Prescrizioni del Garante n. 126 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che S.M. Trattamento Acqua ha svolto campagne promozionali e contatti telefonici per la vendita di depuratori d’acqua senza un’idonea base giuridica, con liste di contatti provenienti da soggetti terzi non adeguatamente verificati e con utilizzo di numerazioni non iscritte al ROC. L’Autorità ha inoltre rilevato la mancata formalizzazione dei ruoli ex art. 28 GDPR nei rapporti con Flamel e Z1on e l’omesso riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR. È stato disposto il divieto di ulteriori trattamenti illeciti, l’ingiunzione a completare le misure organizzative e l’obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
S.M. Trattamento Acqua: illecito trattamento e telemarketing senza base giuridica, ruoli non formalizzati e mancato riscontro all’istanza di accesso
S.M. Trattamento Acqua: telemarketing illecito, ruoli non formalizzati e mancato riscontro ai diritti
Il provvedimento riguarda l’impresa individuale S.M. Trattamento Acqua, destinataria di un procedimento avviato a seguito di due reclami relativi a contatti telefonici promozionali indesiderati e al mancato riscontro a un’istanza di accesso. L’istruttoria ha riguardato una campagna di lead generation e teleselling per la vendita di depuratori d’acqua, affidata a Flamel e con l’intervento di un call center esterno.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Ufficio ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, a seguito dei reclami del 2025. Il reclamante lamentava:
- chiamate promozionali su utenza iscritta al RPO;
- acquisizione e utilizzo dei suoi dati per finalità di marketing;
- mancato riscontro a una richiesta ex art. 15 GDPR inviata al titolare il 3 dicembre 2024.
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha richiesto informazioni sia a S.M. Trattamento Acqua sia a Flamel, acquisendo documentazione relativa alla privacy policy, all’ordine di acquisto dei lead, alla fattura e ai riscontri difensivi delle parti.
Trattamenti esaminati e catena dei soggetti coinvolti
Dagli atti è emerso che S.M. Trattamento Acqua aveva commissionato a Flamel una campagna di marketing definita come servizio "chiavi in mano", comprendente ideazione della campagna, acquisizione di lead da fornitori terzi, verifica delle liste e lavorazione tramite call center esterni. Flamel ha indicato Wonderlead Global LTD come fornitore dei contatti, sostenendo che quest’ultima avesse raccolto i dati tramite un form online sul sito ilmegafono.info.
Il Garante ha tuttavia rilevato che il titolare non aveva formalizzato:
- la nomina di Flamel quale responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- l’eventuale designazione di Z1on quale sub-responsabile;
- adeguate autorizzazioni e istruzioni documentate.
L’Autorità ha inoltre sottolineato l’assenza di verifiche ex ante sulla scelta dei partner e di controlli ex post sul loro operato, richiamando i principi di accountability e la necessità di garantire la liceità dell’intera filiera del trattamento.
Violazioni contestate e valutazioni del Garante
Il Garante ha confermato la violazione di più disposizioni del GDPR e del Codice privacy:
- artt. 5, 6, 7 e 24 GDPR, nonché art. 130 Codice, per trattamenti privi di base giuridica e in assenza di misure adeguate a dimostrare la conformità;
- artt. 4, 5, 24 e 28 GDPR, per la non corretta individuazione e formalizzazione dei ruoli nella filiera promozionale;
- artt. 12 e 15-22 GDPR, per l’omesso riscontro all’istanza di accesso e la mancata predisposizione di procedure adeguate.
Sotto il profilo della base giuridica, l’Autorità ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare un consenso valido e verificabile. In particolare:
- i log e l’indicazione di IP, data e ora non sono stati considerati prova sufficiente della volontà dell’interessato;
- il reclamante ha contestato di non aver mai visitato il sito indicato e di non aver mai prestato consenso;
- non risultava adottato alcun meccanismo di verifica rafforzata, come il double opt-in.
Il Garante ha inoltre osservato che l’iscrizione dell’interessato al RPO, intervenuta nel luglio 2024, rendeva comunque non utilizzabili i precedenti consensi ai fini dei contatti promozionali successivi. Sono stati ritenuti illeciti anche i contatti effettuati con numerazioni non iscritte al ROC.
