Cassazione Civile, Ordinanza n. 33379/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni dal 2004 al 2007, per un importo complessivo di euro 635,00. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 261 del 1999 e dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la sentenza d'appello, pur avendo correttamente richiamato il principio secondo cui la notificazione affidata ad un'agenzia privata di recapito non è idonea a perfezionare il procedimento notificatorio, avesse poi erroneamente ritenuto sanato il vizio della notificazione. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. il ricorrente chiedeva inoltre dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo documentazione relativa a sgravio parziale, rateazione del residuo e pagamenti eseguiti, sostenendo di aver soddisfatto l'intera pretesa impositiva e, in subordine, invocando l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, rilevando che la documentazione prodotta dimostrava il soddisfacimento dell'intera pretesa impositiva. Ha quindi compensato le spese tra le parti e ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Sono invocati dal ricorrente per contestare la disciplina della notificazione tramite agenzia privata di recapito.
art. 156 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla sanatoria del vizio notificatorio.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma richiamata per la memoria nella quale il ricorrente ha dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È invocato in subordine dal ricorrente in relazione alla definizione agevolata di ruoli esattoriali di importo inferiore a mille euro affidati entro il 31/12/2010.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude che, per effetto dell'avvenuto soddisfacimento della pretesa, sussistano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta documentalmente che la pretesa impositiva è stata integralmente soddisfatta, viene meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso e questo deve essere dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta definizione del debito tributario può incidere anche sulle conseguenze economiche del processo, giustificando la compensazione delle spese quando la documentazione prodotta evidenzi il soddisfacimento della pretesa.
- L'assenza di interesse attuale alla decisione assorbe l'esame del motivo di ricorso proposto contro la sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ulteriore contributo unificato, la verifica dell'effettivo soddisfacimento della pretesa e della conseguente chiusura sostanziale della controversia può escludere l'applicazione del relativo obbligo aggiuntivo.
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