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Legge

L.R. Veneto 28/2016

Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 28/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto afferma l’applicazione della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali al popolo veneto e alle comunità cimbre e ladine, prevedendo criteri attuativi demandati alla Giunta, un soggetto per la raccolta delle dichiarazioni di appartenenza e il monitoraggio regionale. Non contiene una durata limitata, ma disciplina un meccanismo tuttora collegato all’attuazione della Convenzione.

Applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel Veneto

Applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel Veneto

La legge regionale del Veneto disciplina il riconoscimento e l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei diritti previsti dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Il testo si concentra sul popolo veneto e sulle comunità ad esso storicamente, culturalmente o linguisticamente collegate.

Soggetti e ambito soggettivo

La legge afferma che al popolo veneto, come richiamato dallo Statuto regionale, spettano i diritti previsti dalla Convenzione quadro ratificata con legge statale n. 302 del 1997.

Sono ricompresi nella minoranza nazionale veneta anche:

  • le comunità legate storicamente, culturalmente o linguisticamente al popolo veneto, anche se situate fuori dal territorio regionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali;
  • le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, già riconosciute dalla legge regionale n. 73 del 1994.

Ambito di applicazione

La disciplina regionale si applica a tutti gli ambiti previsti dalla Convenzione quadro. La legge demanda alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la definizione dei criteri e delle modalità applicative della Convenzione.

Tale attività deve avvenire senza oneri a carico della Regione.

Esercizio del diritto di appartenenza alla minoranza

Per garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, la legge prevede la costituzione, presso la Giunta regionale, di un’“Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete”.

A questo soggetto è affidata la raccolta e la valutazione delle dichiarazioni spontanee di appartenenza.

La Giunta regionale svolge un’attività di monitoraggio sulle funzioni svolte da tale aggregazione.

Aspetti finanziari

Le spese relative all’attuazione della legge nel territorio regionale sono poste a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla. Il testo richiama, a supporto di tale impostazione, anche quanto stabilito dalla Carta europea dell’autonomia locale, con eventuale perequazione da parte dell’amministrazione centrale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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