Mancato riscontro all’istanza dell’interessato
S.M. Trattamento Acqua ha ammesso di non aver riscontrato nei termini la richiesta di accesso del 3 dicembre 2024, ritenendo erroneamente che la gestione spettasse a Flamel. L’Autorità ha chiarito che il titolare resta sempre responsabile del riscontro alle richieste dell’interessato, a prescindere dal coinvolgimento di terzi.
L’adozione successiva di alcune misure correttive da parte del titolare è stata considerata utile, ma non idonea a escludere la responsabilità per la violazione già consumata.
Misure correttive, divieto e ingiunzioni
Accertata l’illiceità del trattamento, il Garante ha:
- dichiarato illecito il trattamento effettuato da S.M. Trattamento Acqua;
- ingiunto di completare il processo di adozione di misure idonee a garantire la conformità delle attività promozionali, incluse le verifiche sui partner commerciali e la corretta individuazione dei ruoli;
- disposto il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti in assenza di un’idonea base giuridica, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
- imposto, ai sensi dell’art. 157 Codice, la comunicazione all’Autorità entro 30 giorni delle iniziative intraprese.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Il testo precisa che, in pendenza di giudizio di opposizione, non è applicata la sanzione accessoria della pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
Profili di compliance evidenziati dal provvedimento
Il provvedimento valorizza alcuni principi operativi rilevanti per titolari e consulenti:
- il titolare resta responsabile dell’intera filiera del marketing, anche quando esternalizza attività a fornitori specializzati;
- i controlli documentali e le clausole di manleva non bastano senza verifiche sostanziali;
- per il telemarketing è essenziale documentare la liceità della raccolta dei contatti, la validità dei consensi e le verifiche sul RPO;
- è necessario predisporre procedure interne per la gestione dei diritti degli interessati e per l’individuazione/formalizzazione dei rapporti con responsabili e sub-responsabili.
Nel complesso, il Garante ha ritenuto la condotta particolarmente grave perché coinvolgeva una campagna rivolta a diverse centinaia di interessati e rifletteva una carenza strutturale di accountability nella gestione del trattamento.
Punti principali
Origine del procedimento e reclami
Il procedimento nasce da due reclami riguardanti chiamate commerciali indesiderate ricevute da un’utenza iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni, nonché dal mancato riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti. I reclami sono stati riuniti per connessione oggettiva e in parte soggettiva.
Filiera del trattamento e ruoli soggettivi
Dall’istruttoria è emerso che S.M. Trattamento Acqua aveva affidato a Flamel la gestione di una campagna di lead generation e teleselling, con ulteriore coinvolgimento del call center Z1on e di un list provider estero. Il Garante ha rilevato che non risultavano nomine formali ex art. 28 GDPR né autorizzazioni al sub-responsabile, né controlli adeguati sulla filiera.
Base giuridica, consenso e RPO
Le attività promozionali sono state ritenute prive di idonea base giuridica: i dati del reclamante risultavano acquistati da terzi, ma la documentazione prodotta non dimostrava in modo certo e verificabile un consenso valido, specifico e inequivoco. Inoltre, i contatti sono stati effettuati nonostante l’iscrizione dell’interessato al RPO e con numerazioni non iscritte al ROC.
Diritti dell'interessato e mancato riscontro
S.M. Trattamento Acqua ha ammesso di non aver risposto nei termini alla richiesta ex art. 15 GDPR, ritenendo erroneamente che dovesse occuparsene il partner commerciale. Il Garante ha invece ribadito che il riscontro compete sempre al titolare e che erano assenti procedure organizzative adeguate a garantire l’esercizio dei diritti.
Esiti del provvedimento
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento, ha ingiunto di completare le misure di conformità, ha vietato ulteriori trattamenti di dati acquisiti senza base giuridica e ha imposto la comunicazione entro 30 giorni delle iniziative adottate. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento, salvo la sospensione della sanzione accessoria in pendenza di opposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 26 feb 2026Prescrizioni del Garante n. 139 del 26/02/2026
- Provvedimento · 26 feb 2026Prescrizioni del Garante n. 117 del 26/02/2026
- Provvedimento · 26 feb 2026Prescrizioni del Garante n. 115 del 26/02/2026
- Provvedimento · 26 feb 2026Prescrizioni del Garante n. 136 del 26/02/2026
- Provvedimento · 26 feb 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 138 del 26/02/2026
- Provvedimento · 26 feb 2026Ordinanza ingiunzione o revoca n. 127 del 26/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →