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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di ammonimento del -OMISSIS- emesso dal Questore della provincia di Salerno in data -OMISSIS-, Cat.-OMISSIS-ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013, conv. in L. 119/2013 e succ. mod., conosciuto dal ricorrente in data -OMISSIS-; - del provvedimento emesso dalla Questura di Salerno, divisione Polizia anticrimine, II sez. minori e vittime vulnerabili, emesso in data-OMISSIS- avente per oggetto “Comunicazione ai sensi dell’artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, di avvio del procedimento relativo all’eventuale adozione di ammonimento, proposto ai sensi dell’articolo 3 legge 119/13 e succ. modifiche”, notificato in data -OMISSIS- - nonché per l’annullamento di ogni ulteriore ed altro atto connesso, presupposto, collegato e consequenziale a detto provvedimento;

Giustizia amministrativa202600874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento e la precedente comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure, ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe erroneamente considerato omessa la presentazione di osservazioni difensive entro il termine assegnato. La comunicazione di avvio indicava infatti la facoltà di presentare memorie e documenti entro dieci giorni dalla notificazione, mentre il ricorrente ha prodotto in giudizio la prova dell’invio, sebbene tramite posta ordinaria e non mediante PEC, delle proprie osservazioni, datate anteriormente all’adozione dell’ammonimento. È stato inoltre contestato il fondamento istruttorio del provvedimento, che, secondo la valutazione sommaria del giudice, sembrava basarsi sulle sole dichiarazioni della richiedente, senza documentazione o altri elementi di riscontro, quali annotazioni di polizia, corrispondenza telefonica o dichiarazioni testimoniali.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato, in primo luogo, l’esigenza di considerare le osservazioni difensive tempestivamente predisposte e inviate dal ricorrente prima dell’adozione del provvedimento definitivo, così da assicurare la pienezza del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre ravvisato, a una prima e sommaria valutazione, una possibile incompletezza istruttoria, poiché l’ammonimento appariva fondato sulle sole dichiarazioni della richiedente, prive di ulteriori elementi documentali o testimoniali di riscontro. L’Amministrazione dovrà quindi procedere a una nuova valutazione alla luce delle osservazioni dell’interessato e in un quadro istruttorio completo. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013, conv. in l. 119/2013

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio deve consentire all’interessato di partecipare al procedimento mediante la presentazione di memorie e documenti; tali apporti devono essere esaminati prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per disporre il riesame dell’ammonimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati personali particolari e all’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la comunicazione di avvio del procedimento assegna all’interessato un termine per presentare memorie e documenti, l’amministrazione deve esaminare gli apporti difensivi inviati prima dell’adozione del provvedimento finale, anche ai fini del rispetto del contraddittorio procedimentale.
  • La circostanza che le osservazioni siano state trasmesse con modalità diversa da quella indicata dall’amministrazione non consente, di per sé, di ignorarle se risulta comunque provato che esse sono pervenute o sono state portate a conoscenza dell’autorità prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
  • In sede cautelare, il provvedimento di ammonimento può essere sospeso ai fini del riesame quando risulti prima facie fondato sulle sole dichiarazioni della persona richiedente, senza elementi documentali, testimoniali o di altro tipo idonei a corroborarle.
  • Il riesame cautelare deve assicurare sia la considerazione effettiva delle osservazioni dell’interessato sia la completezza dell’istruttoria posta a fondamento del provvedimento di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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