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Legge

L.R. Molise 10/2000

Disciplina del sistema regionale di protezione civile

Normativa regionaleL.R. Molise 10/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza il sistema molisano di protezione civile: prevenzione, programmazione, soccorso, emergenze, volontariato, ruoli di Regione, province, comuni e comunità montane, oltre a fondo e strumenti finanziari. Prevede una futura Agenzia regionale e disciplina l’operatività in coerenza con la normativa statale allora vigente; resta oggi in gran parte storica, ma utile per ricostruzioni normative.

Disciplina del sistema regionale di protezione civile del Molise

Disciplina del sistema regionale di protezione civile del Molise

La legge definisce l’assetto della protezione civile regionale in Molise, integrandola con il Servizio nazionale e distribuendo funzioni tra Regione, enti locali e altre strutture operative. La disciplina riguarda prevenzione, pianificazione, soccorso, gestione dell’emergenza, volontariato e risorse finanziarie.

Finalità, ambito e tipologia dei rischi

La Regione Molise partecipa al Servizio nazionale di protezione civile per tutelare vita, beni, insediamenti e ambiente dai danni o pericoli derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi. Gli eventi sono ricondotti a tre livelli: eventi gestibili dal Comune con mezzi ordinari; eventi che richiedono l’intervento coordinato di più enti; eventi di particolare intensità ed estensione da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari dello Stato, d’intesa con la Regione e gli enti interessati.

I principali rischi considerati sono:

  • idrogeologici, con frane e alluvioni;
  • sismici;
  • industriali da sostanze pericolose;
  • incendi boschivi e incendi, quando assumono rilevanza di protezione civile;
  • altre calamità presenti sul territorio regionale.

Funzioni regionali di previsione, prevenzione e soccorso

La Regione predispone programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali. Svolge inoltre funzioni unitarie di livello regionale, tra cui:

  • soccorso alle popolazioni sinistrate e prima assistenza;
  • interventi urgenti nelle crisi determinate da eventi di tipo “b”;
  • indirizzi per i piani provinciali di emergenza;
  • interventi necessari e indilazionabili per il ritorno alla normalità;
  • spegnimento degli incendi boschivi, con esclusione del soccorso tecnico urgente con mezzi aerei, riservato allo Stato;
  • organizzazione e utilizzo del volontariato.

La Regione cura anche le intese con lo Stato per i compiti indicati dal decreto legislativo n. 112/1998.

Collaborazione interregionale e volontariato

La Regione può partecipare, su richiesta e previa intesa con gli organi statali e le regioni interessate, a iniziative di protezione civile fuori dal proprio territorio e favorisce, nel proprio ambito, il coordinamento delle iniziative di solidarietà promosse da altre regioni. Può inoltre stipulare intese preventive con altre regioni per attività comuni di previsione, prevenzione ed emergenza.

Il volontariato è riconosciuto come espressione di solidarietà sociale e componente essenziale della protezione civile. L’attività è gratuita e si svolge in collaborazione con gli enti competenti. La Regione può contribuire alle iniziative delle organizzazioni di volontariato, coprendo anche assicurazioni, controlli sanitari e spese connesse alla sicurezza; dà priorità ai progetti gestiti in forma associata e promuove formazione, addestramento e, se necessario, comodato gratuito di mezzi e attrezzature.

Albo regionale del volontariato

È istituito presso la struttura regionale competente l’Albo regionale del volontariato di protezione civile, articolato per competenze professionali e specialità, a livello regionale e comunale. Le modalità di iscrizione, i rapporti con l’amministrazione e gli obblighi derivanti dall’iscrizione sono demandati a deliberazione di Giunta da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. La Regione favorisce anche la partecipazione di associazioni non iscritte ma presenti negli elenchi nazionali previsti dalla normativa sul volontariato e sulla protezione civile.

Programmazione regionale di previsione e prevenzione

I programmi regionali di previsione riguardano raccolta e analisi dei dati sul territorio, studi sui fenomeni potenzialmente calamitosi, valutazione delle condizioni sociali e strutturali rilevanti e definizione delle mappe dei rischi. I programmi di prevenzione comprendono la programmazione delle opere pubbliche prioritarie, le misure normative, amministrative e tecniche, l’adeguamento del patrimonio edilizio, esercitazioni periodiche, informazione alla popolazione, formazione del personale, proposte normative, studi tecnici e indirizzi per acquisire mezzi, materiali e scorte da mettere a disposizione degli enti operativi.

