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Legge

L.R. Molise 6/2000

Legge forestale della Regione Molise

Normativa regionaleL.R. Molise 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina tutela, gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli nel Molise: piano forestale regionale, interventi di rimboschimento e difesa idrogeologica, tagli boschivi pubblici e privati, prevenzione incendi, pascolo, transito nei boschi e Albo regionale delle imprese boschive. Molte previsioni organizzative e finanziarie si applicano in modo permanente, mentre alcuni termini riguardano piani e regolamenti da adottare entro scadenze iniziali ormai superate.

Disciplina forestale regionale del Molise

Legge forestale della Regione Molise

La legge stabilisce il quadro regionale per la conservazione, il miglioramento e l’utilizzazione del patrimonio forestale e silvo-pastorale del Molise. Disciplina pianificazione, interventi, tagli boschivi, pascolo, difesa fitosanitaria e antincendio, nonché l’Albo delle imprese boschive.

Finalità e ambito della disciplina

Il provvedimento mira a coniugare sviluppo economico e sociale, tutela ambientale e gestione produttiva del bosco. Le finalità comprendono:

  • conservazione, miglioramento e ampliamento dei boschi;
  • incremento della produzione legnosa e valorizzazione paesaggistica;
  • difesa del suolo e sistemazione idraulico-forestale;
  • prevenzione incendi e contrasto delle cause avverse;
  • conservazione e miglioramento dei pascoli;
  • massima occupazione della manodopera in relazione alle realtà territoriali.

La disciplina opera nel territorio della Regione Molise.

Interventi forestali programmati

Per raggiungere gli obiettivi, la legge prevede interventi di pianificazione e gestione forestale, tra cui:

  • Piano e inventario forestale regionale;
  • ampliamento delle superfici forestali con imboschimenti protettivi e produttivi;
  • sistemazione idraulico-forestale di corsi d’acqua, pendici e dune litorali;
  • tutela di zone umide e lacuali;
  • produzione vivaistica e controllo del commercio di semi e piante da rimboschimento;
  • prevenzione incendi, malattie e altre cause avverse;
  • miglioramento della fruibilità con aree attrezzate e sentieri silvo-pastorali;
  • bonifica montana e recupero di aree dissestate, cave dismesse, discariche abbandonate e aree di interesse ambientale;
  • arredo verde di scarpate, svincoli, aree rifiuti e depuratori;
  • verde pubblico, biodiversità, ecosistemi, prodotti legnosi e sottobosco, aree naturali protette.

Pianificazione regionale e coordinamento

Il Piano forestale regionale deve essere approvato entro diciotto mesi dalla pubblicazione della legge ed è soggetto a revisione quinquennale. Il Programma degli interventi è redatto annualmente in base alle priorità del Piano e ai flussi finanziari.

È istituita una Conferenza permanente per la programmazione forestale, organo consultivo dell’Assessorato alle foreste, con funzioni di coordinamento dei flussi finanziari e armonizzazione dei programmi. Vi partecipano i Presidenti degli enti con competenze forestali, o loro delegati, oltre ai rappresentanti delle parti sociali, delle cooperative, delle organizzazioni agricole più rappresentative e delle associazioni ambientaliste.

Commissione tecnica forestale

La Commissione tecnica forestale, costituita con deliberazione della Giunta regionale, coordina tecnicamente gli interventi previsti dalla legge. È presieduta dal Presidente della Giunta o da un delegato e comprende dirigenti regionali competenti, un rappresentante dell’ente territoriale interessato, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato e due rappresentanti delle imprese boschive.

La Commissione:

  • decide sulle iscrizioni, sospensioni, cancellazioni e reintegrazioni dell’Albo delle imprese boschive;
  • può avvalersi di esperti o consulenti esterni, con parere scritto entro 20 giorni;
  • ha segreteria e tenuta atti affidate alla struttura regionale competente;
  • opera a titolo onorifico, con solo rimborso spese e indennità chilometrica per i componenti residenti fuori dal capoluogo.

Definizione di bosco e superfici escluse

La legge definisce bosco ogni superficie coperta da specie legnose forestali arboree o arbustive, naturali o artificiali, in qualunque stadio di sviluppo. Mantengono la qualifica di bosco anche le superfici private prive di copertura forestale per qualsiasi causa.

