L.R. Marche 24/2009
Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, attribuendo funzioni a Regione, Province, Comuni e ATA, e fissando piano regionale, piani d’ambito, catasto rifiuti, misure di prevenzione, raccolta differenziata, recupero e finanziamenti. Molte disposizioni operative sono superate o transitorie; restano rilevanti i principi generali e la disciplina dei ruoli istituzionali.
Disciplina marchigiana della gestione dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati
Disciplina regionale della gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche
La legge regionale delle Marche n. 24 del 2009 definisce il quadro organico per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale e per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Il provvedimento si coordina con il d.lgs. 152/2006 e con la normativa comunitaria, concentrandosi su prevenzione, raccolta differenziata, recupero, autosufficienza impiantistica e riparto delle funzioni tra Regione, Province, Comuni e ambiti territoriali ottimali.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, a potenziare la raccolta differenziata — con preferenza per il porta a porta — e a sostenere riutilizzo, riciclaggio e recupero. Per i rifiuti urbani non pericolosi è previsto l’obiettivo di smaltimento nel territorio regionale con progressiva autosufficienza degli ambiti territoriali ottimali; per le altre tipologie vale il principio di prossimità al luogo di produzione, tenuto conto del contesto geografico e di eventuali crisi ambientali o esigenze di impianti specializzati.
Funzioni della Regione
La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento previste dalla normativa statale. In particolare:
- approva il piano regionale di gestione dei rifiuti e ne verifica la coerenza con i piani d’ambito;
- approva linee guida per la gestione integrata dei rifiuti e delle bonifiche;
- stabilisce criteri per misure compensative a favore degli enti locali e dei comuni interessati dagli impianti;
- definisce lo schema di contratto di servizio tra autorità d’ambito e gestori;
- concede finanziamenti per l’attuazione del piano regionale e per le finalità della legge;
- approva l’aggiornamento dell’anagrafe regionale dei siti inquinati predisposta da ARPAM;
- favorisce impianti di ricerca e sperimentazione.
In materia di bonifiche, la Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni comunali, definendo priorità di intervento, linee guida e modulistica, supportando i comuni nei casi complessi e coordinando le situazioni di inquinamento diffuso.
Funzioni delle Province
Le Province individuano, sulla base del piano territoriale di coordinamento provinciale e del piano regionale, le aree idonee o non idonee per gli impianti di rifiuti, gestiscono l’osservatorio provinciale sui rifiuti e curano il registro delle imprese in procedura semplificata. Possono inoltre stipulare accordi interprovinciali per determinate tipologie di rifiuti e svolgono le funzioni autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento, comprese valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Per tali attività si avvalgono del supporto tecnico-scientifico di ARPAM.
Funzioni dei Comuni
I Comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Restano in capo ai Comuni le funzioni relative agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ricadenti interamente nel territorio comunale; la legge conferisce inoltre ai Comuni, quando le aree interessate ricadono interamente nel loro territorio, le funzioni su bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di aree contaminate, comprese quelle agricole e di allevamento. Il Sindaco può adottare le iniziative straordinarie previste dalla normativa statale per le operazioni ricadenti nel territorio comunale.
Piano regionale di gestione dei rifiuti
Il piano regionale costituisce lo strumento di indirizzo generale e deve contenere:
- analisi di tipologie, quantità e origine dei rifiuti per singolo ATO;
- fabbisogni e tipologie di impianti per rifiuti urbani e speciali;
- criteri per aree non idonee e per la localizzazione degli impianti;
- disposizioni speciali per rifiuti particolari, inclusi gli imballaggi;
- stima dei costi di gestione e degli investimenti impiantistici;
- iniziative per prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- azioni per la gestione integrata per singolo ATO;
- requisiti tecnici generali delle attività di gestione.
Il piano regionale incorpora anche il piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili, il programma per gli apparecchi contenenti PCB e i piani per la bonifica delle aree inquinate. È approvato dall’Assemblea legislativa regionale secondo le regole sulla programmazione.
Ambiti territoriali ottimali e loro perimetrazione
Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia marchigiana: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. I Comuni possono chiedere il passaggio a un ATO limitrofo nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale; il passaggio avviene tramite accordo interprovinciale e nulla osta della Giunta regionale. La Giunta può anche stipulare accordi per includere comuni di altre Regioni in un ATO marchigiano, o comuni marchigiani in un ATO limitrofo di altra Regione.
ATA: organizzazione e funzioni del servizio rifiuti
Le funzioni già attribuite alle Autorità d’ambito sono esercitate dall’Assemblea territoriale d’ambito (ATA), dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. Ne fanno parte obbligatoriamente i Comuni e la Provincia compresi in ciascun ATO; i rapporti sono regolati da convenzione ex art. 30 TUEL.
L’ATA provvede, in sintesi, a:
- organizzare il servizio integrato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- definire gli obiettivi di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei residui del loro trattamento;
- predisporre, adottare e approvare il piano d’ambito e monitorarne l’attuazione;
- stipulare accordi per la gestione sovra-ambito, se coerenti con il piano regionale;
- affidare il servizio integrato, comprensivo di raccolta, differenziata, trattamento, smaltimento e gestione impiantistica;
- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- controllare la gestione del servizio e il rispetto degli standard;
- trasmettere ogni anno entro il 31 marzo il rapporto sullo stato di attuazione del piano d’ambito;
- approvare contratto di servizio, Carta dei servizi, tariffa e misure compensative;
- trasmettere al catasto regionale i dati del sistema integrato.
L’attività di controllo comprende la verifica degli standard economici, qualitativi e quantitativi, della realizzazione degli investimenti e del rispetto dei diritti dell’utenza. I Comuni dell’ATO devono assicurare le risorse necessarie anche mediante tariffa o TARSU, secondo il regime applicabile.
Costituzione dell’ATA e coordinamento regionale
La Giunta regionale approva lo schema di convenzione dell’ATA e lo trasmette agli enti locali per l’adozione; il Presidente della Provincia convoca poi i Comuni per la sottoscrizione e l’insediamento dell’ATA. La legge disciplina anche le quote di rappresentanza, le maggioranze per la validità delle sedute e delle decisioni, e prevede che ai componenti non spettino compensi, salvo rimborso spese.
È inoltre istituita presso la struttura regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ATO per assicurare coordinamento e unitarietà di indirizzo su base regionale. La Conferenza è composta dal Presidente della Regione o suo delegato e dai Presidenti delle ATA.
Piano d’ambito
Il piano d’ambito definisce nel singolo ATO attività e fabbisogni impiantistici necessari alla gestione integrata. Deve essere coerente con il piano regionale e, tra l’altro, esclude ogni forma di combustione del CSS, dei rifiuti o dei materiali derivanti dal trattamento, salvo il metano.
Il piano contiene l’analisi della situazione esistente, il modello gestionale, i criteri per accordi e intese, la definizione tecnico-economica delle soluzioni per raccolta differenziata e rifiuto indifferenziato, i parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e il programma degli interventi con il relativo piano finanziario.
È adottato entro un anno dall’approvazione dell’atto di adeguamento del piano regionale, depositato e pubblicizzato secondo termini prestabiliti, trasmesso alla Regione per la verifica di conformità e poi approvato definitivamente. Una volta pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale, acquista efficacia. Le sue previsioni sono vincolanti e il mancato adozione impedisce l’accesso a contributi regionali.
Catasto regionale dei rifiuti e osservatori
La sezione regionale del catasto dei rifiuti, istituita presso ARPAM, assicura il quadro conoscitivo completo del sistema integrato e il suo aggiornamento costante. La Giunta regionale detta gli indirizzi per raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e disciplina l’armonizzazione con gli osservatori provinciali sui rifiuti.
Prevenzione, raccolta differenziata e recupero
La legge prevede un insieme di misure di promozione e sostegno:
- prevenzione della produzione dei rifiuti tramite strumenti incentivanti o penalizzanti, acquisti verdi e campagne informative;
- promozione di accordi con soggetti pubblici e privati per ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti;
- sviluppo della raccolta differenziata, con incentivi per la riorganizzazione del servizio e per il collocamento sul mercato del materiale riciclato;
- comunicazione e sensibilizzazione;
- accordi e intese con consorzi nazionali di filiera.
Bonifiche, ripristino ambientale e siti contaminati
La Regione concede contributi agli enti pubblici competenti per gli interventi d’ufficio di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale dei siti contaminati. La programmazione regionale deve considerare prioritariamente anche i siti di interesse nazionale e quelli in aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.
La disciplina di bonifica si fonda anche su linee guida regionali, modulistica, supporto ai comuni, indirizzi sulle priorità e coordinamento delle situazioni di inquinamento diffuso.
Educazione, formazione e appalti verdi
La Regione e gli enti locali promuovono iniziative di educazione e formazione sui principi della legge, anche tramite il sistema INFEA. Sono sostenute le ludoteche regionali del riuso come strumenti di valorizzazione creativa dei rifiuti riutilizzabili.
Per gli acquisti pubblici, la Regione e gli enti regionali sono tenuti a coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni con prodotti ottenuti da materiale riciclato, inserendo clausole di preferenza nei bandi.
Potere sostitutivo e finanziamento
Se gli enti competenti non adempiono nei termini, la Giunta regionale può intervenire in via sostitutiva, previa diffida e sentito il Consiglio delle autonomie locali, nominando un commissario. Gli oneri del commissario gravano sull’ente inadempiente.
Sul piano finanziario, l’attuazione della legge è sostenuta da risorse regionali, statali e comunitarie. Per il 2009 era autorizzata una spesa regionale specifica; per gli anni successivi la quantificazione è demandata alle leggi finanziarie regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Regime transitorio e abrogazioni
Il piano regionale dei rifiuti e i piani provinciali previgenti restano efficaci fino all’entrata in vigore del nuovo piano regionale. Le norme amministrative e tecniche vigenti alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi fino all’adozione dei corrispondenti atti attuativi.
La legge ha inoltre abrogato la previgente disciplina regionale del 1999 e altre disposizioni collegate, segnando il superamento del precedente assetto organizzativo del settore rifiuti nelle Marche.
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