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Legge

L.R. Marche 25/2009

Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge marchigiana sostiene la rilevazione di aziende o rami d’azienda da parte di cooperative formate in maggioranza da lavoratori, per salvaguardare occupazione e competenze. Prevede contributi a fondo perduto, assistenza/tutoraggio/formazione e prestiti senza interessi, con criteri fissati dalla Giunta. Le risorse sono determinate annualmente dal 2010; la disciplina degli aiuti di Stato si applica ai contributi.

Sostegno regionale alla trasmissione d'impresa ai lavoratori in cooperativa

Sostegno alla trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori riuniti in cooperativa

La legge della Regione Marche disciplina misure di sostegno per favorire la continuità aziendale attraverso il passaggio dell’attività, o di rami di essa, a cooperative costituite in maggioranza da lavoratori. L’obiettivo è la salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di competenze presente nel tessuto produttivo regionale.

Ambito di intervento e finalità

L’intervento regionale è rivolto alle nuove cooperative promosse prevalentemente da lavoratori che intendono rilevare l’azienda presso cui hanno operato, oppure parte della stessa. La finalità è preservare i posti di lavoro e impedire la dispersione delle professionalità maturate all’interno dell’impresa.

Tipologie di agevolazioni previste

La Regione sostiene tali processi mediante tre strumenti principali:

  • contributi a fondo perduto proporzionati all’occupazione effettivamente salvaguardata, riferiti agli investimenti previsti dal piano aziendale e ai costi di gestione programmati o sostenuti nella fase di avvio;
  • contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e formazione dei lavoratori nella fase iniziale dell’attività;
  • prestiti senza interessi a supporto della fase di avvio.

Criteri di concessione e disciplina applicabile

I criteri e le modalità per concedere i contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare. In prima applicazione l’atto attuativo deve essere adottato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge; per gli anni successivi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Ai contributi si applica la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato prevista dagli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Rapporti con altre agevolazioni

Le misure previste da questa legge non sono cumulabili con i contributi contemplati dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 5, in materia di sviluppo della cooperazione. La Giunta regionale può inoltre prevedere, nei programmi regionali a favore delle imprese e della formazione professionale, specifiche priorità per le cooperative rientranti nella presente disciplina.

Copertura finanziaria e decorrenza delle risorse

Le risorse per finanziare gli interventi sono determinate annualmente con le rispettive leggi finanziarie, a decorrere dall’anno 2010.

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