato, se hanno compiuto 65 anni, esercitato il mandato per almeno 30 mesi e versato contributi per almeno 5 anni.
Sono previste inoltre ipotesi particolari di diritto al vitalizio per inabilità permanente:
- inabilità permanente derivante dall’esercizio del mandato;
- inabilità permanente per altra causa durante il mandato, con almeno 5 anni di contribuzione;
- inabilità permanente sopravvenuta dopo la cessazione del mandato, con almeno 5 anni di contribuzione.
Per i consiglieri permanentemente inabili al lavoro non si applica il requisito minimo di età.
È ammessa la corresponsione anticipata del vitalizio con riduzione dell’importo:
- per i consiglieri della lettera b) del comma 1, al compimento dei 55 anni;
- per i consiglieri della lettera c) del comma 1, al compimento dei 60 anni.
La riduzione segue coefficienti predeterminati in base all’età di pensionamento. Ai fini del calcolo della contribuzione e dell’anticipazione, la frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno vale come anno intero. È inoltre consentito il versamento in unica soluzione delle mensilità mancanti per completare il quinquennio contributivo, se al momento della cessazione del mandato è già raggiunto o sta per essere raggiunto il limite di età necessario.
Misura dell’assegno vitalizio e decorrenza delle nuove regole
L’assegno vitalizio maturato dopo cinque anni di contribuzione è pari al 30% dell’indennità consiliare lorda. Ai soli fini del vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è fissata nell’80% dell’indennità parlamentare.
Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, il vitalizio cresce del 4% fino al raggiungimento del 70% dell’indennità consiliare come sopra determinata.
Per i consiglieri che accedono al vitalizio in base alla disciplina speciale dell’articolo 9, comma 2, lettera b), se non hanno raggiunto il quinto anno di contribuzione, si applica la misura minima del 30%.
Le nuove regole sulla misura del vitalizio producono effetti dal 1° gennaio 2010.
Contribuzione volontaria e restituzione dei contributi
La legge disciplina la prosecuzione volontaria dei versamenti dopo la cessazione dal mandato.
Possono continuare a versare i contributi mancanti per ottenere il vitalizio nella misura massima:
- i consiglieri cessati di cui alla lettera a) dell’articolo 9;
- i consiglieri di cui alle lettere b) e c), purché abbiano già maturato il periodo minimo di esercizio del mandato richiesto.
Il consigliere decade dalla facoltà se opta per l’assegno o se non versa le quote entro 10 giorni dalla fine di ogni mese.
Chi ha già raggiunto o raggiunge il limite di età prima di completare il periodo contributivo può versare in un’unica soluzione le mensilità mancanti.
Se il consigliere cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo per il vitalizio, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza interessi. Lo stesso vale per gli aventi diritto in caso di decesso, ma in tal caso non è corrisposto l’assegno di fine mandato.
Assegno di reversibilità: beneficiari e criteri di riparto
La disciplina della reversibilità viene aggiornata includendo espressamente il convivente more uxorio, nei limiti previsti dalla normativa richiamata.
Hanno diritto all’assegno di reversibilità:
- il coniuge non separato per addebito o il convivente more uxorio, finché restano nello stato libero;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, fino alla maggiore età o fino a 26 anni se iscritti regolarmente in scuole o università;
- i genitori, in mancanza di coniuge/convivente e figli, se ultra65enni oppure inabili al lavoro proficuo e in stato di bisogno, già a carico del consigliere deceduto.
Sono equiparati ai figli minorenni anche:
- i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, in stato di bisogno e conviventi a carico al momento del decesso;
- i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi e a carico del defunto.
La misura dell’assegno è stabilita in percentuale dell’assegno vitalizio del consigliere defunto:
- 60% al coniuge o convivente more uxorio senza figli;
- 80% al coniuge o convivente in concorso con un figlio;
- 85% con due figli;
- 90% con tre o più figli;
- 60% al figlio avente diritto; 80% in parti uguali a due figli; 90% in parti uguali a tre o più figli;
- 60% ad entrambi i genitori; 50% al solo genitore superstite.
Se viene meno uno degli aventi diritto, l’assegno si ridetermina secondo la nuova situazione.
Assegno di fine mandato
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a erogare ai consiglieri cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari a una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, fino al massimo di 10 mensilità.
Ai fini del computo, la frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno vale come anno intero. Le nuove disposizioni si applicano alle cessazioni a qualsiasi titolo verificatesi dall’entrata in vigore della legge.
Regime transitorio per i consiglieri già cessati o già titolari di assegni
Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge che siano già titolari di assegno vitalizio in pagamento, titolari di assegno sospeso o per i quali stiano maturando i requisiti per conseguirlo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti della legge del 1973, come già modificate dalle leggi regionali del 1993, 1997 e 2006 richiamate dal testo.
Inoltre, i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, cessati dal mandato e già in prosecuzione volontaria alla data di entrata in vigore della legge, restano soggetti alle regole vigenti al momento della cessazione. I medesimi consiglieri, se cessati al momento dell’entrata in vigore, hanno diritto al vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno 12 mesi.
Abrogazioni e cessazione di efficacia di norme previgenti
La legge abroga espressamente:
- la legge regionale n. 55 del 1993;
- la legge regionale n. 26 del 1975;
- la legge regionale n. 100 del 1980;
- la legge regionale n. 17 del 1994;
- il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2006;
- la legge regionale n. 28 del 2006, salve le conferme e i coordinamenti espressamente mantenuti dalla presente legge.
L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 55 del 1993 decorre dal 1° gennaio 2010.
Devoluzione degli emolumenti e disciplina degli assessori non consiglieri
La legge introduce la possibilità per consiglieri e assessori regionali di devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti, fino alla totalità al netto delle ritenute obbligatorie, mediante delega:
- all’Ufficio di Presidenza, per i consiglieri;
- alla Giunta regionale, per gli assessori.
Per i componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio regionale, viene stabilito che essi devono possedere i requisiti per essere candidati al Consiglio e non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità. A decorrere dalla nona legislatura, tali soggetti percepiscono gli stessi emolumenti dei consiglieri, esclusa l’indennità di carica.
Non si estendono loro le norme su assegno vitalizio, reversibilità e fine mandato previste dalla disciplina dei consiglieri. Resta però applicabile, anche in caso di successiva elezione al Consiglio regionale dopo la cessazione dalla Giunta, la regola sulla sospensione del vitalizio prevista per il rientro in carica.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Veneto e disciplina rapporti connessi ai consiglieri e agli assessori regionali. Una parte significativa delle disposizioni ha ormai rilievo soprattutto storico o transitorio, perché riferita a legislature pregresse, a cessazioni già avvenute o a decorrenze fissate al 2010; per questi aspetti l’atto è in larga misura obsoleto nella pratica applicativa odierna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 lug 2007L.R. Veneto 18/2007
- Legge · 20 lug 2007L.R. Veneto 17/2007
- Legge · 12 lug 2007L.R. Veneto 12/2007
- Legge · 12 lug 2007L.R. Veneto 13/2007
- Legge · 12 lug 2007L.R. Veneto 14/2007
- Legge · 12 lug 2007L.R. Veneto 15/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →