R.R. Marche 6/2009
Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina nelle Marche il riconoscimento dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, l’affidamento della pesca, i piani di gestione, i controlli e la vigilanza. Prevede una fase transitoria con aree e imbarcazioni inizialmente autorizzate, più volte prorogata: il regime temporaneo delle aree di pesca risulta esteso, da ultimo, al 31 dicembre 2025.
Gestione e tutela dei molluschi bivalvi e affidamento ai consorzi di gestione
Gestione e tutela dei molluschi bivalvi
Il regolamento della Regione Marche disciplina la gestione, la tutela e l’organizzazione della pesca dei molluschi bivalvi in attuazione della legge regionale sulla pesca marittima e acquacoltura. La disciplina ruota attorno al riconoscimento dei consorzi di gestione, all’affidamento delle aree di pesca, ai piani annuali di gestione e ai controlli sulla risorsa.
Riconoscimento dei consorzi di gestione
La Regione riconosce consorzi di gestione su base compartimentale e subcompartimentale se in possesso di specifici requisiti. In particolare, il consorzio deve rappresentare almeno il 75% delle imprese autorizzate alla cattura con draga idraulica nell’area interessata e avere uno statuto orientato alla salvaguardia e all’incremento della risorsa.
Lo statuto deve prevedere:
- iniziative concrete per salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, aree di riposo biologico e turnazione dell’attività di pesca;
- collaborazione con l’Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi sull’ambiente marino collegati alla pesca;
- formazione e qualificazione professionale del personale addetto;
- valorizzazione della qualità dei prodotti.
La domanda di riconoscimento va presentata alla struttura regionale competente in materia di pesca marittima, allegando:
- elenco completo delle imbarcazioni aderenti, sottoscritto;
- copia autentica dello statuto;
- documento di riconoscimento del legale rappresentante. Il riconoscimento è adottato con decreto del dirigente competente.
Gestione della risorsa e specie interessate
Nell’ambito del compartimento in cui opera un consorzio riconosciuto, la cattura avviene con barche autorizzate mediante draga idraulica e licenza di pesca. Nei compartimenti e nelle aree affidate alla gestione consortile, la disciplina riguarda le specie di vongole, cannolicchi, telline, cuori, andara o scafarca.
La cattura deve inoltre rispettare la normativa sanitaria sulla classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi.
Affidamento e revoca della gestione
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l’economia ittica, affida ai consorzi riconosciuti la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, nei limiti del regolamento.
I consorzi devono comunicare alla struttura regionale competente ogni variazione della compagine organizzativa entro 30 giorni.
La revoca della gestione è prevista se:
- le imprese aderenti scendono sotto la soglia minima richiesta per il riconoscimento;
- si verificano persistenti e accertate violazioni di obblighi legislativi, regolamentari o statutari;
- vi è irregolare funzionamento che pregiudica gli scopi del consorzio.
Se la percentuale di imprese aderenti non scende sotto il 50%, il consorzio ha un anno di tempo per ricostituire la soglia minima del 75%; in mancanza, si procede alla revoca.
Piano di gestione annuale
I consorzi devono definire, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria, le misure tecniche e gestionali relative a:
- quantitativi giornalieri massimi pescabili da ciascuna impresa;
- attrezzi consentiti;
- periodi di attività di pesca;
- punti di sbarco autorizzati, orari e modalità di sbarco;
- aree di ripopolamento;
- periodi massimi di attività;
- periodi minimi di fermo pesca;
- periodi e zone di semina o riposo;
- quantità massime di prelievo annuo e zone di raccolta.
Il piano di gestione va trasmesso ogni anno entro il 30 novembre alla Giunta regionale e alla Capitaneria di porto competente e deve essere redatto e firmato da un ricercatore di un istituto pubblico o riconosciuto dal Ministero competente. Il piano è approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e presentato ai soci in assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il piano deve basarsi sulle informazioni biologiche e gestionali raccolte nell’anno precedente e contenere anche una relazione consuntiva con i principali dati su flotte, fermi, giornate di pesca, quote, sbarchi, azioni di gestione e sperimentazione, andamento pluriennale dello sforzo di pesca e scostamenti rispetto al piano con previsione fino al 31 dicembre successivo.
La Giunta regionale può formulare osservazioni vincolanti: in caso di mancato adeguamento, le parti contrastanti sono annullate.
Le variazioni alle misure tecniche che non incidono sullo sforzo di pesca sono comunicate per iscritto alla struttura regionale, alla Capitaneria, alle imprese aderenti e non aderenti e diventano efficaci dal giorno successivo all’affissione all’albo della Capitaneria.
Per le imprese non aderenti ad alcun consorzio è previsto un limite massimo di prelievo di 200 kg giornalieri, con possibilità di pesca esclusivamente mediante la tecnica detta “dell’àncora”.
Individuazione delle aree di pesca e autorizzazioni
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della commissione assembleare competente, individua le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate a operare in tali aree.
Mobilità delle unità di pesca
È consentito il trasferimento di unità di pesca da un compartimento a un altro quando un consorzio acquisisce, a qualsiasi titolo, unità appartenenti ad altro compartimento. La Giunta regionale disciplina il procedimento.
Comitato di coordinamento
È istituito presso la struttura regionale competente un Comitato di coordinamento per il monitoraggio e la gestione eco-compatibile della risorsa. Ne fanno parte:
- il dirigente regionale competente o un suo delegato;
- il dirigente competente in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o un suo delegato;
- tre esperti di biologia marina nominati dalla Giunta su indicazione di università e centri di ricerca;
- i comandanti delle Capitanerie di porto dei compartimenti marittimi regionali o loro delegati;
- i presidenti pro tempore dei consorzi regionali o loro delegati;
- i rappresentanti delle quattro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il Comitato approva il proprio regolamento interno, opera a titolo gratuito ed esprime pareri e proposte alla Giunta, in particolare sul piano di gestione annuale.
Vigilanza e controlli
Ogni consorzio deve individuare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i soggetti incaricati della vigilanza, ai quali possono essere attribuite funzioni di agente giurato. La Provincia riconosce la nomina ai sensi della normativa statale richiamata.
Gli agenti giurati, oltre alle forze di polizia, vigilano sul rispetto delle norme, dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio.
Regime transitorio e aree temporanee
In prima applicazione, le domande di riconoscimento dei consorzi dovevano essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Fino al riconoscimento e all’affidamento ordinari, è confermato l’affidamento della gestione in alcuni compartimenti marittimi a consorzi già operanti. Inoltre, fino al 30 giugno 2016 erano individuate aree di pesca in temporanea deroga rispetto agli attuali compartimenti.
Successive norme regionali hanno prorogato tale termine più volte; l’ultimo termine indicato nel testo coordinato è il 31 dicembre 2025. Nel periodo transitorio la Regione promuove anche iniziative di trasferimento o rottamazione delle imbarcazioni e può disporre studi e analisi scientifiche per la gestione della risorsa.
Sono inoltre richiamati gli effetti di una successiva legge regionale del 2016 in materia di autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati dal regolamento, limitatamente alla lett. d) del comma 1 dell’articolo 5.
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