Cassazione Civile, Ordinanza n. 10155/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta e applicato sanzioni, in relazione a lavori agricoli per la realizzazione di un impianto di ficodindieto, oliveto e mandorlo finanziato nell'ambito di misure del PSR 2007/2013. Secondo l'Ufficio, le opere erano state in tutto o in parte fatturate per importi superiori al dovuto, con una parte dei pagamenti restituita in contanti, così da consentire sia l'indebita percezione di contributi sia l'indebita detrazione dell'IVA. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto per difetto di motivazione dell'avviso, ritenuto fondato su un PVC relativo a un terzo non notificato ai ricorrenti. In appello l'Ufficio sosteneva che la motivazione dell'atto richiamasse invece il PVC emesso nei confronti dei medesimi contribuenti, consegnato loro, e comunque gli atti trasmessi alla Procura. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione di norme processuali e tributarie, per avere la sentenza d'appello erroneamente ravvisato un rinvio al PVC del terzo Bilardi invece che agli atti riguardanti i contribuenti; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice di merito statuito su una motivazione dell'atto diversa da quella effettivamente contenuta nell'avviso; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la motivazione fosse sufficiente a rendere conoscibili an e quantum della pretesa. I contribuenti hanno resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente perché non si è confrontata con il decisivo profilo della reale motivazione dell'avviso di accertamento, cioè il richiamo non al PVC del terzo, ma agli atti indicati a pagina 6 dell'avviso stesso. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della sufficienza e della riferibilità della motivazione dell'atto, distinguendo il piano della motivazione da quello della prova. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare motivazione apparente e violazioni processuali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla nullità della sentenza per motivazione solo apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del c.d. minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato tra le norme che presidiano la necessità di una motivazione effettiva della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs. 546/1992
richiamati dalla ricorrente come norme processuali tributarie asseritamente violate.
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'asserita decisione su una motivazione diversa da quella contenuta nell'atto impositivo.
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la mancata corretta considerazione degli atti e documenti del processo.
art. 7 l. 212/2000
richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, funzionale a delimitare la pretesa e a consentire la difesa del contribuente.
art. 42, commi 2 e 3, d.p.r. 600/1973
richiamato tra le norme che disciplinano la motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 56, commi 1 e 5, d.p.r. 633/1972
richiamato in tema di motivazione degli atti relativi all'IVA.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360-bis c.p.c.
richiamato dai controricorrenti a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre, con nullità della sentenza, quando il giudice esprime una motivazione solo graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, senza consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
- Nel giudizio tributario occorre distinguere nettamente tra il piano della motivazione dell'atto impositivo e quello della prova della pretesa: la motivazione deve rendere conoscibili an e quantum del tributo e delimitare il thema decidendum, mentre la prova può essere fornita successivamente nel processo.
- Quando il giudice d'appello rigetta o accoglie una impugnazione dell'avviso di accertamento, deve confrontarsi con i motivi specificamente dedotti e con il contenuto effettivo dell'atto, senza sostituirvi un diverso contenuto motivazionale non emergente dagli atti processuali.
- Il richiamo per relationem ad atti esterni all'avviso è valutabile ai fini della sufficienza motivazionale solo se quegli atti siano effettivamente richiamati nell'atto impositivo e idonei a rendere intelligibile la pretesa fiscale al contribuente.
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