La Giunta regionale stabilisce le priorità e può approvare programmi parziali o limitati a singole aree. In attesa dell’adozione dei programmi, può autorizzare il Servizio regionale ad avviare le attività più urgenti.

Pianificazione territoriale e priorità delle opere

I programmi di previsione e prevenzione possono contenere prescrizioni e limiti per la pianificazione urbanistica comunale, con vincoli di destinazione o interventi preventivi. I comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici entro cinque mesi dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale regionale; in caso di inerzia, la Giunta può adottare i provvedimenti sostitutivi previsti dalla normativa urbanistica.

Gli esiti degli studi sui rischi e sul fabbisogno di opere preventive possono essere approvati autonomamente dalla Giunta regionale e notificati agli uffici regionali, enti strumentali, comuni, province, comunità montane e ASL. Tali determinazioni devono essere considerate prioritarie nella programmazione delle opere pubbliche.

Organismi regionali di protezione civile

Per assicurare l’esercizio delle funzioni regionali la legge istituisce tre organismi: Comitato regionale di protezione civile, Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e per le emergenze, Sala operativa regionale.

Il Comitato regionale è organo consultivo permanente, con composizione ampia e rappresentativa di Regione, enti locali, strutture statali, volontariato, professioni tecniche e altri soggetti rilevanti. Formula pareri e proposte su programmi e attività; resta in carica tre anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il Comitato operativo regionale è lo strumento di direzione unitaria delle emergenze: valuta informazioni e richieste dalle zone colpite, coordina gli interventi dei settori interessati, elabora programmi esecutivi e propone iniziative regionali. È attivato dal dirigente del servizio su autorizzazione del Presidente o Assessore delegato quando si verifica un evento calamitoso.

La Sala operativa regionale è la sede tecnica per raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo; è posta alle dirette dipendenze del dirigente del servizio e presidiata per 24 ore da personale regionale.

Organizzazione interna della Regione

Il Presidente della Giunta regionale assicura la direzione unitaria delle attività di protezione civile regionali e il raccordo con Stato, province, comuni, comunità montane e altre componenti operative. Tra i suoi compiti rientrano studi e ricerche sui rischi, predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, attuazione degli interventi per gli eventi di tipo “b”, richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per eventi di tipo “c” e attuazione degli interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In caso di catastrofe o grave calamità, se delegato dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta esercita funzioni commissariali nei limiti della delega.

La Regione si avvale di un Servizio per la protezione civile, struttura speciale della Presidenza, dotata di autonomia organizzativa. La legge prevede anche la possibile assunzione, tramite corso-concorso, di operatori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili inerenti prevenzione e previsione dei rischi.

Convenzioni, studi, piccoli interventi e formazione

Per ricerche, indagini e studi, la Regione deve avvalersi prioritariamente, tramite convenzioni o incarichi, degli operatori già impegnati in lavori socialmente utili; può inoltre ricorrere a università, istituti di ricerca, organi tecnici dello Stato, imprese specializzate e istituzioni scientifiche.

Sono previste convenzioni anche con imprese pubbliche e private per assicurare l’esecuzione tempestiva di lavori urgenti e la disponibilità di attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato. Le società cooperative sono considerate specializzate se impiegano almeno due terzi di personale con comprovata esperienza in servizi di protezione civile.

La legge consente inoltre piccoli interventi preventivi per eliminare pericoli imminenti connessi a dissesto idrogeologico o altre cause naturali, nel limite di spesa annuo pari a lire 200.000.000, dopo sopralluogo dei tecnici del servizio.

Regione ed enti locali promuovono attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica sulle problematiche dei disastri, con oneri a carico della Regione.

Gestione delle emergenze e stato di crisi

In presenza di emergenze accertate, la Regione assicura allertamento costante, coordinamento e supporto alle funzioni regionali di assistenza, ripristino della viabilità, acquedotti e altre opere pubbliche, oltre all’assistenza tecnica e professionale dei propri servizi settoriali.

Il Presidente della Giunta, o il dirigente responsabile, è autorizzato ad adottare procedure contrattuali d’urgenza per lavori, beni, servizi e mezzi necessari al soccorso.

Quando il sindaco segnala l’emergenza, il Servizio di protezione civile acquisisce rapidamente le informazioni e, se necessario, effettua accertamenti e sopralluoghi anche con la collaborazione di altri servizi regionali. Sulla base delle risultanze, il dirigente informa il Presidente o Assessore delegato, che decide se attivare il servizio, il Comitato operativo e la Sala operativa, oppure promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza, o ancora assicurare il concorso regionale nelle emergenze di tipo “b”.

