L.R. Emilia-Romagna 3/2023
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna rappresentanza, partecipazione e sostegno degli enti del terzo settore, la cittadinanza attiva e i rapporti di amministrazione condivisa con le pubbliche amministrazioni. Prevede organi regionali, contributi, uso di beni pubblici, fondi per innovazione sociale e regole transitorie che sostituiscono le precedenti leggi regionali su APS e volontariato.
Promozione del terzo settore, amministrazione condivisa e cittadinanza attiva in Emilia-Romagna
Promozione del terzo settore, amministrazione condivisa e cittadinanza attiva in Emilia-Romagna
La legge definisce il quadro regionale per sostenere gli Enti del Terzo settore, la cittadinanza attiva e le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti sociali nel territorio dell’Emilia-Romagna. Essa si inserisce nel solco del Codice del Terzo settore e disciplina sia gli strumenti di rappresentanza e partecipazione sia i rapporti operativi di amministrazione condivisa.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione riconosce il valore sociale, civile ed economico del terzo settore, della cooperazione sociale, del volontariato, dell’impresa sociale, della promozione sociale e della mutualità. Promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e valorizza l’iniziativa autonoma per attività di interesse generale, anche a tutela di salute, lavoro, istruzione, cultura, coesione sociale e sviluppo sostenibile.
La legge qualifica l’amministrazione condivisa come modalità di co-costruzione delle politiche pubbliche fondata sulla sussidiarietà orizzontale. La Regione impegna inoltre le proprie strutture a coinvolgere la rappresentanza del terzo settore nella programmazione e pianificazione di competenza.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, con sede o ambito operativo in Emilia-Romagna. Restano fermi il rispetto delle norme di settore che regolano le singole attività di interesse generale e le discipline speciali regionali già vigenti, in particolare quelle sulla cooperazione sociale.
Organi e strumenti di rappresentanza del terzo settore
La legge istituisce un sistema articolato di rappresentanza e consultazione:
- riconoscimento dell’associazione degli ETS più rappresentativa in Emilia-Romagna come soggetto di rappresentanza unitaria;
- riconoscimento e promozione di organismi unitari provinciali di rappresentanza, costituiti liberamente dagli ETS iscritti al RUNTS;
- istituzione di un Consiglio regionale del Terzo settore, quale sede di confronto e concertazione con la Giunta;
- istituzione di un Osservatorio regionale del Terzo settore e sull’amministrazione condivisa;
- convocazione annuale dell’Assemblea regionale del Terzo settore.
Il Consiglio regionale del Terzo settore è composto dal Presidente della Giunta o suo delegato, da 14 componenti designati dall’associazione più rappresentativa, e da un rappresentante della Confederazione regionale dei CSV; partecipano anche altri invitati istituzionali. La partecipazione è gratuita. Il Consiglio dura fino all’insediamento della nuova Assemblea legislativa.
L’Osservatorio raccoglie dati, svolge analisi, monitora interventi e processi formativi, e può proporre forme di cooperazione con amministrazioni, enti di ricerca, CSV, fondazioni bancarie e ordini professionali. Anche la partecipazione all’Osservatorio è gratuita.
L’Assemblea regionale del Terzo settore è convocata annualmente e riunisce gli ETS iscritti al RUNTS con sede in regione; vi partecipano, come invitati, enti locali, aziende sanitarie e fondazioni bancarie. In tale sede la Giunta presenta un rapporto basato anche sulle elaborazioni dell’Osservatorio.
Ruolo dei CSV e delle reti associative
La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati in Emilia-Romagna e ne promuove le funzioni di supporto tecnico, formativo e informativo, anche per rafforzare il volontariato e il protagonismo giovanile. I CSV collaborano con gli organismi unitari e con l’Osservatorio regionale.
Sono inoltre valorizzate le articolazioni regionali delle reti associative nazionali, considerate soggetti idonei a rappresentanza, coordinamento e supporto degli associati. Tra le funzioni promosse vi sono il coordinamento delle istanze, la circolazione di informazioni, l’attuazione di azioni di sistema, progetti innovativi e attività di consulenza tecnica.
Cittadinanza attiva e soggetti non qualificati come ETS
La legge tutela anche il protagonismo civico di cittadini singoli e associati, gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e altre formazioni non qualificate come ETS. I comuni disciplinano i rapporti con tali soggetti nel rispetto del diritto civile e del Codice dei contratti pubblici.
In questo ambito i comuni perseguono la partecipazione civica, l’innovazione sociale e istituzionale, la cura dei beni comuni e l’evoluzione di forme non strutturate di volontariato e associazionismo verso assetti di terzo settore. La Giunta regionale raccoglie e aggiorna buone pratiche sui modelli di collaborazione con questi soggetti.
Amministrazione condivisa: principi comuni
Le pubbliche amministrazioni regionali, gli enti dipendenti, gli enti del servizio sanitario regionale e, per quanto di competenza, gli enti locali promuovono rapporti di collaborazione con gli ETS per il perseguimento di obiettivi condivisi.
I principi comuni comprendono:
- centralità delle comunità locali;
- rispetto del Codice del Terzo settore, della legge sul procedimento amministrativo e della disciplina di settore;
- riduzione degli adempimenti superflui per gli ETS iscritti al RUNTS;
- garanzia di accessibilità, equità e qualità dei servizi;
- possibile valutazione di impatto sociale;
- coordinamento con la programmazione pubblica e con quella dei contratti e dei beni pubblici;
- rispetto della contrattazione collettiva e della tutela di lavoratori, soci lavoratori e volontari.
La Regione può approvare linee guida per gli enti locali entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e promuove percorsi di formazione e partecipazione, anche per valorizzare strumenti digitali e la “Carta della cittadinanza digitale”.
Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento
La legge disciplina in modo dettagliato i principali strumenti dell’amministrazione condivisa.
La co-programmazione è descritta come istruttoria condivisa tra amministrazione ed ETS per definire bisogni, obiettivi, risorse e criticità della comunità. Deve rispettare trasparenza, pubblicità, efficacia, efficienza e parità di trattamento, e i suoi esiti confluiscono nella programmazione generale dell’ente pubblico.
La co-progettazione è la metodologia con cui amministrazione e soggetti del terzo settore attivano forme di collaborazione per realizzare una o più attività di interesse generale, anche con riferimento alla valorizzazione di beni pubblici. È possibile anche istituire elenchi di ETS con cui attivare collaborazioni.
È inoltre prevista la co-progettazione mediante accreditamento, con specifiche regole su pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, coordinamento con la programmazione e risoluzione del rapporto in caso di venir meno dell’accreditamento.
Le convenzioni con APS e ODV restano ammesse secondo gli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo settore, con particolare attenzione alla parità di trattamento e alla trasparenza.
Beni pubblici, comodato e valorizzazione del patrimonio
La Regione disciplina il sostegno all’utilizzo di beni mobili e immobili pubblici da parte degli ETS. I beni non utilizzati per fini istituzionali possono essere affidati in gestione o concessi in comodato, anche se confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali, nel rispetto del Codice del Terzo settore e delle norme sui beni culturali.
Sono previste regole specifiche per:
- il divieto di sublocazione o subaffidamento nei casi indicati;
- la possibilità di affidamento gratuito della gestione di beni immobili regionali agli ETS;
- la concessione di beni culturali immobili pubblici non statali a ETS che svolgano determinate attività di interesse generale, con canone agevolato e possibile partenariato speciale;
- la predisposizione di elenchi pubblici dei beni disponibili e di domande corredate da contenuti minimi obbligatori.
Per la durata delle concessioni e dei comodati, le amministrazioni devono considerare non solo il valore economico ma anche gli effetti sociali positivi prodotti sulla comunità. La disciplina richiede una documentazione preventiva degli effetti attesi e degli indicatori di misurazione.
Misure economiche, contributi e finanza ad impatto
La Regione sostiene ODV e APS con sede legale in Emilia-Romagna e iscritte al RUNTS mediante contributi per attività di interesse generale. Può inoltre concedere risorse a:
- l’associazione degli ETS più rappresentativa;
- gli organismi unitari provinciali;
- le articolazioni regionali delle reti associative;
- i CSV.
La Giunta stabilisce criteri e modalità di concessione. È inoltre prevista la possibilità di istituire fondi di garanzia o di abbattimento dei tassi di interesse per gli ETS.
In attuazione dell’art. 69 del Codice del Terzo settore, la Regione favorisce l’accesso degli ETS alle risorse del Fondo sociale europeo e di altri fondi europei. Tali risorse possono essere impiegate anche per amministrazione condivisa, Art-bonus, Social-bonus, partenariati speciali e strumenti di finanza ad impatto.
La legge istituisce un fondo pluriennale per l’innovazione sociale, destinato a sostenere progetti per inclusione, contrasto del disagio sociale, conciliazione vita-lavoro, pari opportunità e servizi sociali e sociosanitari. Dopo tre anni dall’entrata in vigore, il fondo può finanziare anche altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività del terzo settore.
Uso di beni, attività temporanee e urbanistica
La Regione e gli altri enti coinvolti possono rendere disponibili beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli ETS, con priorità al sostegno delle attività di interesse generale.
Sul piano urbanistico ed edilizio, la legge agevola l’insediamento delle sedi e dei locali degli ETS non produttivi, anche in deroga alle destinazioni d’uso, senza mutamento d’uso, senza contributo di costruzione e, se non vi sono opere, senza titolo abilitativo. Per nuovi interventi di costruzione o rigenerazione urbana nel territorio urbanizzato, è ammesso il permesso di costruire in deroga e l’esonero dal contributo di costruzione.
Gli strumenti urbanistici devono privilegiare sedi e spazi degli ETS tra gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, considerandoli spazi e strutture di servizio pubblico. I comuni sono inoltre chiamati a favorire l’utilizzazione temporanea di immobili dismessi o in via di dismissione da parte degli ETS.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati con cadenza triennale, sulla base di una relazione della Giunta supportata dall’Osservatorio regionale. La relazione deve riguardare l’evoluzione del terzo settore, la rappresentanza, l’attività dei CSV e delle reti associative, l’amministrazione condivisa attivata, i contributi erogati, il fondo per l’innovazione sociale, l’uso della finanza di impatto, le opinioni degli operatori e le criticità emerse.
Disposizioni finali, abrogazioni e transitorio
Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 la copertura degli oneri è assicurata tramite specifici capitoli di bilancio e risorse già autorizzate, oltre che tramite la programmazione del Fondo sociale europeo. Per gli esercizi successivi al 2025, gli oneri sono coperti con le autorizzazioni di spesa annualmente disposte in bilancio.
La legge modifica anche la disciplina regionale in materia culturale, ampliando l’accesso ai contributi ad enti di natura associativa iscritti nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del RUNTS.
Sono abrogate la legge regionale n. 34 del 2002, la legge regionale n. 12 del 2005 e la legge regionale n. 20 del 2017, oltre ad alcune disposizioni puntuali di leggi regionali precedenti. I rinvii previgenti a tali leggi e ai relativi registri si intendono riferiti al Codice del Terzo settore, al RUNTS e agli organi istituiti dalla presente legge.
La legge è vigente ma contiene una disciplina di forte attualità per il terzo settore in Emilia-Romagna, con effetti pratici in particolare sulla programmazione regionale, sui rapporti con gli enti locali e sulle forme di collaborazione e finanziamento degli ETS.
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