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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17880/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione subita in relazione ai capi d'imputazione contestati nell'inchiesta 'Orsa Maggiore' (capo 2: falsità ideologica in atto pubblico; capo 3: concussione in concorso; capo 28: falsità ideologica per induzione). In primo grado Appeso era stato dichiarato colpevole dei capi 2 e 3 (con aggravante del metodo mafioso) e assolto per il capo 28; in appello veniva assolto per il capo 3 e il capo 2 veniva dichiarato estinto per prescrizione. Il Giudice della riparazione negò l'indennizzo ritenendo la sussistenza di grave imprudenza/colpa grave del ricorrente per aver intrattenuto rapporti e condiviso scopi con soggetti di elevata pericolosità criminale (in particolare Armando Spada), nonostante la qualità di militare, e per aver fatto figurare come socia la moglie. Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 314 c.p.p. (insussistenza di dolo o colpa grave) e per mancata valutazione della durata della pena in concreto alla luce della pronuncia di incostituzionalità n. 219/2008; ha inoltre contestato l'utilizzabilità di conversazioni ambientali captate senza autorizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'avvocato del ricorrente (Avv. Angela Porcelli) aveva rinunciato al ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, trattandosi di giudizio camerale non partecipato, questa non ha fornito contributo specifico.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava la norma per contestare il diniego di riparazione, sostenendo l'insussistenza del dolo o della colpa grave; dal testo emerge che il Giudice della riparazione ha invece ritenuto sussistere colpa grave per la condotta di connivenza e condivisione di scopi con soggetti pericolosi, motivando il diniego sulla base di tale valutazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di primo grado per l'assoluzione del ricorrente rispetto al capo 28; indica l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove (come disposto dalla formula applicata in primo grado).

  • Pronuncia Corte Costituzionale n. 219 del 2008

    Corte Costituzionale, n. 219/2008

    Riferita dal difensore per sostenere che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, andrebbe valutata la durata della pena in concreto ai fini della prescrizione; nel provvedimento della Cassazione la questione è stata menzionata ma non sviluppata nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sez. U., n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino Ciro) e Sez. U., n. 5466 del 28/01/2004 (Gallo)

    Sez. U., n. 877/2022; Sez. U., n. 5466/2004

    Richiamate per il principio secondo cui, nelle forme di giudizio camerale non partecipato, l'Avvocatura dello Stato non ha diritto alla liquidazione di spese processuali in quanto non ha fornito contributo specifico; la Corte ha applicato tale principio per escludere la liquidazione di spese in favore del Ministero resistente.

Massime di principio

  • La rinuncia formale del difensore al ricorso comporta l'inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese; quindi, prima di rinunciare verificare sempre le conseguenze processuali ed economiche.
  • Nelle richieste di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta non solo l'esito processuale formale (assoluzioni o prescrizioni) ma anche la condotta del detenuto: la sussistenza di dolo o di colpa grave (es. rapporti consapevoli con soggetti criminali, uso di prestanome) può giustificare il diniego dell'indennizzo anche se alcuni capi siano stati estinti o assolti.
  • La prescrizione di un reato che ha concorso a fondare la misura cautelare non esclude automaticamente la valutazione negativa da parte del giudice della riparazione: occorre esaminare il complesso della condotta e gli altri elementi emersi nel procedimento.
  • Le contestazioni relative all'utilizzabilità di mezzi di prova (es. captazioni ambientali senza autorizzazione) possono essere sollevate in sede di riparazione, ma il giudice può comunque basarsi sul quadro probatorio complessivo già valutato nel processo penale; la loro rilevanza dipende dall'effettiva decisività e dalla loro ammissibilità.
  • Nei giudizi camerali non partecipati l'Avvocatura dello Stato, se non svolge attività difensiva specifica e non contribuisce al contraddittorio, in genere non ottiene la liquidazione delle spese processuali.

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