R.R. Emilia-Romagna 1/2023
REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N.14 (DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Emilia-Romagna disciplina i trattamenti di dati personali svolti dall’Agenzia Regionale per il Lavoro per valutare fragilità/vulnerabilità, predisporre programmi personalizzati di intervento e gestire il monitoraggio FSE. Definisce dati, soggetti, ruoli, informativa, conservazione e misure di sicurezza. È applicabile nell’ambito della l.r. 14/2015 e delle attività ad essa connesse.
Trattamento dei dati per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone fragili e vulnerabili
Trattamento dei dati per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili
Il regolamento disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito degli interventi rivolti a persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. La disciplina è funzionale alla valutazione della condizione della persona, alla predisposizione di programmi personalizzati di intervento e agli adempimenti di controllo e monitoraggio connessi al finanziamento europeo.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento individua le attività di trattamento svolte dall’Agenzia Regionale per il Lavoro per perseguire le finalità della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14, cioè promuovere l’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il lavoro delle persone fragili e vulnerabili. Stabilisce inoltre:
- i tipi di dati trattabili;
- le operazioni eseguibili;
- le misure appropriate e specifiche di tutela dei diritti dell’interessato.
La Regione Emilia-Romagna può utilizzare anche dati aggregati o elaborazioni statistiche per la programmazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 14 del 2015.
Soggetti interessati e criteri di fragilità
I dati trattati riguardano persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Tale condizione è definita dalla compresenza di problematiche lavorative e, al tempo stesso, sociali o sanitarie. La Regione Emilia-Romagna individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità.
Tipi di dati trattati
Sono trattati i dati personali indicati nell’appendice A del regolamento. Le modifiche all’appendice sono approvate con atto della Giunta regionale, salvo il caso in cui non incidano sulla disciplina del regolamento relativa ai tipi di dati e alle operazioni consentite.
Raccolta dei dati e accesso al sistema applicativo
I dati personali delle persone fragili e vulnerabili e dei componenti del loro nucleo familiare sono raccolti:
- dal centro per l’impiego dell’Agenzia Regionale per il Lavoro;
- dal servizio sociale territoriale del Comune;
- dal servizio sanitario territorialmente competente.
L’interessato può rivolgersi indistintamente a una di tali strutture. La raccolta avviene, dopo la consegna dell’informativa, tramite un sistema applicativo dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, accessibile solo a soggetti autorizzati per il rispettivo ambito di competenza.
Valutazione della fragilità e programma personalizzato di intervento
La disciplina prevede una duplice fase di valutazione:
- una prima valutazione di accesso della condizione di fragilità, svolta dagli operatori delle strutture competenti secondo modalità e parametri definiti dalla Regione;
- una eventuale valutazione approfondita, attivata quando la prima valutazione dia esiti rilevanti.
Nella prima fase vengono inseriti i dati anagrafici e compilati gli indicatori della “scheda di accesso”, utili a determinare l’indice iniziale di fragilità.
Se l’esito lo richiede, operatori dell’Agenzia, dei servizi sanitari delle Aziende sanitarie e dei servizi sociali comunali effettuano una valutazione più approfondita mediante la “scheda del profilo completo”. Sulla base dell’esito finale e del punteggio assegnato secondo i parametri regionali, un’équipe multidisciplinare:
- accerta l’effettiva condizione di fragilità e vulnerabilità;
- elabora un programma personalizzato di interventi per inserimento lavorativo e inclusione sociale.
Il programma si attiva solo se l’interessato lo accetta. Gli interventi sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici, nonché da soggetti privati accreditati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
Ruoli dei soggetti istituzionali e responsabilità del trattamento
L’Agenzia Regionale per il Lavoro è titolare del trattamento per le attività di attuazione degli interventi integrati rivolti a persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità, in raccordo con i servizi sociali comunali e i dipartimenti competenti delle aziende AUSL.
Per le operazioni di raccolta dei dati personali, valutazione della fragilità ed elaborazione dei programmi di intervento, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti sono nominati responsabili del trattamento dall’Agenzia ai sensi del GDPR.
Le azioni di attuazione del programma personalizzato sono svolte dai soggetti che offrono gli interventi, nonché dai servizi comunali e dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti, in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Controllo e monitoraggio dei finanziamenti europei
Gli interventi del programma personalizzato relativi a inserimento lavorativo e inclusione sociale sono finanziati dai fondi strutturali europei. Per adempiere agli obblighi di controllo e monitoraggio previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di Fondo sociale europeo:
- l’Agenzia comunica alla Regione Emilia-Romagna i dati, anche personali, richiesti dalla normativa FSE;
- l’équipe multidisciplinare raccoglie tali dati per conto della Regione;
- la trasmissione avviene tramite cooperazione applicativa tra i sistemi dei due enti.
Per questa finalità, il titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna, mentre l’Agenzia opera come responsabile del trattamento.
Informativa agli interessati
I dati personali sono raccolti esclusivamente presso l’interessato. L’informativa ex articolo 13 GDPR è rilasciata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro al momento della raccolta dei dati presso l’interessato.
Per i trattamenti di competenza del programma personalizzato e delle attività connesse:
- i soggetti che partecipano all’attuazione del programma;
- i servizi comunali;
- le Aziende sanitarie territorialmente competenti rilasciano autonomamente la propria informativa.
Conservazione dei dati
La disciplina distingue i tempi di conservazione in funzione della finalità del trattamento:
- per i trattamenti riferiti alla legge regionale n. 14 del 2015, la conservazione da parte dell’Agenzia è di 10 anni per dati e documentazione dichiarati di inutile conservazione dopo la cessazione del programma personalizzato e soggetti ai termini generali di prescrizione;
- per i trattamenti relativi al monitoraggio del Fondo sociale europeo, i dati sono conservati fino all’assolvimento degli oneri previsti dal quadro normativo europeo.
Misure di sicurezza e appendici tecniche
Le attività di trattamento devono essere svolte nel rispetto del “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per i trattamenti” allegato come appendice B, costantemente aggiornato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro. L’appendice A contiene l’elenco dei dati trattabili.
Considerazioni sull’attualità dell’atto
Il regolamento riguarda una disciplina ancora funzionale e potenzialmente applicabile nella Regione Emilia-Romagna, perché regola trattamenti dati e procedure connesse a interventi di inclusione lavorativa e sociale tuttora rilevanti. Non emerge, dal testo fornito, un elemento di obsolescenza o abrogazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 21 feb 2023L.R. Emilia-Romagna 2/2023
- Legge · 21 feb 2023L.R. Emilia-Romagna 1/2023
- Legge · 27 dic 2022L.R. Emilia-Romagna 23/2022
- Legge · 27 dic 2022L.R. Emilia-Romagna 24/2022
- Legge · 27 dic 2022L.R. Emilia-Romagna 25/2022
- Legge · 13 apr 2023L.R. Emilia-Romagna 3/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →