L.R. Marche 26/2009
Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale promuove in Lombardia la valorizzazione degli archivi locali di partiti, movimenti politici, personalità politiche e sindacati riconosciuti di particolare interesse storico. Prevede contributi a enti culturali senza scopo di lucro che ne garantiscano conservazione e fruibilità. La disciplina finanziaria è riferita all’anno 2009, con prima attuazione tramite avviso della Giunta entro il 31 dicembre 2009.
Valorizzazione degli archivi storici di partiti, movimenti, personalità politiche e sindacati
Valorizzazione degli archivi storici politici e sindacali
La legge regionale disciplina interventi di valorizzazione, nel territorio della Regione, degli archivi locali di partiti politici, movimenti politici, personalità politiche e sindacati che abbiano operato nel territorio regionale e siano stati riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’obiettivo è sostenere la conservazione e la fruizione di un patrimonio documentale e bibliografico di rilievo storico.
Ambito di applicazione e finalità
L’intervento regionale riguarda esclusivamente gli archivi rientranti nella categoria indicata dalla legge, cioè quelli riconosciuti di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004. La norma non istituisce un regime generale per tutti gli archivi politici, ma limita la promozione agli archivi locali operanti nel territorio regionale e qualificati secondo la disciplina statale dei beni culturali.
Soggetti beneficiari e requisiti
La Regione può concedere contributi a:
- associazioni;
- fondazioni;
- enti senza scopo di lucro.
Tali soggetti devono avere finalità esclusivamente culturali e devono conservare e valorizzare il patrimonio documentale o bibliografico degli archivi interessati. È richiesto inoltre che garantiscano la fruibilità del materiale in loro possesso, elemento centrale per l’accesso pubblico e la valorizzazione effettiva del patrimonio archivistico.
Contributi regionali e criteri di concessione
I contributi sono attribuiti secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. La legge demanda quindi alla disciplina attuativa regionale la concreta selezione dei beneficiari e le regole operative per l’accesso ai finanziamenti.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di euro 40.000,00 per l’anno 2009. Per gli anni successivi, l’entità della spesa è rimessa alle rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La copertura per il 2009 è individuata mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.04 del bilancio di previsione dell’anno medesimo, mentre le somme per il pagamento sono iscritte nell’UPB 5.31.02, con istituzione del capitolo da parte della Giunta regionale nell’ambito del Programma operativo annuale.
Disciplina transitoria e prima applicazione
In sede di prima applicazione, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2009 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Questa previsione è circoscritta alla fase iniziale di attuazione e non introduce un regime permanente.
Obsolescenza dell’atto
La legge è oggi sostanzialmente deprecata: la disciplina finanziaria è riferita all’anno 2009 e la disposizione transitoria riguarda esclusivamente la prima applicazione, con un avviso da adottare entro il 31 dicembre 2009. Pur non emergendo un’espressa abrogazione nel testo fornito, l’atto ha un’utilità pratica molto limitata nella realtà applicativa attuale.
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