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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03214/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di pagamento del compenso per attività professionale svolta da un avvocato a favore dei convenuti. Il Tribunale di Milano aveva condannato i convenuti al pagamento di euro 24.000,00 oltre accessori; la Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da costoro. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al controricorrente, e quest’ultimo ha depositato tempestiva dichiarazione di accettazione della rinuncia.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso rispettava i requisiti di forma previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c. e, preso atto dell’accettazione del controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata disposta pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in forza dell’adesione del controricorrente alla rinuncia. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma per essere efficace nel giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Quando il controricorrente aderisce ritualmente alla rinuncia, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con atto che rispetta i requisiti di forma di legge e notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio quando sia accettata dalla parte intimata o controricorrente.
  • L’adesione del controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso non integra il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i rigetti o le declaratorie di inammissibilità.
  • In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non affronta il merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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