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Ordinanza

Ordinanza n. 9813/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto datato 21 aprile 2026, prot. 14876 del 22 aprile 2026, a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, notificato in data 23 aprile 2026, con cui è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il presupposto preavviso di diniego N. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/315021 del 18 marzo 2026, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a ottenere l'assegnazione temporanea per la durata di anni tre ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso la Questura di Messina o i Commissariati distaccati di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto; e per il conseguente ordine al Ministero dell'Interno di disporre la richiesta assegnazione temporanea.

Giustizia amministrativa202604911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto da preavviso di diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea, per la durata di tre anni, presso la Questura di Messina o i Commissariati distaccati di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendone la sospensione e l'annullamento, nonché l'accertamento del diritto all'assegnazione e l'ordine all'amministrazione di disporla. Dal testo emerge che il diniego era stato motivato, almeno in parte, dalla grave carenza di Ufficiali di polizia giudiziaria presso la Questura di Roma e che la ricorrente aveva evidenziato una peculiare condizione personale. Il provvedimento non riporta in dettaglio tutti i motivi di illegittimità dedotti, ma il giudice ha ritenuto necessari chiarimenti istruttori sulla situazione degli organici, sulla specifica qualifica della ricorrente, sulla carenza riguardante il Commissariato di pubblica sicurezza Romanina, sull'eventuale sopravvenuto superamento o attenuazione della carenza mediante assunzioni o trasferimenti e sul pregiudizio concretamente derivante dal trasferimento temporaneo.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né la domanda di annullamento e di accertamento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, imponendo il deposito, entro quaranta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata. La relazione dovrà indicare la situazione organica complessiva e quella relativa alla qualifica della ricorrente, sia nella sede attuale sia nelle sedi richieste; chiarire la consistenza e l'attualità della carenza di Ufficiali di polizia giudiziaria, anche presso il Commissariato Romanina; precisare se tale carenza sia stata o possa essere colmata mediante assunzioni o trasferimenti; descrivere il pregiudizio per l'ufficio derivante dal trasferimento e spiegare perché non sarebbe possibile fronteggiarlo con misure organizzative idonee a garantire gli standard di servizio, tenendo conto della situazione personale rappresentata dalla ricorrente. L'amministrazione dovrà inoltre depositare eventuali provvedimenti medio tempore adottati, compreso un eventuale riesame in autotutela. La ricorrente è stata onerata di notificare l'ordinanza anche presso la sede effettiva dell'amministrazione. È stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Disposto anche l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza della dipendente, ma l'ordinanza non ne definisce in via conclusiva presupposti o limiti applicativi; il giudice acquisisce elementi per valutare il diniego e il bilanciamento con le esigenze organizzative dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità della ricorrente

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti della parte interessata

    Richiamati insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un diniego di assegnazione temporanea di un dipendente pubblico dipende dalla consistenza effettiva delle esigenze organizzative dell'amministrazione, il giudice può disporre una relazione documentata sulla situazione degli organici, riferita sia alla sede di provenienza sia alle sedi richieste e sia all'organico complessivo sia alla specifica qualifica dell'interessato.
  • La motivazione fondata su una carenza di personale deve essere verificata con riferimento alla sua consistenza concreta, alla specifica posizione professionale interessata, alla sede organizzativa coinvolta e alla sua attualità al momento della decisione giudiziale.
  • Nel valutare il pregiudizio organizzativo derivante dall'assegnazione temporanea, l'amministrazione deve chiarire non solo l'esistenza della carenza di personale, ma anche le conseguenze concrete del trasferimento e l'impossibilità di fronteggiarle mediante adeguate misure organizzative alternative.
  • In presenza di circostanze sopravvenute, l'amministrazione può essere onerata di depositare gli eventuali provvedimenti medio tempore adottati, incluso un eventuale riesame in autotutela, affinché il giudice possa decidere sulla base della situazione aggiornata.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

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