Sentenza n. 2439/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 309/2025, depositata e resa pubblica il 20.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1660/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 309/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 luglio 2025, con la quale era stato ordinato di riconoscerle la carta del docente, per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente riconosciuti di 1.500 euro, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di astreinte. L'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente infatti di escludere la penalità quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta offriva già uno strumento di esecuzione coattiva e l'applicazione di un'ulteriore penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua, anche considerando che il ritardo era principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma deve escludere la penalità quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce somme determinate a favore del privato e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per il pagamento, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche perché la nomina del commissario ad acta costituisce già uno strumento idoneo a garantire l'esecuzione e l'ulteriore penalità determinerebbe una sanzione eccessivamente afflittiva o una locupletazione indebita.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano, per tale attività, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo quando rientrino nei suoi compiti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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