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Legge

L.R. Molise 14/2000

Modifiche alla legge regionale n. 19/1995, ad oggetto: «Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale»

Normativa regionaleL.R. Molise 14/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina del 1995 sugli incentivi all’offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale, riducendo al 45% la misura del contributo per tutte le fattispecie interessate e prevedendo l’adeguamento ai limiti degli aiuti di Stato comunitari. Viene inoltre abrogato un comma dell’articolo 17 della legge del 1995. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei contributi per l’incentivazione turistica alberghiera e rurale

Modifica della disciplina sugli incentivi all’offerta turistica

La legge regionale interviene sulla legge regionale 3 maggio 1995, n. 19, che disciplina l’incentivazione dell’offerta turistica nei settori alberghiero e di turismo rurale. L’intervento è puntuale e riguarda la misura dei contributi e una disposizione dell’articolo 17 della normativa previgente, con efficacia nel territorio della Regione interessata.

Rideterminazione della misura del contributo

La modifica principale riguarda l’articolo 4 della legge regionale n. 19/1995. La percentuale del contributo, che in precedenza era differenziata per diverse lettere del comma 2, viene unificata e fissata al 45% per tutte le fattispecie richiamate.

In particolare:

  • vengono soppresse le diverse misure percentuali previste per le lettere a), b) e c);
  • la nuova misura uniforme è pari al 45%.

Adeguamento ai limiti degli aiuti di Stato

La legge aggiunge anche un ultimo comma all’articolo 4, stabilendo che la misura concreta del contributo sarà determinata, di volta in volta, entro i limiti prefissati e in adeguamento alle direttive e agli orientamenti C.E.E. in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Questo significa che l’erogazione resta subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti pubblici con finalità regionale, e che il contributo non può comunque superare i limiti previsti.

Abrogazione di una disposizione della legge del 1995

Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 19/1995. Il testo fornito non specifica il contenuto di tale comma, ma la sua soppressione elimina quella previsione dall’assetto normativo vigente.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 38 dello Statuto regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Valutazione di attualità

L’atto non risulta deprecato in sé perché modifica una disciplina di settore ancora comprensibile e potenzialmente rilevante sul piano sistematico; tuttavia il suo contenuto è limitato a una modifica puntuale di una legge del 1995, da leggere insieme alla normativa successiva eventualmente intervenuta.

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