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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2023

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale n. 13/2004 sostituendo il riferimento alla Fondazione Italia-Cina con Italy China Council Foundation ICCF ETS, quale sua trasformazione. Conferma l’autorizzazione alla partecipazione della Regione come socio fondatore, subordinandola alla personalità giuridica autonoma e al perseguimento di finalità di utilità generale. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

Aggiornamento dell’adesione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS

Aggiornamento dell’adesione regionale a Italy China Council Foundation ICCF ETS

La legge regionale dell’Emilia-Romagna ridefinisce il riferimento normativo relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione oggi denominata Italy China Council Foundation ICCF ETS, in continuità con la precedente Fondazione Italia-Cina. L’intervento è di natura principalmente modificativa e aggiorna il testo della legge regionale n. 13 del 2004.

Oggetto e finalità dell’ente partecipato

La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS, qualificata come trasformazione della Fondazione Italia-Cina. L’ente, secondo il proprio statuto, non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità generale orientate al miglioramento dei rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti. In tale quadro promuove e favorisce rapporti economici e svolge attività con finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche e artistiche, oltre agli ulteriori interventi previsti dal proprio statuto.

Condizioni per la partecipazione della Regione

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione è subordinata a due condizioni espresse dalla legge:

  • il possesso della personalità giuridica autonoma da parte dell’ente;
  • il perseguimento delle finalità indicate per l’ente stesso, coerenti con l’articolo 1, comma 2, come sostituito.

Adeguamenti formali del testo vigente

La legge dispone anche un aggiornamento redazionale del titolo della legge regionale n. 13 del 2004, sostituendo il riferimento alla “Fondazione Italia-Cina” con “Italy China Council Foundation ICCF ETS”. Inoltre corregge due richiami contenuti nell’articolo 4 della legge del 2004, senza modificare la disciplina sostanziale.

Controllo sull’attuazione

L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine, la Giunta regionale deve trasmettere alla competente commissione assembleare una relazione sull’attività svolta con cadenza biennale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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