Sentenza n. 1922/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento dell’ammonimento del Questore della Provincia di Torino (prot. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore di Torino per condotte di violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. 93/2013. Ha dedotto l’erronea applicazione della norma, la violazione del ne bis in idem, eccesso di potere e difetto di motivazione quanto all’attualità della pericolosità sociale. Ha sostenuto che l’ammonimento, emesso dopo la sentenza penale, non avrebbe più una funzione cautelare e non potesse fondarsi sui fatti oggetto del processo, dal quale era stato assolto per atti persecutori e violenza sessuale, pur essendo stato condannato per lesioni personali. Ha inoltre contestato la sussistenza della violenza domestica, assumendo che mancassero convivenza e un rapporto di assistenza e solidarietà.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il TAR ha escluso che l’art. 3 del d.l. 93/2013 limiti l’intervento del Questore alla fase precedente al procedimento penale: l’ammonimento ha funzione preventiva e presupposti autonomi rispetto alla risposta penale. La misura non è circoscritta ai soli fatti riconducibili agli atti persecutori, poiché la disposizione comprende anche altre condotte, tra cui le lesioni personali. Non sussiste ne bis in idem: il procedimento amministrativo e quello penale hanno presupposti e finalità differenti e, inoltre, la condanna per lesioni conferma la verosimiglianza delle condotte violente considerate dall’amministrazione. La descrizione delle aggressioni — percosse, trattenimento della donna nell’auto e lesioni giudicate guaribili in sette giorni — rende ragionevole il rischio di ulteriori condotte. È stata respinta anche la censura sulla mancanza di convivenza: la definizione normativa di violenza domestica comprende le persone legate attualmente o in passato da una relazione affettiva, indipendentemente dalla condivisione della residenza. Il TAR ha ritenuto l’atto immune da censure logiche e ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
L’ammonimento è un potere preventivo autonomo, esercitabile anche in assenza di querela, in relazione a una segnalazione non anonima di fatti riconducibili ai reati elencati nell’ambito della violenza domestica; non è limitato alle condotte di atti persecutori né alla fase anteriore al procedimento penale.
art. 3, comma 1, d.l. 93/2013
Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La violenza domestica rilevante per l’ammonimento può verificarsi tra persone legate da una relazione affettiva attuale o passata e non presuppone convivenza o condivisione della residenza.
art. 8 d.l. 11/2009
Al contrario, l’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 dispone che «Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
Il TAR richiama la disciplina dell’ammonimento previsto per gli atti persecutori come distinta dalla fattispecie di violenza domestica dell’art. 3 d.l. 93/2013, che amplia i reati rilevanti e consente al Questore un’iniziativa autonoma.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 è una misura di prevenzione diretta ad anticipare la tutela della vittima; può essere adottato anche dopo l’avvio o la conclusione del procedimento penale, perché la legge non circoscrive il potere amministrativo alla fase antecedente.
- Per adottare l’ammonimento non è necessaria la piena prova della commissione di un reato: sono sufficienti elementi investigativi attendibili che rendano verosimili la condotta violenta e la sua attribuzione al destinatario. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione della misura.
- La definizione di violenza domestica ai fini dell’art. 3 d.l. 93/2013 include gli atti violenti tra persone legate attualmente o in passato da una relazione affettiva, senza che occorra la convivenza o la condivisione della residenza.
- L’ammonimento amministrativo e il procedimento penale possono coesistere e avere esiti differenti, poiché hanno presupposti e finalità distinti; l’assoluzione da alcuni reati non esclude di per sé l’ammonimento quando gli elementi raccolti sostengano la verosimiglianza di condotte riconducibili alla fattispecie preventiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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