Sono considerati bosco anche:

  • castagneti da frutto;
  • popolamenti ripari e rupestri;
  • vegetazione dunale litoranea;
  • radure inferiori a 2.000 mq;
  • radure di qualsiasi superficie, se larghe meno di 20 metri;
  • impianti arborei di specie autoctone realizzati con vincolo di destinazione a bosco.

Non sono invece considerati bosco, tra l’altro:

  • aree inferiori a 2.000 mq se distanti almeno 70 metri da altre superfici boscate;
  • pioppeti artificiali;
  • noccioleti e noceti da frutto;
  • colture legnose a rapido accrescimento o per legname pregiato e impianti con vincolo di età/turno di utilizzazione;
  • filari e fasce di piante larghe fino a 20 metri;
  • terreni abbandonati, cespugliati, pascoli e prati con copertura forestale non superiore al 25%;
  • giardini e parchi urbani;
  • popolamenti arbustivi o arborei sui tratturi.

Per specifiche esigenze ambientali o biologiche, la Giunta regionale può assoggettare alla disciplina forestale anche superfici normalmente escluse.

Gestione dei beni silvo-pastorali e piani di assestamento

I beni silvo-pastorali devono essere gestiti secondo i Piani di assestamento forestali. Per superfici forestali inferiori a 100 ettari, la gestione avviene mediante Piani di taglio fondati su un documento di ricognizione e verifica delle proprietà boscate.

Nei piani predisposti dagli enti possono essere inclusi boschi privati, se i proprietari lo richiedono espressamente e accettano i conseguenti obblighi. È ammessa la costituzione di consorzi forestali tra privati o tra privati ed ente pubblico per redazione e gestione del piano.

In assenza di piano, le utilizzazioni boschive sono consentite solo nei limiti delle norme comuni. I Piani di assestamento sono considerati piani di ambito e hanno lo stesso effetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

La Regione contribuisce alle spese di redazione nei limiti stabiliti nei programmi di intervento. La Commissione tecnica verifica la compatibilità degli interventi con la conservazione e il ripristino della flora e della fauna. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta doveva approvare regolamento tecnico-amministrativo e prezzario per la compilazione dei piani; si tratta di un termine originario, oggi esaurito.

Taglio dei boschi pubblici e privati

Per i boschi pubblici, le utilizzazioni previste dal piano di taglio o di assestamento devono essere eseguite sulla base di un progetto di taglio (martellata) redatto da professionista abilitato o funzionario competente dell’ente proprietario o gestore.

Le matricine e le piante da abbattere devono essere contrassegnate con martello forestale. Il tecnico progettista assegna anche le aree per carbonizzazione, le piste di servizio e le piante inevitabilmente interessate dai lavori. Il valore del danno deve essere quadruplicato per la parte ritenuta evitabile in collaudo.

L’ente deve accertare la regolare esecuzione dei lavori. Martellata, assegno e accertamento finale vanno comunicati al Corpo forestale dello Stato almeno dieci giorni prima, per eventuali controlli.

Per ogni introito derivante dalla gestione dei beni forestali va accantonato almeno il 10% in un apposito capitolo dell’ente gestore, da destinare alla cura del patrimonio forestale, ai piani di gestione, ai rimboschimenti protettivi con specie autoctone e al recupero di manufatti di interesse paesaggistico-culturale. I depositi ancora attivi presso la Camera di commercio relativi a tale finalità devono essere trasferiti all’ente.

Per i privati che intendono tagliare boschi è prevista una comunicazione preventiva di 30 giorni a Comune, Comunità montana e Corpo forestale dello Stato, con indicazione tecnica delle piante, della superficie e della particella catastale. Dalla comunicazione decorre un termine di due anni per effettuare il taglio.

Norme comuni sui tagli e sulla conversione dei cedui

Tutti i tagli devono rispettare i piani di assestamento; in mancanza, si applicano la legge e le prescrizioni di massima e polizia forestale.

Per i boschi pubblici privi di piano di assestamento vigente sono ammessi tagli oltre 15 ettari, purché non si superi la media dell’ultimo decennio. Per boschi pubblici e privati senza piano sono possibili tagli di utilizzazione fino a 15 ettari complessivi di proprietà, comprese le tagliate effettuate nei tre anni precedenti.

I cedui puri o misti a prevalenza di faggio o specie quercine, di età superiore a 30 anni e in stazione favorevole, devono essere convertiti ad alto fusto. Se la stazione non consente l’intervento, o nei boschi inferiori a un ettaro inseriti in complessi più ampi a ceduo, la conservazione del governo a ceduo richiede autorizzazione della Commissione tecnica forestale.

Non è dovuta l’autorizzazione paesaggistica richiamata dalla legge n. 1497/1939 per una serie di interventi forestali, tra cui:

  • interventi previsti nei piani di cui all’art. 6;
  • tagli colturali e tagli eseguiti in conformità alla legge regionale;
  • operazioni silvo-colturali e taglio dei cedui con rilascio di matricine;
  • tagli a raso autorizzati dalla Commissione per motivi colturali;
  • interventi sui boschi danneggiati da incendi;
  • opere di miglioramento, conversione, diradamento, difesa forestale e regimazione delle acque;
  • piccoli manufatti di consolidamento e opere di bioingegneria;
  • manutenzione di piste forestali esistenti;
  • realizzazione di piste di servizio a fondo naturale, larghe al massimo 3 metri, con ripristino finale del terreno.

Realizzazione degli interventi e occupazione

Gli enti delegati dalla legge regionale n. 29/1999 devono promuovere la redazione dei piani di assestamento e predisporre un programma di interventi coerente con il Piano forestale regionale, dando priorità a difesa fitopatologica, ambientale e idrogeologica.

Gli interventi devono essere realizzati prioritariamente in economia, con diritto di precedenza nell’assunzione, secondo il CCNL di settore, per la manodopera che abbia già maturato tale diritto nei lavori regionali. È inoltre possibile l’affidamento ai soggetti indicati dalla normativa statale richiamata.

Gli interventi devono garantire almeno 151 giornate lavorative pro capite su base annua.

Per imboschimenti e interventi forestali su terreni gravati da uso civico o per altre opere richiamate, non si applicano le procedure della legge regionale n. 6/1980 né l’autorizzazione per trasformazione di terreni saldi o movimento di terra prevista dal R.D. n. 1126/1926. La legge consente anche interventi di verde urbano e aree attrezzate, se compatibili con la gestione forestale.

Pascolo nei terreni forestali e post-incendio

Ai fini della legge, i pascoli sono terreni a manto erboso, anche parzialmente arborati o cespugliati, destinati stabilmente alla produzione foraggera mediante pascolamento. Sono superfici pascolive anche le aree boscate utilizzabili per il pascolo nel rispetto delle prescrizioni forestali.

L’esercizio del pascolo deve conformarsi al Piano di gestione o a un regolamento pascoli dell’ente; in mancanza, valgono le prescrizioni di massima e polizia forestale.

Nei terreni pascolivi e negli incolti produttivi percorsi da incendio il pascolo è vietato per 12 mesi dalla verifica dell’evento. Nei terreni boscati percorsi da incendio il divieto dura 8 anni e comunque fino a quando il novellame non raggiunga almeno 1 metro per gli ovini e 2,50 metri per bovini ed equini.

Divieti di transito e accesso

Sulle superfici boscate e sui pascoli degli enti è vietato il transito e la sosta di mezzi motorizzati, salvo autorizzazione dell’ente gestore per comprovati motivi di lavoro e, in via eccezionale, per sagre e feste popolari.

È vietato anche il transito sulle piste e strade forestali; il Comune deve apporre la segnaletica e regolare l’accesso ai soli soggetti autorizzati. Resta comunque consentito il transito dei mezzi necessari ai pubblici servizi, ai proprietari dei terreni confinanti e ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

Difesa fitopatologica e incendi

La Regione programma e sostiene la prevenzione e la cura dei danni provocati da parassiti, malattie e altre cause, anche con il supporto degli enti delegati e di strutture pubbliche o private.

La difesa dagli incendi segue il Piano regionale antincendio e il Piano antincendio annuale approvato dal Consiglio regionale. Nei boschi percorsi da incendio o danneggiati da cause meteoriche e biologiche, nonché nelle radure che restano dopo il taglio di utilizzazione, è vietato qualsiasi insediamento edilizio o mutamento di destinazione d’uso.

Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente

La legge abroga espressamente la parte indicata dell’art. 4 della legge regionale n. 16/1994 relativa al taglio raso di superfici superiori a un ettaro nei boschi cedui. Inoltre sostituisce tutte le norme incompatibili contenute nei principali testi statali richiamati in materia forestale e di polizia forestale.

Albo regionale delle imprese boschive

È istituito l’Albo regionale delle imprese boschive. L’iscrizione è obbligatoria per le imprese con sede in Molise che intendono partecipare alle gare per l’acquisto di materiali legnosi venduti da enti pubblici; le imprese con sede in altre regioni possono partecipare se in regola con la normativa della propria regione.

Il certificato di iscrizione è rilasciato dal dirigente regionale competente entro 60 giorni dalla richiesta, ha validità annuale e vale anche come certificato di idoneità forestale.

L’Albo è suddiviso in:

  • classe A: richiede, nei tre anni precedenti, almeno 906 giornate lavorative e utilizzazioni per almeno 100.000 euro, anche da privati;
  • classe B: richiede, nei tre anni precedenti, almeno 1.359 giornate lavorative e utilizzazioni da enti pubblici per almeno 200.000 euro.

Le imprese di classe A possono concorrere per lotti fino a 100.000 euro; quelle di classe B possono concorrere per qualsiasi lotto.

Requisiti, controlli, sospensione e cancellazione dall’Albo

Per l’iscrizione le imprese devono presentare domanda alla Commissione tecnica forestale con dichiarazioni sostitutive relative a:

  • iscrizione alla CCIAA come impresa boschiva;
  • residenza del titolare o rappresentante legale;
  • assenza di condanne nel casellario giudiziale;
  • regolarità contributiva;
  • disponibilità di mezzi meccanici idonei;
  • assenza di procedure concorsuali;
  • requisiti di giornate lavorative e valore delle utilizzazioni previsti per la classe richiesta.

Devono inoltre allegare referenze bancarie sulla solidità economico-finanziaria e solvibilità. La Commissione verifica i requisiti, acquisisce informazioni su eventuali infrazioni e decide entro 60 giorni. L’iscrizione produce effetti con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

L’Albo è soggetto a revisione biennale; le imprese devono rinnovare gli adempimenti richiesti, salvo quelle iscritte da meno di sei mesi al momento della revisione.

La sospensione è disposta, tra l’altro, in caso di:

  • procedure fallimentari o analoghe;
  • procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo;
  • mancato pagamento delle rate del lotto boschivo;
  • mancato pagamento di sanzioni e penali entro 60 giorni dall’invito;
  • irregolarità retributive, previdenziali o assicurative;
  • negligenza nella conduzione delle utilizzazioni.

La cancellazione interviene, tra l’altro, quando l’impresa perde alcuni requisiti essenziali, non si sottopone alla revisione biennale, è dichiarata fallita, reitera condotte già sanzionate, negligenze nella conduzione, chiede la cancellazione o cessa l’attività. Le situazioni possono essere accertate dall’amministrazione regionale o segnalate dagli enti concedenti, dal Corpo forestale dello Stato e da altre autorità pubbliche.

Cessate le cause di sospensione, l’iscrizione si riattiva seguendo la procedura dell’art. 16-ter. Le imprese cancellate possono chiedere una nuova iscrizione solo dopo tre anni.

Ricorso in opposizione

Contro il diniego di iscrizione, la sospensione o la cancellazione è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione tecnica forestale entro 30 giorni dalla notifica, o dalla pubblicazione se successiva. Se il ricorso è accolto, la Commissione dispone l’iscrizione o reiscrizione con relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Disposizioni finanziarie e rinvio

Per l’esercizio finanziario 2000 gli oneri sono coperti con apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. Le entrate derivanti dalla vendita delle piante prodotte dai vivai regionali e gli altri introiti della gestione del demanio silvopastorale sono vincolati alla copertura degli oneri per la gestione ordinaria dei vivai forestali regionali.

Per quanto non previsto, si applica il R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni. La Giunta regionale era inoltre tenuta a elaborare entro sei mesi una proposta di legge sulle norme di polizia forestale e prescrizioni di massima; anche questo termine è ormai superato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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