Nei casi di eventi di notevole vastità, il servizio coordina anche la rilevazione sistematica dei danni a livello comunale, con la partecipazione dei servizi tecnici provinciali e delle comunità montane.

Ruolo di province, comuni, comunità montane, ASL ed enti regionali

Le province attuano le attività di revisione e prevenzione dei rischi previste dai programmi regionali, predispongono i piani provinciali di emergenza, realizzano gli interventi previsti in tali piani previa intesa con la Regione, raccolgono e aggiornano i dati sui rischi e vigilano sui servizi urgenti di protezione civile. Concorrono anche alla programmazione regionale.

I comuni raccolgono i dati utili, attuano le attività di previsione e prevenzione, adottano i provvedimenti per i primi soccorsi e per l’emergenza, predispongono i piani comunali o intercomunali di emergenza, attivano i primi soccorsi e utilizzano il volontariato locale. La Regione deve fornire collaborazione tecnica e organizzativa.

Le comunità montane esercitano le funzioni comunali associate e coordinano il proprio piano pluriennale di sviluppo con la programmazione di protezione civile. Devono valorizzare il loro contributo tecnico e organizzativo in particolare per rischio idrogeologico e incendi boschivi.

Le Aziende sanitarie locali concorrono con servizi di pronto soccorso, trasporto d’urgenza, assistenza generica e specialistica, nuclei operativi di soccorso e iniziative informative sui rischi ambientali e sanitari. Il coordinamento avviene tramite un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e piani per le emergenze interospedaliere.

Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla protezione civile mettendo a disposizione tecnici, attrezzature e mezzi secondo specifiche convenzioni e direttive del Presidente o Assessore delegato.

Finanziamento, fondo e gestione delle risorse

Gli oneri sono coperti mediante il Fondo regionale per la protezione civile, iscritto al bilancio regionale. Le leggi di bilancio determinano le quote di spesa per ciascun esercizio e le eventuali entrate provenienti da altri soggetti pubblici o privati. Se durante l’esercizio è dichiarato lo stato di emergenza per una grave calamità, è possibile integrare la dotazione del capitolo di spesa.

Al fondo possono contribuire anche enti locali e altri enti pubblici. In caso di raccolta popolare di denaro, il Presidente o Assessore delegato può aprire un conto corrente dedicato, sentito il Comitato regionale. Le risorse e i beni raccolti sono utilizzati secondo gli indirizzi del Comitato e le determinazioni del dirigente del servizio, che cura anche la catalogazione e custodia dei beni offerti.

La Giunta gestisce ordinariamente il Fondo e può delegare competenze al dirigente del servizio. In caso di emergenza o calamità, il Presidente o Assessore delegato può disporre erogazioni urgenti, anche in più soluzioni, per soccorsi, beni, servizi o ristoro parziale dei disagi; può inoltre delegare la gestione del Fondo al dirigente.

Cessioni gratuite, contratti urgenti e aperture di credito

La Giunta può cedere gratuitamente agli enti locali colpiti da catastrofi o calamità naturali beni mobili registrati, prefabbricati, ricoveri di fortuna, mezzi, attrezzature, arredi e materiali acquistati con risorse del Fondo, se ritenuti necessari al soccorso.

I contratti stipulati per situazioni di emergenza dichiarata sono qualificati come urgenti ai fini delle modalità di acquisizione di beni e servizi. Le procedure sono curate dal Servizio per la protezione civile; il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta o dal dirigente delegato e diventa perfetto ed esecutivo con la sottoscrizione delle parti.

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Giunta può disporre aperture di credito fino al 50% della disponibilità del Fondo, senza limiti di importo e oggetto, a favore di dirigenti o funzionari del servizio appositamente individuati. I soggetti autorizzati rendono conto delle spese almeno semestralmente.

Disposizioni finali e regime di efficacia

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la legge. Gli oneri per l’esercizio 2000 sono coperti dalla legge di bilancio o da successiva variazione; per gli esercizi successivi mediante le leggi di bilancio.

L’effettivo esercizio di alcune funzioni regionali e locali è subordinato alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse e alla ripartizione delle spese mediante DPCM ai sensi della legislazione statale richiamata.

La legge prevede, con successiva legge di riordino, la costituzione di un’Agenzia molisana per la protezione civile dotata di personalità giuridica e autonomia organizzativa, regolamentare, finanziaria, patrimoniale e contabile; alla Giunta è richiesto entro tre mesi uno studio-progetto per la sua istituzione.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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