Sentenza del 25/05/2016 n. 3338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Diritto alla detrazione - Omessa od irregolare tenuta dei registri contabili - Sussistenza condizioni sostanziali -Onere della prova del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che, quando il contribuente non rispetta gli obblighi formali e contabili previsti per la detrazione IVA, grava su di lui l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni sostanziali del diritto, quali l’effettiva esistenza delle operazioni, la loro inerenza e la riferibilità all’attività economica. In mancanza di tale prova, la detrazione può essere negata. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di omessa o irregolare tenuta dei registri contabili. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di poter beneficiare della detrazione sulla base della sussistenza effettiva delle operazioni e delle condizioni sostanziali previste dalla normativa, nonostante le irregolarità formali e contabili.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla disciplina dell’imposta; le irregolarità contabili possono incidere sull’esercizio del diritto quando il contribuente non riesca a dimostrare tali condizioni.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi dello stesso. Pertanto, in caso di registri omessi o irregolari, spetta al contribuente dimostrare i presupposti sostanziali della detrazione IVA.
Massime di principio
- La detrazione IVA non dipende esclusivamente dagli adempimenti formali, ma le irregolarità contabili trasferiscono sul contribuente un onere probatorio più gravoso.
- In presenza di registri omessi o irregolari, il contribuente deve fornire documentazione alternativa e attendibile che dimostri l’effettività, l’inerenza e la riferibilità delle operazioni all’attività d’impresa o professionale.
- La mancata prova delle condizioni sostanziali può comportare il diniego della detrazione, anche se le operazioni sono astrattamente compatibili con l’attività esercitata.
- La regolarità della contabilità è quindi essenziale: gli errori formali non determinano necessariamente la perdita automatica del diritto, ma rendono indispensabile una prova sostanziale particolarmente rigorosa.
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